Il tenore di vita coniugale, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, deve essere desunto dalle potenzialita' economiche dei coniugi ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilita' patrimoniali al momento della pronuncia di divorzioesempio: E' risarcibile il danno non patrimoniale per chi abita in zone colpite da disastri ambientali

Il tenore di vita coniugale, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, deve essere desunto dalle potenzialita' economiche dei coniugi ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilita' patrimoniali e tale valutazione deve essere operata con riguardo al momento della pronuncia di divorzio ivi compresi gli incrementi economici intervenuti dopo la cessazione della convivenza che costituiscano tuttavia il naturale e prevedibile sviluppo dell'attivita' svolta durante la stessa.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 11 ottobre 2013, n. 23198



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), dal quale e' rappresentato e difeso, a seguito di revoca del mandato al precedente difensore, per procura notarile ad litem del 2 febbraio 2011 con autentica di firma (rep. n. 55620) del Dott. (OMISSIS), notaio in (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) che la rappresentano e difendono per procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma emessa l'8 gennaio 2008 e depositata il 26 marzo 2008, R.G. n. 1300/08;

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso o, in subordine, per la rimessione alle Sezioni Unite affinche' enunci i seguenti principi di diritto: a) qualora il divorzio consegua alla separazione il livello di vita che i coniugi avevano concretamente tenuto o avrebbero potuto tenere in base ai loro redditi, cui correlare l'assegno post-matrimoniale, e' quello risultante al momento della cessazione della convivenza; b) qualora il divorzio consegua alla separazione, dei miglioramenti delle condizioni economiche dell'obbligato al pagamento puo' tenersi conto in sede di determinazione dell'assegno sia se essi valgano a consentirgli di assicurare all'altro coniuge il predetto tenore di vita, sia se essi traggano origine da sacrifici personali o economici sopportati dall'altro coniuge durante la convivenza; in ogni caso, qualora il coniuge obbligato abbia assunto nuovi oneri familiari derivanti da altro matrimonio, deve procedersi al prudente contemperamento degli interessi coinvolti.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Dopo aver pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (OMISSIS) e (OMISSIS), il Tribunale di Roma, con sentenza definitiva n. 19547/2005, ha affidato alla (OMISSIS) il figlio (OMISSIS), ha assegnato la casa coniugale condotta in locazione alla (OMISSIS) e ha disposto che il (OMISSIS) versasse un assegno mensile di mantenimento di 1.200 euro in favore della (OMISSIS) e un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli, (OMISSIS) e (OMISSIS), di 2.000 euro.

2. Ha proposto appello (OMISSIS) censurando la decisione relativa all'imposizione di un assegno di mantenimento in favore della (OMISSIS).

3. La Corte di appello di Roma ha disposto la riduzione dell'importo dell'assegno a 1.000 euro mensili.

4. Ricorre per cassazione (OMISSIS) affidandosi ad un unico motivo di impugnazione con il quale deduce violazione dell'articolo 5, sesto comma, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni.

5. Si difende con controricorso (OMISSIS).

Ritenuto che:

6. Il ricorrente chiede alla Corte di enunciare i seguenti principi di diritto: 1) in caso di separazione consensuale la rinuncia da parte di un coniuge a fruire di un assegno separatizio spiega una propria specifica valenza probatoria che, peraltro, - in caso di richiesta di assegno divorzile - va contrastata con altre comprovate argomentazioni, ma che non puo' essere ignorata; 2) il tenore di vita nel corso del matrimonio rappresenta un criterio di riferimento per l'erogazione di un assegno divorzile ma cio' non oltre la sentenza di cessazione degli effetti civili conseguenti al matrimonio stesso, specie al di fuori di una carriera di routine; 3) le diseconomie nascenti dalla dissoluzione del vincolo vanno comunque suddivise tra tutti i componenti della famiglia, ove non sia colpa a carico di uno dei due coniugi.

7. La pretesa violazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, e' insussistente. Il primo e terzo quesito di diritto, che il ricorrente sottopone alla Corte sotto forma di principi di diritto da enunciare, appaiono manifestamente privi di contenuto giuridico e come tali inammissibili. Vale peraltro ricordare la giurisprudenza di legittimita' secondo cui, data la diversita' della disciplina sostanziale e della natura, struttura e finalita' dell'assegno di divorzio rispetto all'assegno di mantenimento, l'assetto economico concordato dai coniugi in regime di separazione non spiega alcuna efficacia ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio potendo rappresentare un mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (Cass. civ. n. 15728/2005). Nella specie peraltro e' lo stesso ricorrente a menzionare la disponibilita' in favore della (OMISSIS) di un fondo, ammontante a 65.000.000 di lire, costituito con denaro del (OMISSIS).

8. Quanto al secondo quesito va invece ribadita la giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. 6541/2002) secondo la quale il tenore di vita coniugale, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, deve essere desunto dalle potenzialita' economiche dei coniugi ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilita' patrimoniali e tale valutazione deve essere operata con riguardo al momento della pronuncia di divorzio ivi compresi gli incrementi economici intervenuti dopo la cessazione della convivenza che costituiscano tuttavia il naturale e prevedibile sviluppo dell'attivita' svolta durante la stessa. Principio a cui la Corte di appello si e' incontestabilmente attenuta.

9. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 2.200 di cui 200 per spese.
 

INDICE
DELLA GUIDA IN Divorzio

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2602 UTENTI