Il saldo attivo di un conto corrente intestato solo ad uno dei coniugi cade in comunione

Anche i crediti - così come i diritti a struttura complessa, come i diritti azionari, o quelli derivanti da conti bancari o fondi di investimento - in quanto «beni» ai sensi degli articoli 810 e seguenti c.c., sono suscettibili di entrare nella comunione, ove non ricorra una delle eccezioni poste dalla legge.
Pertanto, anche il saldo attivo di un conto corrente bancario - intestato, in regime di comunione legale dei beni, soltanto ad uno dei coniugi e nel quale siano affluiti proventi dell'attività separata svolta dallo stesso, se ancora sussistente - deve considerarsi facente parte della comunione legale dei beni al momento del decesso dell'intestatario, allorquando, cioè, si verifica in concreto lo scioglimento della stessa, determinato dalla morte, con il conseguente riconoscimento - a maggior ragione da tale epoca - di una titolarità comune dei coniugi sul saldo stesso.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 06/05/2009, n. 10386)

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