In caso di separazione all'assegnatario della casa popolare subentra l'altro coniuge se lo ordina il giudice

Per l'abitazione familiare le norme privatistiche sul contratto di locazione sono applicabili all'edilizia residenziale pubblica. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 19 giugno 2008, n. 16627)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Roberto PREDEN - Presidente -

Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -

Dott. Camillo FILADORO - Rel. Consigliere -

Dott. Giulio LEVI - Consigliere -

Dott. Raffaella LANZILLO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D'A.Pi., elettivamente domiciliato in Ro. viale Li. (...), presso lo studio dell'avvocato Ab.Iv., che lo difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

D'A.Gr., elettivamente domiciliata in Ro. via Sa.Pa. (...), presso lo studio dell'avvocato Me.Ca., che la difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

contro

At. della Provincia di Ro., succeduta all'Ia., in persona del direttore generale dr. Ro.Ro., elettivamente domiciliata in Ro. via F.P.Dè.Ca. (...), presso lo studio dell'avvocato Fa.Ca., che la difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

contro Co.Ca.En., elettivamente domiciliata in Ro. via S.Ag.Pa. (...), presso lo studio dell'avvocato Ca.Me., che la difende con procura speciale del notaio dr.ssa Gi.Sp. in Ro., del 30/04/08, Rep. 49710;

- resistente con procura -

avverso la sentenza n. 4996/03 della Corte d'Appello di Roma, prima sezione civile, emessa il 26/11/03, depositata il 15/12/03, R.G. 5810/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/08 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;

udito l'Avvocato Iv.Ab.;

udito l'Avvocato Ca.Me.;

udito il P.M., in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI, che ha concluso per rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 26 novembre 2003 - 15 dicembre 2003, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda di Pi.D'A. - titolare di un contratto di locazione agevolato di immobile urbano residenziale pubblico di proprietà dello Ia. - intesa ad ottenere la restituzione dell'alloggio, già assegnato alla propria moglie separata con provvedimento provvisorio del giudice, non confermato in sede di provvedimenti definitivi (25 gennaio 1999) essendo venuta meno nella moglie la qualità di coniuge affidatario della figlia minore, che aveva raggiunto nel frattempo la maggiore età.

I giudici di appello osservavano che la figlia Gr.D'A. aveva continuato a vivere nell'appartamento con la madre, così formando un nuovo nucleo familiare, composto dalla stessa figlia e dal marito di lei, dalla madre e dal nuovo convivente di questa ultima.

La Corte d'Appello rilevava che lo strumento della pronuncia giurisdizionale mal si conciliava con l'eventuale sindacato sulla attività amministrativa di assegnazione di un alloggio residenziale pubblico ed - a maggior ragione - con quello sulla emanazione di un provvedimento caducatorio di tale assegnazione.

Nel caso di specie, era l'intero nucleo familiare che aveva assunto sostanzialmente i diritti ed i doveri relativi alla effettiva assegnazione dell'alloggio.

La revoca della assegnazione della casa popolare - secondo la legge n. 33 del 26 giugno 1987 applicabile "ratione temporis" - si giustifica solo allorquando siano venute meno le esigenze abitative: non solo quelle personali, ma quelle dell'intero nucleo familiare, considerato sia dalla legge statale che da quella regionale.

Avverso tale decisione Pi.D'A. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi l'At. (Az.Te.Ed.Re. Pubblica del Comune di Ro.) e Gr.D'A.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce erronea interpretazione dell'art. 20 della legge regionale Lazio n. 33 del 1987 e dell'art. 12 della legge regionale n. 12 del 1999.

Tali norme disciplinano la ipotesi del subentro nella assegnazione degli alloggi, prevedendo che, in caso di separazione giudiziale, soltanto nella ipotesi di espressa disposizione del giudice, il coniuge non li assegnatario abbia diritto di subentrare nella assegnazione.

Nel caso di specie, il giudice dello scioglimento del vincolo matrimoniale non aveva ritenuto di assegnare la casa alla Co., che pertanto non poteva vantare alcun diritto di godimento su di essa.

I giudici di appello non avevano considerato che il D'A. aveva richiesto semplicemente l'accertamento del proprio diritto alla assegnazione dell'alloggio.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia erronea interpretazione del concetto di "nucleo familiare originario".

L'alloggio in questione era occupato oltre che dalla figlia del D'A., dal marito di questa e dalle figlie, nonché dalla Co.Ca. e dal suo nuovo convivente.

Di conseguenza l'attuale nucleo familiare non coincideva affatto con quello originario, secondo la definizione che hanno dato sia la legge che la interpretazione giurisprudenziale.
in più di una circostanza questa Corte aveva riconosciuto il diritto alla assegnazione al coniuge separato, titolare del diritto di godimento della casa coniugale, nei casi in cui "il nucleo familiare, formato dal coniuge e dai figli con lui conviventi, abbia perso la propria identità, come nel caso della formazione di un proprio aggregato familiare da parte del figlio convivente con il coniuge, comportante l'ingresso di persone estranee nel nucleo originario".

Osserva il Collegio:

I due motivi devono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra di loro.

Essi sono fondati.

La Corte territoriale non ha applicato il principio stabilito dalla legge n. 392 del 1978 (art. 8) e dall'art. 8 della legge 878 del 1970 secondo il quale il coniuge separato ha diritto alla conservazione del contratto di locazione in corso quando l'alloggio gli sia stato assegnato con provvedimento del giudice.

Le norme che regolano gli effetti della separazione personale ed i rapporti di locazione di diritto privato sono applicabili anche in materia di edilizia residenziale pubblica.

Infatti, riproducendo il contenuto della legge n. 392 del 1978 sull'equo canone, l'art. 20 della legge Regione Lazio n. 33 del 1987 e l'art. 12 della Legge Regionale n. 12 del 6 agosto 1999 prevedono, in analogia a quanto disposto in materia di locazioni private, per i casi di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, che all'assegnatario subentri l'altro coniuge qualora il diritto di abitare nell'alloggio sia dal giudice attribuito a quest'ultimo.

Pertanto, in mancanza di tale espressa attribuzione, l'alloggio rimane assegnato all'originario avente diritto, confermandosi che le ipotesi di subentro, come quelle concernenti eventuali provvedimenti caducativi della assegnazione,. non rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. n. 4305 del 1999).

Per quanto, poi, riguarda la nozione di nucleo familiare originario, si tratta - all'evidenza - di nozione utilizzabile solo al momento della assegnazione dell'alloggio, per stabilire l'alloggio adeguato (secondo l'art. 3 della legge Regione Lazio del 1999 n. 12 si intende per nucleo familiare la famiglia costituita dai coniugi nonché dei figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi).

Non può condividersi, pertanto, la osservazione conclusiva dei giudici di appello secondo la quale l'appellante sarebbe solo formalmente l'assegnatario dell'alloggio pubblico, dovendosi invece riconoscere che il nucleo familiare abbia assunto sostanzialmente i diritti ed i doveri derivanti da tale assegnazione, avendo contribuito alla effettiva assegnazione dell'alloggio.

Unico assegnatario era infatti il D'A. ed il nucleo familiare costituiva un elemento per stabilire l'alloggio adeguato alle esigenze abitative.

Del tutto irrilevante appare, pertanto, il richiamo - contenuto nell'art. 21 della legge Regionale Lazio n. 33 del 1987 - alla estensione dei diritti ed obblighi derivanti dalla assegnazione all'intero nucleo familiare: "Tutti i membri del nucleo familiare, originario o naturale, dell'assegnatario conseguono con l'assegnazione pari diritti al godimento dell'alloggio in conformità, alle norme della presente legge".

Solo un provvedimento del giudice emesso in sede di separazione giudiziale, scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso, può far sì che all'assegnatario subentri l'altro coniuge (cfr. leggi sopra richiamate).

Ipotesi, questa non ricorrente nel caso di specie.

A seguito della decisione del Tribunale di Roma, che non ha confermato il provvedimento provvisorio della assegnazione dell'alloggio alla moglie, per effetto del raggiungimento della maggiore età della figlia Gr.D'A. (minore all'epoca della separazione), sia questa che la madre En.Co.Ca. sono divenute dunque occupanti senza titolo.

Il giudice del rinvio dovrà procedere a nuovo esame facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunziati.

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Roma anche per le spese di questo giudizio.






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