Il tradimento prematrimoniale non legittima la dichiarazione di nullità del matrimonio civile

Non ogni vizio del consenso accertato nelle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio consente di riconoscerne la efficacia nell'ordinamento interno, dandosi rilievo nel diritto canonico come incidenti sull'iter formativo del volere anche a motivi e al foro interno non significativo in rapporto al nostro ordine pubblico, per il quale solo cause esterne e oggettive possono incidere sulla formazione e manifestazione della volontà dei nubendi, viziandola o facendola mancare. L'errore, se indotto da dolo, che rileva nell'ordinamento canonico ma non in quello italiano, se accertato come causa di invalidità in una sentenza ecclesiastica, potrà dar luogo al riconoscimento di questa in Italia, solo se sia consistito in una falsa rappresentazione della realtà, che abbia avuto ad oggetto circostanze oggettive, incidenti su connotati stabili e permanenti, qualificanti la persona dell'altro nubendo. (Cassazione civile , SS.UU., sentenza 18.07.2008 n° 19809 )



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Svolgimento del processo

Con sentenza del 4 dicembre 2002, la Corte d'appello di Trieste ha rigettato la domanda di G. D., proposta con citazione notificata il 3 aprile 2001 a C. P., di riconoscimento in Italia degli effetti della sentenza del Tribunale ecclesiastico del Triveneto del 10 marzo 2000, confermata da decreto del Tribunale ecclesiastico regionale lombardo del 26 ottobre 2000, di nullità del matrimonio contratto dalle parti il 27 settembre 1997. La sentenza ecclesiastica, su ricorso del D., aveva dichiarato nullo il matrimonio, ai sensi del canone 1098, per dolo della P., per cui il ricorrente "matrimonium init deceptus dolo, ad obtinendum consensum parato, circa aliquam alterius partis qualitatem, quae suapte natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare potest" e "invalide contrahit".

La Corte d'appello ha ritenuto la sentenza non delibabile per "contrarietà all'ordine pubblico dei suoi effetti", ai sensi dell'art. 8 della legge 21 marzo 1985 n. 121, di ratifica dell'accordo di modifica del concordato tra Stato italiano e Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e dell'art. 64 della legge 31 maggio 1995 n. 218, sostitutivo degli abrogati artt. 796 e 797 c.p.c., di cui all'art. 4 del protocollo addizionale a detto accordo.

Infatti l'errore in cui era incorso il D. per il dolo della moglie, che aveva negato una relazione con altro uomo prima del matrimonio, era soggettivo e non poteva avere nell'ordinamento interno l'incidenza riconosciuta dalla sentenza ecclesiastica di cui doveva negarsi la delibazione, per essere i suoi effetti contrari all'ordine pubblico.

Il potere della Corte territoriale di accertare il contrasto della decisione ecclesiastica con i principi cogenti e inderogabili del diritto matrimoniale italiano consentiva di dare una diversa qualificazione alla fattispecie non costituente vizio del consenso per il nostro ordinamento, anche se definibile in quello canonico come dolo determinante.

Il fatto che la P., su domanda del futuro marito e in prossimità delle nozze, aveva negato di avere una relazione e la qualifica di "dolo" ai sensi del canone 1098 per tale condotta, nel nostro ordinamento matrimoniale non poteva dar luogo a nullità o ad annullamento del matrimonio, perché aveva provocato un errore non incidente su una qualità oggettiva dell'altro nubendo.

La descritta falsa rappresentazione della realtà non era un errore "essenziale" nel senso di cui all'art. 122 c.c., che elenca i casi oggettivi e tassativi in cui tale vizio del consenso rileva nell'ordinamento interno per l'annullamento del matrimonio, casi ai quali non può assimilarsi la fattispecie in concreto ricostruita dai giudici ecclesiastici.

Nella vicenda si è avuta, per la Corte triestina, una condotta anteriore al matrimonio di uno dei nubendi espressione della libertà nei rapporti interpersonali, e l'errore indotto dalla menzogna della futura sposa non può essere definito "essenziale", mancando della oggettività indispensabile a qualificarlo rilevante nel sistema interno per l'annullamento del matrimonio. Una domanda di nullità o invalidità del matrimonio per la causa a fondamento della sentenza da delibare, non poteva che avere esito negativo dinanzi a un giudice italiano e, non essendo la chiesta esecutività atto dovuto dal giudice italiano, tenuto a valutare l'osservanza dei principi del giusto processo in sede ecclesiastica e la conformità del contenuto della pronuncia ali'ordine pubblico, nel caso questa non poteva avere effetto in Italia, per contrasto con gli "essenziali e irrinunciabili valori dell'ordinamento, espliciti o anche imminenti al sistema".

Hanno rilevato i giudici del merito che "non si tratta di valutare la compatibilità astratta di un istituto canonico rispetto all'ordinamento italiano, ma di valutare la eventuale contrarietà all'ordine pubblico italiano degli effetti di una concreta pronuncia che di quell'istituto abbia fatto applicazione" (pag. 10 della sentenza oggetto di ricorso).

In conclusione, la tassatività e oggettività dei casi di vizi del consenso rilevanti nel nostro ordinamento per la formazione del volere e la validità del matrimonio, pur nel rilievo dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra nubendi, nella fattispecie comportava il superamento dei limiti, oltre i quali non poteva avere rilevanza l'errore indotto da dolo. Non ogni falsa rappresentazione della realtà di uno degli sposi può assurgere a vizio del consenso matrimoniale, ma solo quella che ha riguardo a fatti oggettivi, incidenti su qualità o connotati stabili e permanenti della persona dell'altro coniuge e non a meri comportamenti di questo, non rapportabili a suoi caratteri qualificanti o essenziali.

Per la cassazione di questa sentenza il D. ha proposto ricorso di quattro motivi, notificato il 16 gennaio 2004 alla P. e al P.G. presso la Corte territoriale e gli intimati non si sono difesi.

Con ordinanza n. 17767 del 21 agosto 2007, la prima sezione di questa Corte, dato che il riconoscimento degli effetti della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale non presuppone una identità di disciplina delle norme canoniche con quelle italiane e che non ogni errore determinato da dolo dell'altro nubendo dà luogo in Italia a tale invalidità, afferma che a tal fine deve considerarsi la sola falsa rappresentazione della realtà che ricada su circostanze oggettive, gravi, e costituenti un serio impedimento allo svolgimento della vita comune dei coniugi, come individuate dalla legge (art. 122 c.c.).

Pur essendo la sentenza impugnata coerente con i principi ora delineati, negando che la menzogna sulla infedeltà preconiugale possa dar luogo a un errore di tipo oggettivo, la prima sezione civile ha rilevato un precedente di questa Corte (Cass. 26 maggio 1987 n. 4707), che ha riconosciuto in Italia l'efficacia di una sentenza ecclesiastica, nella quale l'errore indotto aveva riguardo alla laurea dell'altro nubendo e in sede canonica era stato ritenuto essenziale.

La sezione semplice ha quindi rimesso la causa al Primo Presidente, che ha disposto la pronuncia a sezioni unite, per la particolare importanza della questione di massima e al fine di evitare preventivamente contrasti.




Motivi della decisione




1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 8, comma 2, lett. c), dell'accordo del 18 febbraio 1984 di revisione del concordato lateranense e del protocollo addizionale, ratificati con legge 25 marzo 1985 n. 121, e degli artt. 796 e 797 c.p.c. ora abrogati dalla legge 31 maggio 1995 n. 218.

La norma citata dell'accordo e il punto 4 del protocollo addizionale prevedono le condizioni necessarie per la delibazione nello Stato italiano delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, richiamando espressamente il previgente art. 797 c.p.c., abrogato dall'art. 72 della legge n. 218 del 1995 di riforma del sistema di diritto internazionale privato italiano.

Il rinvio a norme abrogate del codice di rito di cui sopra, è inteso o come recettizio o come formale, cioè o alla normativa testualmente richiamata o alla stessa nel suo divenire nel tempo, con riferimento alle disposizioni di legge che l'hanno sostituita.

Nella decisione oggetto di ricorso si applica erroneamente il novellato art. 64 della legge n. 218 del 1995, sostitutivo dell'art. 797 c.p.c. di cui al protocollo addizionale, anche se con sentenza 30 maggio 2003 n. 8764, la Cassazione ha chiarito che l'abrogazione con legge ordinaria degli artt. 796 e 797 c.p.c. non rileva a fronte di un accordo internazionale, che le richiama espressamente.

Le indicate norme del codice di rito vanno ritenute ultraattive dopo la loro abrogazione, almeno in riferimento alle delibazioni delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e, pur essendo in parte sovrapponibili gli artt. 796 e 797 c.p.c. da un canto e l'art. 64 della legge 218 del 1995 dall'altro, sussistono significative differenze tra le due norme.

La Corte d'appello di Trieste, che s'è rifatta alla sola novella normativa ed ha rilevato una contrarietà all'ordine pubblico della sentenza ecclesiastica, negandone la efficacia in Italia, è giunta a tale errata conclusione, solo perché mancherebbero le condizioni previste dalla legge interna per l'annullamento del matrimonio.

Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello, in caso di cassazione con rinvio della sentenza per un nuovo vaglio della delibazione, dovrà individuare la normativa interna di riferimento, alla quale rifarsi per la decisione, date le rilevanti differenze della legge n. 218/95 rispetto alle norme di rito oggi abrogate e richiamate nel protocollo citato, dovendo il giudice italiano, nel valutare la contrarietà all'ordine pubblico, tener conto delle "disposizioni" della sentenza ecclesiastica (art. 797 c.p.c.) e non pure degli effetti di questa, cui si riferisce l'art. 64 L. n. 218/95, oltre che della "specificità dell'ordinamento canonico da cui è regolato il vincolo coniugale" (art. 4 b Prot. add. cit.).

Per tale "specificità", l'Italia s'è imposta una maggiore disponibilità all'esecutività delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio (S.U. 1 ottobre 1982 n. 5026), che doveva dare luogo alla delibazione, come è accaduto in casi analoghi successivi alla riforma del diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975 n. 151), richiamati in ricorso, nei quali si è riconosciuta la efficacia di sentenze ecclesiastiche che danno rilievo ad errori non sussumibili tra quelli di cui all'art. 122 c.c.

In tali precedenti la Corte di cassazione afferma che è riservata al giudice ecclesiastico la valutazione della "essenzialità" degli errori e nel caso, la domanda di delibazione doveva accogliersi, perché il ricorrente è il soggetto ingannato, a tutela della cui buona fede doveva dichiararsi efficace in Italia la sentenza erroneamente ritenuta non delibabile, per il rilievo riconosciuto a tale stato soggettivo, come principio d'ordine pubblico interno rilevante nella materia matrimoniale.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia perché, pur avendo la Corte di merito rinviato all'art. 64 del sistema di diritto internazionale privato, che richiama gli effetti della pronuncia ecclesiastica in contrasto con l'ordine pubblico, la sentenza di merito dà rilievo alla disciplina dei vizi del consenso diversa nei due ordinamenti, circostanza che non preclude l'esecutività della sentenza dell'altro ordinamento, ai sensi dell'art. 797 n. 7 c.p.c.

Non emergono dalla decisione impugnata le ragioni a sostegno della decisione per negare efficacia alla sentenza ecclesiastica di nullità e le statuizioni o disposizioni di quest'ultima, in contrasto con l'ordine pubblico italiano.

1.3. Il terzo motivo d'impugnazione lamenta infine violazione dell'art. 8, n. 2, lett. c dell'accordo del 1984 di cui al primo motivo di ricorso e degli artt. 796 e 797 c.p.c., oltre che dell'art. 64 della legge n. 218 del 1995, anche per omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi posti a base della negata delibazione.

Non ha vagliato la Corte territoriale gli altri requisiti per la delibazione, come quelli di ordine pubblico processuale, secondo i criteri di collegamento di cui alle norme citate del codice di rito, cui rinviano i patti addizionali del 1984, limitandosi a valutare il mero contrasto con il sistema interno dei contenuti della pronuncia, con insufficiente motivazione su tale punto decisivo.

2. I tre motivi di ricorso possono esaminarsi insieme, denunciando tutti la violazione della legge 25 marzo 1985 n. 121 di ratifica dell'accordo interordinamentale e del protocollo addizionale del 1984 più volte citati, sostitutivi del concordato lateranense tra Repubblica italiana e Santa Sede e la insufficiente motivazione sui presupposti di fatto in base ai quali si è negato il riconoscimento in Italia degli effetti della sentenza di nullità matrimoniale nella concreta fattispecie, per contrasto con l'ordine pubblico.

Il D. lamenta l'erroneo rilievo dato dai giudici di merito al nuovo sistema di diritto internazionale privato di cui alla legge n. 218 del 1995 e alla diversità di disciplina dei vizi del consenso nell'ordinamento canonico e in quello civile, negandosi pure la tutela della sua buona fede (primo motivo di ricorso), non risultando a suo avviso dalla motivazione la ratio decidendi del rifiuto del riconoscimento della esecutività della sentenza ecclesiastica (secondo motivo) e non dandosi rilievo agli altri profili di cui all'abrogato art. 797 c.p.c. e all'ordine pubblico processuale (terzo motivo).

2.1. Anche se formalmente esatta, non coglie nel segno la censura sull'errore della Corte d'appello nel ritenere formale il rinvio agli artt. 796 e 797 c.p.c. di cui all'art. 4 lett. b del protocollo addizionale del 1984 e nell'applicare il diritto internazionale privato novellato e non le indicate norme di rito.

L'abrogazione di tali norme del codice non ha comportato la loro inapplicabilità nel giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, essendo divenuto il previgente art. 797 c.p.c. parte della convenzione interordinamentale che lo richiama, con l'effetto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 218 del 1995, tale accordo prevale, come regola speciale, sul generale criterio di collegamento dell'art. 64 del sistema di diritto internazionale privato (Cass. 10 maggio 2006 n. 10796, 1 dicembre 2004 n. 22514, e la n. 8764/2003 citata in ricorso). Il giudice della delibazione deve valutare il contrasto delle disposizioni contenute nella sentenza ecclesiastica con l'ordine pubblico che, per l'art. 797 n. 7 c.p.c., è solo quello "italiano" e non anche quello "internazionale", al quale implicitamente si rifà l'art. 64 della legge n. 218 del 1995, che non limita a quello interno il parametro a cui rapportare le pronunce da riconoscere (sull'ordine pubblico internazionale, cfr. Cass. 6 dicembre 2002 n. 17349). Nessuna pronuncia di altro ordinamento può avere efficacia in Italia se le sue statuizioni e i suoi effetti siano contrari, nella materia in cui decide e in riferimento agli istituti che applica, a valori irrinunciabili per lo Stato a cui si chiede il riconoscimento della sentenza.

Tali valori sono costitutivi della stessa identità dell'ordinamento interno e il contrasto con essi delle deliberazioni di pronunce di altri ordinamenti, ne impedisce la rilevanza nell'ambito dello Stato a cui si chiede di riconoscerne l'efficacia.

Anche se l'ordine pubblico interno non è assimilabile alla disciplina delle specifiche norme che regolano i singoli istituti cui inerisce, esso non è però un insieme di valori generici e indistinti, identificando "il sistema interno" che, per ciascun istituto, fa emergere gli elementi essenziali e irrinunciabili della sua regolamentazione in Italia il cui superamento è vietato, perché lesivo dei caratteri qualificanti e della stessa identità giuridica di ogni fattispecie su cui incide la pronuncia da delibare.

Per quanto rileva in questa sede, dall'ordine pubblico interno sono individuati i limiti esterni di tali caratteri qualificanti gli istituti che rilevano nel matrimonio in una certa fase storica; assumono rilievo peculiare nel nostro diritto vivente a tal fine i fatti accertati in sede canonica come causa di invalidità del matrimonio, non potendosi delibare sentenze che si fondino su circostanze che nell'ordine interno in nessun caso possono incidere sul vincolo. Nel caso di specie, in rapporto alla formazione del consenso, solo se i fatti accertati in sede canonica possono incidere sulla volontà dei nubendi in base ai principi cogenti del nostro ordinamento, le decisioni su di essi, anche se applicative di norme non identiche a quelle interne, possono produrre in Italia i loro effetti, dovendo ritenersi non incompatibili con l'ordine pubblico interno.

Venuta meno la riserva di giurisdizione in materia di nullità di matrimoni concordatari per i giudici ecclesiastici di cui ai patti lateranensi del 1929 abrogati dagli accordi del 1984, per le Corti d'appello la delibazione non è più automatica o obbligatoria (S.U. 1 marzo 1988 n. 2164), dovendo esse valutare se i fatti accertati con effetto di giudicato in sede canonica ovvero risultanti dalle sentenze di cui si chiede il riconoscimento rivalutate dai giudici italiani nel giudizio di delibazione (Cass. 1 febbraio 2008 n. 2467), varchino o meno la soglia-limite, che impone l'ordine pubblico.

Solo se le fattispecie concrete decise in sede canonica superano il raffronto con l'ordine pubblico interno che esprime i valori cogenti del comune sentire, come emergenti dall'insieme delle norme costituzionali e ordinarie e delle loro modifiche nel tempo, le sentenze che le riguardano possono produrre i loro effetti in Italia; in caso di contrasto manifesto con i valori propri del sistema normativo interno, le sentenze degli altri ordinamenti e i loro effetti non possono riconoscersi in Italia.

Le modificazioni normative che intervengono a regolare gli istituti giuridici nella materia esprimono i mutamenti nel tempo della coscienza sociale, contribuendo poi esse stesse a cambiare quest'ultima e concorrendo a formare un sistema, che logicamente non è fisso e al quale è soggetto il giudice in sede di delibazione, ai sensi dell'art. 101, 2 comma, Cost. Di tale ordine pubblico, desumibile dall'insieme delle norme inderogabili per l'ordinamento interno di cui all'art. 797 n. 7 c.p.c. deve tenere conto il giudice della delibazione e, pur se erroneamente richiamando l'art. 64 del nuovo sistema di diritto internazionale privato, ad esso si è riferita la sentenza oggetto di ricorso, con conseguente irrilevanza dell'errore di interpretazione del rinvio alle novelle invece che alle abrogate norme del codice di rito ritenute superate e infondatezza, per tale profilo, del ricorso del D.

2.2. La sentenza della Corte Costituzionale 2 febbraio 1982 n. 18, che ha concorso a dar luogo alla modifica citata del concordato e al protocollo addizionale più volte richiamati, ha chiarito che, anche in rapporto all'art. 7 della Cost., l'esecutività della sentenza ecclesiastica di nullità non può negarsi solo per la difformità di disciplina dei due ordinamenti, ma va rifiutata se tale diversità si traduca nella violazione dei "principi supremi del sistema costituzionale", desumibili dagli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 29, 31, 101 e 102 della Costituzione, ai quali la stessa Corte aveva già fatto riferimento nella sua sentenza n. 30 del 24 febbraio 1971.

A tali principi supremi peraltro non può limitarsi l'ordine pubblico italiano, individuato dalla stessa citata sentenza del giudice delle leggi nelle "regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici, in cui si articola l'ordinamento positivo nel suo adeguarsi all'evoluzione della società".

Tali regole assumono rilievo ostativo all'esecutività delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario per i giudici italiani, che devono tenere presente, ai sensi del protocollo addizionale citato, "la specificità" del diritto canonico e con essa il maggiore favore che lo Stato italiano accorda alla efficacia interna delle sentenze emesse in base a quell'ordinamento, rispetto alle pronunce di altri Stati esteri (così S.U. 1 ottobre 1982 n. 5026 dopo la Corte costituzionale ora citata). La mera diversità di disciplina normativa di uno stesso istituto nei due ordinamenti (Cass. 9 dicembre 1993 n. 12144) è presupposto necessario ma non sufficiente perché possa esservi un'incompatibilità di una pronuncia interna di uno di tali ordinamenti con l'ordine pubblico dell'altro.

In rapporto alla formazione del consenso nel matrimonio, ritenuto viziato dal giudice ecclesiastico in applicazione dell'ordinamento canonico, vige in Italia, anche per lo stretto rapporto della formazione alla manifestazione del volere, il principio della oggettività e della tassatività dei casi nei quali la volontà dei nubendi può ritenersi non libera né consapevole e dar luogo a vizi del volere rilevanti per l'ordinamento interno, che sono: la minaccia di un male ingiusto e notevole o altra causa esterna che determini un timore di eccezionale gravità e l’errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge, riguardante circostanze specifiche (art. 122 c.c.).

Tali tipi di vizio incidono in Italia sulla formazione del volere e sulla validità del matrimonio, con la conseguenza che le sole sentenze ecclesiastiche che si fondono su vizi con i caratteri oggettivi almeno analoghi a quelli indicati, non determinano contrasto con l'ordine pubblico interno ostativo al loro riconoscimento (sul rilievo dell'ordine pubblico per la delibazione cfr., di recente, Cass. 14 febbraio 2008 n. 3709, 10 maggio 2006 n. 10796, 6 marzo 2003 n. 3339, 20 luglio 2002 n. 10143, 8 gennaio 2001 n. 198, 27 novembre 1991 n. 12671, 27 novembre 1991 n. 12671 e S.U. 1 ottobre 1982 n. 5026).

2.3. In rapporto alle sentenze di annullamento di matrimonio dei giudici degli Stati membri della U.E., la cui validità e efficacia è di regola reciprocamente riconosciuta per effetto del Regolamento del Consiglio del 29 maggio 2000 n. 1347, questo, all'art. 40, dà rilievo,"per l'Italia, al concordato con le modifiche del 1984, e all'art. 15, nega tra detti Stati l'esecutività alle sentenze di invalidità del matrimonio, se questa comporti un effetto "manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto" di riconoscerle.

La normativa comunitaria, che costituisce nel nostro ordinamento fonte primaria e inderogabile, precisa che la delibazione della sentenza di annullamento di altro Stato della U.E. non può essere negata solo "perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti" lo stesso tipo di annullamento, così come è previsto anche per le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio dal protocollo addizionale citato, che inoltre vieta, come il Regolamento di cui sopra, al giudice della delibazione, il riesame nel merito delle pronunce oggetto di riconoscimento (artt. 18 e 19 Reg. cit.), consentendo di negare la esecutività solo in caso di contrasto del contenuto o degli effetti di queste ultime con l'ordine pubblico interno.

Mentre per le sentenze degli altri Stati della U.E., nonostante la rilevante uniformità normativa e lo stretto collegamento derivante dal Trattato, il riconoscimento di efficacia delle sentenze in materia di invalidità del matrimonio è da negarsi in Italia per ogni contrasto con l'ordine pubblico interno, per quelle ecclesiastiche, detta incompatibilità è invece da considerare in rapporto alla "specificità" dell'ordinamento canonico di cui al protocollo addizionale, e quindi la delibazione va negata soltanto se i giudici ecclesiastici abbiano dato rilievo a valori assolutamente incompatibili con quelli cogenti allo stesso fine, per la fattispecie cui la pronuncia si riferisce.

2.4. In sostanza, per il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, non ogni incompatibilità con l'ordine pubblico italiano rileva a impedire l'efficacia di esse in Italia, dovendo il giudice della delibazione tenere conto della specificità dell'ordinamento canonico.

Occorre distinguere le incompatibilità delle sentenze di cui si chiede l'esecutività in Italia con l'ordine pubblico interno in "assolute" e "relative".

Tali incompatibilità, di regola, ostano all'esecuzione in Italia delle sentenze di altri ordinamenti in materia matrimoniale, ma hanno diversa rilevanza per il riconoscimento degli effetti di quelle canoniche, in base al protocollo addizionale del 1984. La incompatibilità con l'ordine pubblico interno delle sentenze di altri ordinamenti è "assoluta", allorché i fatti a base della disciplina applicata nella pronuncia di cui è chiesta la esecutività e nelle statuizioni di questa, anche in rapporto alla causa petendi della domanda accolta, non sono in alcun modo assimilabili a quelli che in astratto potrebbero avere rilievo o effetti analoghi in Italia.

L'incompatibilità con l'ordine pubblico interno va qualificata invece "relativa", quando le statuizioni della sentenza ecclesiastica, eventualmente con la integrazione o il concorso di fatti emergenti dal riesame di essa ad opera del giudice della delibazione, pure se si tratti di circostanze ritenute irrilevanti per la decisione canonica, possano fare individuare una fattispecie almeno assimilabile a quelle interne con effetti simili.

Impediscono l'esecutività in Italia della sentenza "ecclesiastica" solo le incompatibilità assolute, potendosi superare quelle relative, per il peculiare rilievo che lo Stato italiano si è impegnato con la Santa Sede a dare a tali pronunce.

Il riesame dai giudici italiani in sede di delibazione delle valutazioni dei giudici ecclesiastici non può incidere sul merito delle sentenze da questi pronunciate, ma può rilevare, per la delibazione, l'accertamento, nella pronuncia canonica, di fatti non ritenuti significativi per l'altro ordinamento, ma indispensabili a configurare una causa che possa incidere sulla formazione e/o manifestazione del consenso nel matrimonio e non incompatibile con quelle previste in modo cogente dal diritto interno.

3.1. Nella concreta fattispecie, per l'individuazione dell'ordine pubblico interno, occorre che il giudice della delibazione esamini le cause di invalidità accertate dalla sentenza ecclesiastica, per rilevare se esse non siano del tutto diverse da quelle con analoga incidenza per il sistema interno sulla "formazione" e sulla "manifestazione" del consenso, caratteri dell'istituto strettamente connessi per il diritto interno, ai fini dell'accertamento della invalidità del matrimonio.

In nessuno dei casi tassativi di legge del sistema interno che incidono nella formazione del consenso, assume rilievo peculiare la coscienza interna dei nubendi cui invece l'ordinamento canonico dà priorità, in relazione alle istanze etiche che in esso si configurano.

L'incidenza inderogabile, nel nostro diritto vivente, della forma e della "manifestazione" del consenso da una canto comporta la tipicità con l'oggettività e il carattere esterno delle cause che incidono sulla formazione di esso, perché possa considerarsi viziata o mancante la volontà e d'altro canto giustificano lo speciale rilievo del "rapporto" coniugale, che, nato dall'atto, incide con la sua realizzazione tipica costituita dalla convivenza o coabitazione spesso per un certo periodo di tempo, come fatto convalidante la volontà espressa all'atto della celebrazione e ostativo, per l'ordine pubblico italiano, a far rilevare l'invalidità del consenso del matrimonio in sede giurisdizionale.

La riforma del diritto di famiglia ha collegato al decorso di un tempo in genere maggiore di quello in precedenza ritenuto dalla legge ostativo all'annullamento, il rilievo del matrimonio rapporto, riconosciuto in precedenza ma assunto ora a valore cogente, per lo stretto nesso tra esso e il matrimonio atto, sancito nella Costituzione (art. 29).

Non si tratta quindi di mere differenze di disciplina tra i due ordinamenti, ma del rilievo cogente della formazione e manifestazione del consenso per il nostro ordine pubblico interno, i cui vizi possono risultare solo da circostanze esterne e oggettive, potendo riconoscersi la efficacia in Italia della sentenza attuativa dell'ordinamento canonico, sempre che abbia deliberato in base a circostanze oggettive, e non solo per aver dato attuazione a valori che, per il sistema interno, sono metagiuridici, rispettabili e significativi per il foro interno e la coscienza personale, ma non assumibili come rilevanti per l'ordine pubblico italiano.

Nel sistema interno, trovano disciplina fatti oggettivi e circostanze esterne a fondamento dei vizi del consenso rilevanti per la invalidità del matrimonio; allorché i giudici ecclesiastici, in applicazione del diritto canonico, individuino fatti assimilabili, perché oggettivi, a quelli che per il nostro ordinamento incidono sulla formazione del consenso, anche se in applicazione di norme diverse da quelle italiane, va resa esecutiva la pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio, attuandosi in tal modo, con il protocollo addizionale, anche il rispetto del pluralismo costituente principio fondante di ogni democrazia sia nel nostro sistema (art. 2 Cost.), che per l'ordine pubblico internazionale.

La specificità dell'ordinamento canonico nel protocollo addizionale non può assumere rilievo a far riconoscere fattispecie alle quali, per i principi cogenti del nostro ordinamento, è vietato comunque produrre effetti simili a quelli delle sentenze di cui si chiede il riconoscimento in Italia.

3.2. In ogni giudizio di riconoscimento degli effetti di una sentenza di altri ordinamenti di annullamento del matrimonio, non può non tenersi conto che, nel nostro ordine anche costituzionale, il matrimonio è finalizzato alla stabilità del vincolo che si esprime nel rapporto coniugale e nella famiglia, oltre che alla certezza dello status, per cui le cause di invalidità costituiscono, per l'ordinamento interno, "eccezioni" o deroghe alla naturale validità di esso, confermata anche dal matrimonio rapporto, che si manifesta nella perdurante coabitazione dei coniugi o nella convivenza dopo l'atto matrimoniale (sulla tutela c.d. "forte" del matrimonio cfr. Cass. 5 maggio 1998 n. 4500 e 7 maggio 1986 n. 3057).

L'ordine pubblico italiano impedisce la esecutività di sentenze di altri ordinamenti che annullino il matrimonio, se incompatibili con esso, qualsiasi sia il grado di tale incompatibilità; per le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, il regime concordatario comporta una graduazione di tali contrasti, impedendo la delibazione in ogni caso le incompatibilità c.d. assolute e potendo invece avere accesso nel sistema interno gli effetti di sentenze in contrasto relativo con l'ordine pubblico italiano.

La sentenza impugnata ha esattamente ritenuto assolutamente incompatibile con il nostro ordine pubblico interno la pronuncia di nullità del matrimonio, nel caso di errore soggettivo, e deve quindi negarsi la violazione di legge dedotta nei motivi di ricorso, sulla base del principio di diritto che segue, da enunciare ai sensi dell'art. 384, 1 comma c.p.c. nella presente questione di particolare importanza: "può riconoscersi l'efficacia in Italia delle sentenze di altri ordinamenti solo qualora non siano incompatibili con l'ordine pubblico interno e, rispetto a quelle di altri Stati di annullamento del matrimonio, il limite di riconoscibilità è costituito da ogni tipo di incompatibilità, assoluta o relativa. Delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano s'è imposto con il protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 modificativo del concordato, è possibile la delibazione anche in caso di incompatibilità relativa, che sussiste allorché la divergenza delle statuizioni contenute nella pronuncia con le norme e i principi inderogabili interne, possa superarsi, attraverso la individuazione di circostanze o fatti, desumibili dal riesame non di merito di tali decisioni, ad opera del giudice della delibazione, che individui elementi di fatto nella sentenza da riconoscere, pure irrilevanti per il diritto canonico, indispensabili a conformare le deliberazioni della pronuncia da riconoscere ai valori o principi essenziali della coscienza sociale, desunti dalle fonti normative costituzionali e dalle norme inderogabili, anche ordinarie, nella materia matrimoniale".

4.1. Il principio enunciato, anche se non sempre consapevolmente e formalmente, ha trovato applicazione sostanziale nella giurisprudenza di legittimità, consolidatasi negli ultimi anni.

Le sentenze richiamate dal D. a sostegno delle dedotte violazioni di legge, riguardano pronunce ecclesiastiche riconosciute nei loro effetti, per vizi nella formazione del consenso costituiti da errori su circostanze oggettive, assimilabili a quelle di cui all'art. 122 c.c. e attinenti a connotati stabili o permanenti della persona dell'altro nubendo, e quindi non incompatibili in via assoluta con l'ordine pubblico interno, trattandosi di errori incorsi su anomalie psichiche incidenti sulla vita coniugale ovvero sullo stato libero dell'altro nubendo (Cass. 6 dicembre 1985 n. 6134, 9 dicembre 1993 n. 12144, 5 maggio 1998 n. 4500, citate a pag. 13 del ricorso).

La sentenza che ha riconosciuto in Italia gli effetti di quella canonica che annulla il matrimonio per un errore relativo alla qualifica di laureato dell'altro nubendo (la citata Cass. n. 4707/87), riguarda comunque una falsa rappresentazione della realtà su una circostanza oggettiva (il diploma di laurea), che inerisce a una qualificazione permanente dell'altro coniuge, quella di laureato, oggetto di errore ritenuto essenziale dal giudice ecclesiastico, ed è quindi solo relativamente e non assolutamente in contrasto con l'ordine pubblico interno, per cui il principio enunciato non è stato in essa eluso.

4.2. La specialità o specificità delle cause di invalidità del matrimonio nel sistema interno, tutte e ciascuna analiticamente individuate da norme di diritto in circostanze oggettive ed esterne, è principio cogente del diritto italiano. La differenza di disciplina di tali fattispecie con quelle dell'ordinamento canonico da sola non osta alla delibazione, anche in rapporto ai vizi del volere, purché la dichiarata invalidità del matrimonio religioso da parte dei giudici ecclesiastici sia ancorata a fatti oggettivi analoghi a quelli rilevanti per gli stessi fini nell'ordinamento interno, ovvero a circostanze non assolutamente irrilevanti per esso, in rapporto alla formazione del consenso matrimoniale e all'annullamento del matrimonio.

Per il nostro sistema, il matrimonio non è annullabile o nullo per le medesime cause che rendono invalido ogni altro atto di volontà, stabilendosi, con le cause d'impugnazione che in questa sede non rilevano e in rapporto a quelle relative al consenso, una disciplina specifica della incapacità dei nubendi, compresa quella di intendere e di volere (artt. 117, 119 e 120), in deroga a quella generale per la annullabilità del contratto, di cui agli artt. 1425, 427 e 428 c.c. Peraltro, la chiara incidenza che l'incapacità del nubendo ha sulla formazione del consenso, comporta che di regola alle sentenze di annullamento del matrimonio concordatario fondate su di essa, si è riconosciuto accesso nel nostro ordinamento, per il quale un accertamento della inidoneità o incapacità di intendere e di volere o di agire, di uno o entrambi i nubendi, fa presumere un consenso viziato anche secondo i principi cogenti interni, tanto che si è riconosciuto/ la sentenza ecclesiastica di nullità fondata sull'errore essenziale dell'altra parte su tali incapacità, qualificate come qualità o connotati permanenti dell'altro coniuge (così con Cass. 25 novembre 1988 n. 6331, due delle sentenze richiamate in ricorso e già indicate; sull'incapacità di assumere gli oneri del matrimonio cfr. pure, la recente Cass. 10 maggio 2006 n. 10796).

In ordine alla legittimazione ad agire per far valere tali incapacità, che l'ordinamento canonico ha esteso nel tempo ad entrambi i nubendi, in ragione del peculiare rilievo che nel sacramento ha la capacità di chi ne è ministro, si è ritenuto (Cass. 24 luglio 1987 n. 6444) di poter riconoscere in Italia gli effetti della sentenza ecclesiastica di nullità conseguente all'azione anche di colui che non sarebbe stato legittimato ad agire per le norme interne (artt. 119 e 120, comma 1 c.c.).

La disciplina della legittimazione anche sostanziale non incide sul matrimonio atto o rapporto e quindi la diversità di essa nelle azioni di annullamento nei due ordinamenti non comporta una incompatibilità assoluta della sentenza canonica con l'ordine pubblico interno.

4.3. Vi è in Italia una regolamentazione restrittiva dei vizi del consenso, rilevando solo la violenza e l'errore nei limiti dell'art. 122 c.c.; tali vizi rilevano se risultano da cause esterne e oggettive, non potendo quelle interne o soggettive avere rilievo per un atto solenne come il matrimonio.

Non ha rilievo, inoltre, nel sistema interno, il dolo, previsto come causa di annullamento del matrimonio nell'ordinamento canonico e come vizio del consenso negli altri atti di volontà (artt. 1427 e ss. c.c.); in ordine alla simulazione, la cui disciplina sopravvenuta nel nuovo diritto di famiglia (art. 123 c.c.), è diversa, nella nozione e negli effetti, da quella generale del medesimo istituto negli altri atti volontari, di cui all'art. 1414 e ss. c.c., vi è la conferma, nel sistema, dell'assoluta importanza del matrimonio rapporto, potendosi rilevare l'invalidità dell'atto non voluto nei suoi effetti.

La sentenza ecclesiastica che annulla un matrimonio religioso per dolo o riserva mentale, fattispecie irrilevanti e non incidenti sulla validità del matrimonio in Italia, è stata ritenuta relativamente incompatibile con l'ordine pubblico e delibabile, se gli artifizi o raggiri d'una parte abbiano determinato errori con i caratteri oggettivi, che l'assimilano a quelli rilevanti nel nostro sistema, sempre che tale natura emerga da fatti accertati dalla pronuncia ecclesiastica, eventualmente rivalutata nel giudizio di delibazione.

La mera volontà di uno dei nubendi di negare gli effetti del matrimonio, rilevante in sede canonica e nel sistema interno qualificata come riserva mentale, s'è ritenuta riconoscibile come causa di invalidità del matrimonio perché non in contrasto assoluto con l'ordine pubblico interno, qualora possa accertarsi la intervenuta manifestazione di tale volontà di non volere i frutti del matrimonio all'altro nubendo ovvero la conoscenza (o almeno la conoscibilità), da questo, di tale volontà unilaterale, per assimilare il caso a quello della simulazione, considerato pure il rilievo dell'affidamento del destinatario della dichiarazione, contrastante con gli effetti dell'atto. Si è così dato rilievo di ordine pubblico alla buona fede, stato soggettivo cui prima la giurisprudenza e poi le stesse norme del nuovo diritto di famiglia hanno dato ingresso specifico nella materia matrimoniale (artt. 129 e 129 bis c.c.).

Si sono riconosciute efficaci in Italia sentenze ecclesiastiche che hanno annullato il matrimonio per l'esclusione unilaterale dei bona matrimonii, se manifestata all'altro nubendo, in rapporto alla natura bilaterale o unilaterale recettizia degli atti cui è applicabile la simulazione, integrandosi il fatto da solo rilevante per l'annullamento nel diritto canonico, con la circostanza della conoscenza della volontà dell'altro nubendo contrastante con il consenso espresso, da parte del destinatario di questo, così individuando una incompatibilità solo relativa con l'ordine pubblico interno della pronuncia canonica (tra altre Cass. 19 ottobre 2007 n. 22011, 7 dicembre 2005 n. 27078, 28 marzo 2001 n. 4487).

L'ordine pubblico interno matrimoniale evidenzia un palese "favor" per la validità del matrimonio, quale fonte del rapporto familiare incidente sulla persona e oggetto di rilievo e tutela costituzionali, con la conseguenza che i motivi per i quali esso si contrae, che, in quanto attinenti alla coscienza, sono rilevanti per l'ordinamento canonico, non hanno di regola significato per l'annullamento in sede civile. Così si è giustamente ritenuto assoluto il contrasto con l'ordine pubblico interno di una sentenza ecclesiastica di nullità, fondata sull'apposizione di una condizione al vincolo matrimoniale, relativa alla residenza familiare, se non manifestata o almeno conosciuta o conoscibile dall'altro nubendo (in tal senso, Cass. 6 marzo 2003 n. 3339), essendo l'elemento accidentale lo strumento tipico per dare rilievo ai motivi interni di entrambe le parti.

Tale ultima pronuncia di legittimità implicitamente dà rilievo anche al matrimonio-rapporto che, come si è detto, nell'ordine pubblico italiano ha una incidenza rilevante, per i principi emergenti dalla costituzione e dalla riforma del diritto di famiglia e impedisce di annullare il matrimonio dopo che è iniziata la convivenza e spesso se questa è durata per un certo periodo di tempo (artt. 120, cpv., 121, 3 comma, e 123, cpv., c.c.).

Non appare condivisibile, alla luce della distinzione enunciata tra cause di incompatibilità assoluta e relativa delle sentenze di altri ordinamenti con l'ordine pubblico interno, qualificare come relative quelle delle pronunce di annullamento canonico intervenute dopo molti anni di convivenza o coabitazione dei coniugi, ritenendo l'impedimento a chiedere l'annullamento di cui sopra mera condizione di azionabilità, da considerare esterna e irrilevante come ostacolo d'ordine pubblico alla delibazione.

Dopo molte incertezze sul carattere ostativo alla delibazione dei comportamenti di coabitazione o della convivenza dei coniugi, la giurisprudenza attualmente prevalente esclude che tali condotte, se rilevate, comportino contrasto assoluto con l'ordine pubblico interno e impediscano il riconoscimento della sentenza di nullità matrimoniale canonica (Cass. 10 maggio 2006 n. 10796, 7 aprile 2000 n. 4387, 7 aprile 1997 n. 3002, 17 giugno 1990 n. 6552 e 17 ottobre 1989 n. 4166, tra molte, e in senso inverso o difforme, le precedenti Cass. 12 aprile 1987 n. 5354 e 5358, 3 luglio 1987 n. 5823, 13 giugno 1984 n. 3536 e 19 maggio 1984 n. 1220).

Nel caso, la eccezione della coabitazione tra i coniugi non s'è esaminata e prospettata in sede di merito ed è quindi irrilevante nel giudizio di legittimità, ma appare opportuno il riferimento ad essa per il carattere di massima della presente pronuncia sulla questione.

5.1. Salvo il rilievo del matrimonio rapporto che può sanare l'atto invalido, confermando il consenso viziato o mancante all'atto dell'assunzione del vincolo, non possono di regola rilevare nel nostro sistema fatti antecedenti al matrimonio, che non incidano nei modi di legge sulla formazione o manifestazione del consenso, ai fini dell'invalidità e, quindi, nessun rilievo può darsi all'infedeltà prematrimoniale e all'errore eventuale su di essa.

La causa di nullità su cui si fonda la sentenza ecclesiastica di cui si è chiesta la delibazione non è prevista nel nostro ordinamento né è collegabile a altre circostanze di fatto, che possano configurare un vizio della formazione del volere del nubendo, che abbia un qualsiasi rilievo in sede civile per dar luogo ad un matrimonio invalido.

Nel sistema interno unici vizi sono, come già detto, violenza ed errore (art. 122 c.c.), e la maggiore gravità della prima rispetto al secondo emerge nella incidenza di essa sul rapporto (art. 128 c.c.).

L'errore rilevante per l'annullamento del matrimonio, non diversamente da quanto previsto per'ogni ipotesi in cui esso incide sulla formazione del consenso, deve essere "essenziale".

I principi e le norme cogenti non impongono nel matrimonio, perché l'errore rilevi, che esso sia anche "riconoscibile" per l'altra parte non incorsa nella falsa rappresentazione della realtà (art. 1431 c.c.), perché non vi è la necessità di tutela dell'affidamento di essa, in ragione degli elementi oggettivi che la fanno presumere e comunque prevalendo l'esigenza di certezza dello status di coniugato per l'ordine pubblico interno su tale affidamento, a differenza di quanto sembra dedurre il ricorrente, che afferma di essere stato ingannato e chiede tutela pure per tale profilo.

L'errore è causa di annullamento del matrimonio se ricade sull'identità o su qualità significative della persona dell'altro nubendo, da intendersi come connotati stabili e permanenti di questo, in analogia a quanto sancito dall'art. 1429 c.c. e sempre che abbia riguardo alle circostanze oggettive o tipiche, che seguono, elencate nell'art. 122 c.c.: malattia fisica o psichica o anomalia o deviazione sessuale che impedisca lo svolgimento della vita coniugale, condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni prima del matrimonio, dichiarazione di delinquenza abituale o professionale, condanna per delitti concernenti la prostituzione, stato di gravidanza procurato da soggetto diverso da quello caduto in errore (3" comma n. 1 - 5).

Sono quindi riconoscibili in Italia le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniali, fondate su errori riguardanti fatti oggettivi, anche diversi da quelli di cui all'art. 122 c.c., purché incidenti su connotati o "qualità" ritenute significative in base ai valori usuali e secondo la coscienza sociale comune, che abbiano determinato al matrimonio chi è caduto in errore (Cass. 16 novembre 2005 n. 23073).

In caso di dolo, non basta accertare che l'errante non avrebbe prestato il suo consenso senza tale indotta falsa rappresentazione della realtà di fatto, ma occorre, per la delibazione, che questa riguardi casi comparabili con quelli oggettivi, permanenti e tassativi di cui sopra.

Per l'errore essenziale descritto, in base alla disciplina interna, se è possibile una valutazione del giudice, in ordine ad es. alla gravità della malattia sulla quale è caduto l'errore o all'incidenza delle circostanze ignorate sullo svolgimento della vita coniugale (matrimonio-rapporto), tali valutazioni di merito del giudice canonico, sulle quali nessuna verifica o controllo può effettuare il giudice italiano, ai sensi dell'art. 4 b del protocollo addizionale del 1984, non rilevano se prima non risulta che la falsa rappresentazione della realtà ha riguardato fatti oggettivi e ha inciso sulla ignoranza di caratteristiche o connotati stabili costituenti qualità permanenti della persona dell'altro nubendo. Nessuna incidenza può avere per i principi cogenti del nostro ordinamento l'errore incorso (anche se indotto) su comportamenti temporanei e occasionali, che nel nostro sistema danno luogo a un vizio del volere irrilevante in ogni atto volontario, quale è l'errore sul motivo, significativo invece in sede canonica e per il matrimonio religioso.

Appare certo che, anche a non tener conto che la menzogna di regola non rileva come artificio o raggiro (art. 1426 c.c.) per carpire il consenso, nella concreta fattispecie, essa ha dato luogo ad un errore riguardante una condotta temporanea di infedeltà prematrimoniale dell'altro nubendo, nel rapporto di fatto precedente l'atto di matrimonio, nel quale la regola è quella della libertà e non è previsto un obbligo di fedeltà, che sorge dal matrimonio e rileva in sede di separazione, per un eventuale addebito.

L'errore sulla fedeltà della fidanzata che, nel caso, la bugia di questa ha determinato, non può avere la rilevanza oggettiva che lo rende essenziale ai sensi dell'ordine pubblico interno e, anche se avesse determinato al matrimonio il ricorrente, non costituisce vizio del consenso rilevante nel nostro sistema, non riguardando un fatto assimilabile a quelli oggettivi e tipici sopra indicati.

Solo se la condotta prematrimoniale avesse indotto in un errore su connotati stabili e permanenti del nubendo, poteva riconoscersi il rilievo di esso per l'annullamento del matrimonio anche in Italia, come è accaduto ad es. nel matrimonio con errore sulla transessualità o omosessualità dell'altro nubendo, la cui nullità canonica è stata esattamente riconosciuta conforme all'ordine pubblico italiano (Cass. 7 aprile 2000 n. 4387).

L'errore non può avere rilievo per l'annullamento del matrimonio, in un caso assolutamente incompatibile con le fattispecie tipiche del nostro ordinamento, come è stato per quello oggetto della nullità matrimoniale dichiarata dai giudici ecclesiastici, che sì è chiesta dal ricorrente di riconoscere in Italia.

In rapporto alla questione di massima di particolare importanza rimessa a questa corte a sezioni unite può enunciarsi il seguente principio di diritto da cui non si è distaccata la sentenza impugnata dal D., il cui ricorso deve quindi rigettarsi: "Non ogni vizio del consenso accertato nelle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio consente di riconoscerne la efficacia nell'ordinamento interno, dandosi rilievo nel diritto canonico come incidenti sull'iter formativo del volere anche a motivi e al foro interno non significativo in rapporto al nostro ordine pubblico, per il quale solo cause esterne e oggettive possono incidere sulla formazione e manifestazione della volontà dei nubendi, viziandola o facendola mancare. L'errore, se indotto da dolo, che rileva nell'ordinamento canonico ma non in quello italiano, se accertato come causa di invalidità in una sentenza ecclesiastica, potrà dar luogo al riconoscimento di questa in Italia, solo se sia consistito in una falsa rappresentazione della realtà, che abbia avuto ad oggetto circostanze oggettive, incidenti su connotati stabili e permanenti, qualificanti la persona dell'altro nubendo".

Esattamente la Corte di merito ha ritenuto in contrasto assoluto con l'ordine pubblico interno la rilevanza, sulla formazione del volere dei nubendi, data in sede canonica ad un errore soggettivo e ha negato il riconoscimento della efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio nel caso, nel quale la rilevanza della ignoranza da uno dei nubendi sull'infedeltà dell'altro prima del matrimonio, è certa in attuazione delle istanze etiche che sottostanno al matrimonio religioso e alla specificità del diritto canonico, ma non è assolutamente compatibile con l'ordine pubblico italiano.

Resta assorbita ogni censura sulle carenze motivazionali della sentenza impugnata come il dedotto mancato esame dell'ordine pubblico processuale, considerato il contrasto con quello sostanziale esattamente rilevato dalla Corte d'appello di Trieste.

6. Il ricorso deve quindi complessivamente rigettarsi, perché la sentenza impugnata, anche se con motivazione meno articolata, perviene a un dispositivo conforme a legge (art. 384, ultimo comma, c.p.c.), avendo esattamente negato il riconoscimento in Italia delle disposizioni e degli effetti di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per vizio del consenso in contrasto assoluto con l'ordine pubblico italiano.

Nulla deve disporsi per le spese, che restano a carico del D., non essendosi l'intimata difesa in questa sede.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.

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