Il trasferimento del figlio in un'altra città, ove lo stesso prende in locazione un appartamento a conferma della stabilità del trasferimento, esclude la persistenza in capo al genitore affidatario della legittimazione a richiedere iure proprio all'ex coniuge il contributo per il mantenimento del figlio

Il trasferimento del figlio in un'altra città, ove lo stesso prende in locazione un appartamento a conferma della stabilità del trasferimento, esclude la persistenza in capo al genitore affidatario della legittimazione a richiedere iure proprio all'ex coniuge il contributo per il mantenimento del figlio. La nozione di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benchè la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile; quest'ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese).

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 18075/13; depositata il 25 luglio



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8211/2006 proposto da:

(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), (OMISSIS), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di NAPOLI depositato il 27/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2013 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con ricorso depositato il 18 giugno 2004, (OMISSIS), in proprio e quale rappresentante legale del figlio (OMISSIS), chiese al Tribunale di Napoli di disporre che, in revisione dei provvedimenti economici disposti nella sentenza di divorzio dal coniuge (OMISSIS), l'assegno a lei dovuto per il proprio mantenimento e a titolo di contributo per il mantenimento del figlio (OMISSIS) venisse elevato dagli originari 3.000.000 di lire, di cui lire 800.000 quale assegno divorzile e lire 2.200.000 a titolo di contributo per il figlio (OMISSIS), che nelle more del giudizio aveva raggiunto la maggiore eta', alla somma complessiva di euro 2400,00, tenuto conto, da un lato, delle spese da sostenere per l'immatricolazione del ragazzo all'Universita' (OMISSIS) e la frequentazione della stessa, che comportava un costo annuale di euro 25.000,00, e, dall'altro, dell'incremento delle risorse economiche del (OMISSIS) a seguito dell'acquisizione nel 2000 della cospicua eredita' materna, per effetto della quale costui era divenuto proprietario del cinquanta per cento di quarantaquattro appartamenti in (OMISSIS).

Il Tribunale adito, con decreto del 17 dicembre 2004, accolse la domanda, determinando l'assegno mensile dovuto dal (OMISSIS) in complessivi euro 2400,00, di cui euro 640,00 quale assegno divorzile ed euro 1760,00 quale contributo per il mantenimento del figlio, oltre alla rivalutazione monetaria.

Il (OMISSIS) propose reclamo avverso tale decreto.

Disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), che non si costitui', il giudice di secondo grado, con decreto depositato il 27 dicembre 2005, in riforma del provvedimento impugnato, rigetto' la richiesta di (OMISSIS).

Anzitutto osservo' la Corte di merito che dalle affermazioni della stessa (OMISSIS) si evinceva che il figlio (OMISSIS), ormai maggiorenne, non viveva piu' abitualmente con la madre, essendosi trasferito per motivi di studio a (OMISSIS), ove aveva preso in locazione un appartamento: sicche' la richiesta di aumento del contributo per il suo mantenimento avrebbe dovuto essere avanzata direttamente dal figlio.

Quanto al provvedimento di revisione dell'assegno divorzile, rilevo' il giudice di secondo grado che esso postula non soltanto l'accertamento della sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche l'idoneita' di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno. La Corte di merito escluse che nel caso di specie, per effetto della successione ereditaria del (OMISSIS), si fosse verificata una sostanziale alterazione dell'equilibrio patrimoniale tra le parti sia perche' non risultava che, allo stato, il patrimonio immobiliare acquisito dal (OMISSIS) avesse prodotto redditi (tanto piu' alla luce della circostanza che egli aveva citato in giudizio il fratello coerede per ottenere il rendiconto della gestione dei beni comuni), sia perche', rispetto all'epoca della sentenza di divorzio, il reddito complessivo della (OMISSIS) si era incrementato, in proporzione, in misura maggiore di quello del (OMISSIS).

3. - Per la cassazione di tale decreto ricorre la (OMISSIS) sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso il (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Deve, preliminarmente, essere esaminata la eccezione di inammissibilita' del ricorso, sollevata dal controricorrente sulla base del rilievo che il provvedimento impugnato e' stato emesso il 27 dicembre 2005, e, quindi, anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 - che ha introdotto la regola della ricorribilita' per cassazione per vizio di motivazione anche con riguardo al mezzo di impugnazione straordinario ex articolo 111 Cost. -, e che la ricorrente non ha denunciato ne' violazioni di legge ne' carenza assoluta di motivazione.

2. - La eccezione non e' meritevole di accoglimento. Ed infatti, la ricorrente in realta' ha dedotto una serie di violazioni di legge, riguardate anche sotto il profilo della motivazione apparente. Il gravame e', pertanto, nella sua globalita' sicuramente ammissibile, salva la inammissibilita', ratione temporis, della censura di motivazione illogica, come si precisera' in occasione della trattazione degli specifici mezzi di gravame.

3. - Con il primo motivo si deduce la violazione dell'articolo 739, comma 2, richiamato dall'articolo 742 bis c.p.c., e dell'articolo 332 c.p.c., nonche' la falsa applicazione dell'articolo 331 c.p.c., e, conseguentemente, la inammissibilita' del reclamo proposto dal (OMISSIS) innanzi alla Corte d'appello di Napoli in quanto non proposto tempestivamente nei confronti del figlio, che, nelle more del giudizio di primo grado, aveva raggiunto la maggiore eta' circostanza, peraltro, mai dichiarata, ma, ovviamente, conosciuta dal padre - e nemmeno nei confronti della (OMISSIS) nella qualita' di legale rappresentante del figlio, qualita' nella quale, oltre che in proprio, la stessa aveva promosso il giudizio di primo grado, chiedendo l'aumento dell'assegno di mantenimento per il ragazzo, oltre che di quello divorzile. Trattandosi di cause scindibili, la successiva integrazione del contraddittorio, disposta dalla Corte d'appello nei confronti di (OMISSIS), sarebbe illegittima in quanto il giudice avrebbe dovuto limitarsi, ai sensi dell'articolo 332 c.p.c., ad ordinare la notificazione del gravame a (OMISSIS), sempre che nei confronti di quest'ultimo l'impugnazione non fosse preclusa: cio' che nella specie era accaduto, con conseguente passaggio in giudicato del decreto del Tribunale nei confronti dello stesso (OMISSIS).

4.- La seconda censura ha ad oggetto la asserita violazione dell'articolo 2908 c.c., e dell'articolo 739, comma 2, richiamato dall'articolo 742 bis c.p.c., e la falsa applicazione dell'articolo 331 cod.proc.civ., nonche' la pretesa motivazione apparente in ordine alla integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS). Avendo la (OMISSIS) chiesto l'incremento del contributo del coniuge per il mantenimento del figlio, all'epoca minore, in proprio e nella qualita' di rappresentante legale di quest'ultimo, ella aveva esercitato nello stesso tempo il diritto proprio e quello del figlio, sicche' il provvedimento del Tribunale aveva prodotto effetti sia nei confronti della (OMISSIS) sia nei confronti del figlio, e, conseguentemente, il reclamo avrebbe dovuto essere proposto anche nei confronti di quest'ultimo in quanto parte sostanziale in causa gia' nel giudizio di primo grado. Per tale ragione, non si sarebbe giustificata l'integrazione del contraddittorio.

5. - Le doglianze, che, avuto riguardo alla stretta connessione logico-giuridica che le avvince - in quanto volte entrambe a sostenere l'avvenuto passaggio in giudicato del decreto del Tribunale, poi riformato dalla Corte d'appello, nei confronti di (OMISSIS), per la mancata tempestiva proposizione del gravame anche nei confronti dello stesso -, possono essere esaminate congiuntamente, sono prive di fondamento.

6. - Correttamente la Corte di merito, in assenza della notifica del reclamo proposto da (OMISSIS) nei confronti del decreto del Tribunale di Napoli del 17 dicembre 2004 al figlio (OMISSIS), che, nelle more del giudizio, aveva raggiunto la maggiore eta', e, a giudizio della stessa Corte - come si vedra' meglio sub 8.3. -, aveva cessato la coabitazione con la madre, che, pertanto, aveva perso la legittimazione a chiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento per lo stesso, ha disposto la integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.

7. - Con il terzo motivo si deduce motivazione apparente sul fatto decisivo della controversia circa la perdita della legittimazione attiva della signora (OMISSIS) a richiedere iure proprio l'aumento del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente e violazione dell'articolo 112 c.p.c.. La Corte d'appello non avrebbe sostanzialmente giustificato la propria affermazione in ordine alla perdita in capo alla (OMISSIS) della legittimazione a richiedere iure proprio la modifica dei provvedimenti patrimoniali relativi al mantenimento del figlio, limitandosi a sostenere il venir meno del presupposto della convivenza con lui, per essersi lo stesso trasferito per motivi di studio a (OMISSIS).

8. - La doglianza si rivela priva di fondamento.

8.1. - E' pur vero che questa Corte ha avuto occasione di affermare che il genitore, separato o divorziato, al quale il figlio sia stato affidato durante la minore eta', pur dopo che questi (non ancora autosufficiente) sia divenuto maggiorenne, continua, in assenza di un'autonoma richiesta da parte di quest'ultimo, ad essere legittimato iure proprio ad ottenere dall'altro genitore il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio, sempre che tra il genitore gia' affidatario e il figlio persista il rapporto di coabitazione. Al fine di ritenere integrato il detto requisito della coabitazione - si e' osservato in quella occasione - e' sufficiente che il figlio maggiorenne, pur in assenza di una quotidiana coabitazione, che puo' essere impedita dalla necessita' di assentarsi con frequenza, anche per non brevi periodi, per motivi, ad esempio, di studio, mantenga tuttavia un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, facendovi ritorno ogniqualvolta gli impegni glielo consentano: e questo collegamento, se da un lato costituisce un sufficiente elemento per ritenere non interrotto il rapporto che lo lega alla casa familiare, dall'altro concreta la possibilita' per tale genitore di provvedere, sia pure con modalita' diverse, alle esigenze del figlio (Cass., sent. n. 11320 del 2005).

8.2. - Tuttavia, piu' recentemente, con riferimento alla tematica dell'assegnazione della casa familiare, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che la nozione di convivenza rilevante a tali effetti comporta la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalita'. Deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benche' la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purche' egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile; quest'ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione ad una determinata unita' di tempo (anno, semestre, mese: v. Cass., sent. n. 4555 del 2012).

8.3.- Nella specie, la Corte di merito, avendo preso in considerazione l'elemento del venir meno del presupposto della coabitazione del giovane (OMISSIS) con la madre per effetto del suo trasferimento per ragioni di studio a (OMISSIS), la cui stabilita' il giudice di secondo grado ha ritenuto comprovata dalla circostanza dell'avere il ragazzo preso ivi in locazione un appartamento, correttamente ha escluso la sopravvivenza della legittimazione della (OMISSIS) a richiedere iure proprio all'ex coniuge il contributo per il mantenimento del figlio.

9. - Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'articolo 2908 c.c., e falsa applicazione dell'articolo 346 cod.proc.civ., nonche' illogica e quindi apparente motivazione sul punto decisivo della controversia concernente il rigetto della richiesta di aumento del contributo di mantenimento del figlio, gia' accolta in primo grado a favore del figlio, rappresentato in giudizio dalla madre. In ogni caso, la mancata costituzione di (OMISSIS) in sede di reclamo non implicherebbe l'inefficacia del decreto del Tribunale nei suoi confronti, per essere stato il diritto all'aumento gia' esercitato dalla madre anche quale legale rappresentante del figlio.

10. - La doglianza e' fondata.

Risulta errata la decisione della Corte d'appello nella parte in cui ha travolto ex tunc la statuizione di primo grado relativa all'assegno a favore della (OMISSIS) quale contributo per il mantenimento del figlio (OMISSIS) senza considerare che solo il trasferimento a (OMISSIS) di quest'ultimo, sopravvenuto nelle more del giudizio, aveva determinato la estinzione del relativo diritto in capo alla madre, diritto, quindi, di cui la stessa aveva continuato ad essere titolare fino al momento della verificazione della circostanza del trasferimento.

Il giudice di secondo grado era tenuto ad accertare la data della realizzazione di tale evento, al fine di stabilire la decorrenza della estinzione della obbligazione di (OMISSIS) nei confronti della attuale ricorrente: indagine, codesta, completamente pretermessa.

11.- Con il quinto motivo si censura la illogica e quindi apparente motivazione sul fatto controverso e decisivo per il giudizio concernente le mutate condizioni economiche del coniuge divorziato obbligato a contribuire al mantenimento dell'altro coniuge. Viene ravvisato un duplice profilo di illogicita' della motivazione del decreto impugnato nella parte relativa al diniego dell'aumento della misura dell'assegno divorzile, e cioe' quello attinente alla mancata produzione di reddito da parte del patrimonio immobiliare acquisito dal (OMISSIS) per effetto di successione ereditaria, e quello relativo alla mancata alterazione, a causa di detta acquisizione, dell'equilibrio patrimoniale tra le parti a causa dell'incremento dei redditi della (OMISSIS).

12. - La censura e' inammissibile, in quanto risolventesi in mero vizio di motivazione, non invocabile, per quanto gia' chiarito, nella presente sede.

13. - In definitiva, devono essere rigettati il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso, mentre deve esserne accolto il quarto, e deve esserne dichiarato inammissibile il quinto. Il decreto impugnato deve essere cassato in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata ad un diverso giudice - che viene individuato in altra sezione della Corte d'appello di Napoli, cui e' demandato altresi' il regolamento delle spese del presente giudizio - che riesaminera' la controversia nella parte attinente alla domanda della (OMISSIS) relativa all'assegno di mantenimento per (OMISSIS), in particolare compiendo l'accertamento di cui sub 10.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo, accoglie il quarto, dichiara inammissibile il quinto. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita' delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.

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