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In materia di separazione la potenziale capacità di guadagno e la giovane età non escludono il mantenimento
Pubblicata il 01/02/2009
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere
Dott. SALME' Giuseppe - rel. Consigliere
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PR. MA., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 213, presso l'avvocato COVINO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato CAVALIERE ANGELO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PE. VA., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DI VILLA GRAZIOLI 29, presso gli avvocati BAVARO ANTONIO, GARUTTI MASSIMO, che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato TAMBURELLO GIROLAMA (DETTA MIMMA), giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
e sul 2 ricorso n. 09046/05 proposto da:
PE. VA., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DI VILLA GRAZIOLI 29, presso gli avvocati BAVARO ANTONIO, GARUTTI MASSIMO, che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato TAMBURELLO GIROLAMA (DETTA MIMMA), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
PR. MA., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 213, presso l'avvocato COVINO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato CAVALIERE ANGELO, giusta procura in calce al ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 86/04 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 09/01/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2008 dal Consigliere Dott. SALME' Giuseppe;
udito, per il ricorrente principale, l'Avvocato CAVALIERE ANGELO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e la inammissibilita' dell'incidentale;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato TORRE FRANCESCO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale; l'accoglimento dell'incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7 settembre 2001 il tribunale di Latina ha pronunciato la separazione dei coniugi Pr. Ma. e Pe. Va., rigettando la richiesta di dichiarazione di addebitabilita' al marito, affidando alla madre i due figli minori, assegnando alla stessa la casa familiare, determinando in lire 600.000, mensili il contributo per il mantenimento dei figli e in lire 3.000.000, mensili il contributo per il mantenimento della moglie.
La corte d'appello di Roma, con sentenza del 9 gennaio 2004, ha confermato la pronuncia di primo grado, provvedendo solo a integrare la disciplina dei rapporti tra il padre e i figli. La corte territoriale, per guanto rileva in questa sede, ha affermato che: a) la determinazione del contributo per il mantenimento della moglie era adeguata, perche' la stessa era priva di redditi propri e il marito godeva di notevoli capacita' economiche, come evidenziato dagli accertamenti svolti dalla polizia tributaria dai quali era emerso che, anche se il volume d'affari derivante dall'attivita' forense aveva subito una contrazione a decorrere dal gennaio 1998, il Pe. V. continuava a tenere un elevato tenore di vita, desumibile dalla movimentazione sui diversi conti correnti bancari dei quali era titolare, dall'acquisto di beni immobili con somme di denaro contante di importo rilevante e di autovetture di costo elevato nonche' di un'imbarcazione di rilevante valore, in comunione con altri componenti della sua famiglia, ma da lui utilizzata in via esclusiva; b) l'appello incidentale, con il quale la Pe. V. aveva chiesto l'aumento dell'assegno, era tempestivo, pur essendo stato proposto con comparsa di costituzione e risposta depositata oltre il termine fissato dal presidente, in quanto tale termine aveva natura ordinatoria, ma, per le ragioni precedentemente indicate, era infondato, perche' l'entita' del contributo per il mantenimento era stata adeguatamente determinata, tenendo anche conto che la moglie aveva la disponibilita' della casa familiare; c) correttamente il tribunale aveva compensato le spese di lite, in considerazione della delicata natura delle questioni controverse e sussistevano giusti motivi, consistenti nella natura della lite e nell'esito del giudizio, per compensare anche le spese del giudizio di secondo grado.
Avverso la sentenza della corte d'appello di Roma il Pr. M. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ai quali resiste la Pe. V. con controricorso. La Pe. V. ha anche proposto ricorso incidentale affidato a due motivi, al quale resiste il Pr. M. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e il ricorso incidentale, proposti nei confronti della stessa sentenza debbono essere riuniti.
1. Con il primo motivo il ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'articolo 156 c.c., comma 2, il ricorrente che la corte territoriale abbia confermato la sentenza del tribunale senza attribuire rilievo ai dati obbiettivi risultanti dai documenti e dai mezzi espletati dai quali sarebbe emerso che aveva iniziato a lavorare nel (OMESSO); che i redditi professionali derivanti da prestazioni a carico di enti erano tutti documentati e dichiarati e avevano subito una diminuzione a causa della perdita dei maggiori clienti; che gli immobili acquistati in nuda proprieta' in realta' gli erano stati donati dai genitori con riserva di usufrutto e che i genitori stessi avevano acquistato e mantenevano la barca dei genitori.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'omessa e insufficiente motivazione per avere la corte territoriale basato le proprie valutazioni esclusivamente sul rapporto della polizia tributaria che, da un lato, non troverebbe alcun riscontro nelle risultanze obbiettive e, dall'altro, sarebbe contraddittorio, in quanto avrebbe dato atto che l'unica sua fonte di redditi era l'esercizio della professione forense in favore di enti pubblici, che gli immobili erano stati acquistati per donazione diretta o indiretta da parte dei propri genitori i quali avevano acquistato e mantenevano l'imbarcazione.
Altro profilo di vizio motivazionale viene denunciato con il terzo motivo in quanto contraddittoriamente la corte territoriale avrebbe affermato l'esistenza di una notevole capacita' economica del ricorrente pur avendo dato atto della perdita della clientela.
Con il quarto motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 155 e 156 c.c., il ricorrente lamenta che, nella determinazione dell'entita' del contributo per il mantenimento della moglie, la corte d'appello non abbia tenuto adeguatamente conto della breve durata del rapporto matrimoniale (cinque anni) e della giovane eta' della stessa che le consentirebbe di trovare un lavoro.
2. Il ricorso non puo' essere accolto.
Come esattamente ha rilevato la controricorrente, i motivi con i quali sono stati dedotti vizi motivazionali relativi al mancato esame delle risultanze processuali non sono ammissibili non avendo il ricorrente indicato in quale atto siano state allegate le circostanze di fatto che si assumono rilevanti ed in quale sede e modo sia stata fornita la prova della loro esistenza.
Peraltro, le censure di insufficienza o contraddittorieta' di motivazione in realta' prospettano valutazioni diverse delle risultanze probatorie ma non indicano specifici vizi logici o giuridici imputabili al provvedimento impugnato.
Quanto all'entita' del contributo di mantenimento, che la corte territoriale ha ritenuto adeguato al tenore di vita goduto durante la convivenza coniugale e alle capacita' economiche del Pr. M., lo stesso non ha indicato in quale atto del giudizio di merito abbia dedotto l'incidenza sulla determinazione di detto contributo della breve durata della convivenza coniugale, e pertanto non puo' individuarsi rispetto a tale circostanza uno specifico onere motivazionale, mentre non risulta che della circostanza stessa, emergente dagli atti, il Giudice del merito non abbia tenuto implicitamente conto.
Infine, con riferimento alla possibilita' che la moglie, data la giovane eta', avesse la possibilita' di trovare un'attivita' lavorativa che le consentisse di avere un autonomo reddito, e' noto che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento sono la non addebitabilita' della separazione e la mancanza di redditi idonei a conservare il precedente tenore di vita, sussistendo disparita' economica tra le parti, mentre l'inattivita' lavorativa del richiedente l'assegno costituisce circostanza estintiva dell'obbligo di corresponsione a carico dell'altro coniugo, solo se conseguente al rifiuto accertato di opportunita' di lavoro, non meramente ipotetiche, ma effettive e concrete, rifiuto che il ricorrente non ha neppure allegato nel giudizio di merito.
2. Con il ricorso incidentale la Pe. V. deduce l'omessa motivazione del rigetto della richiesta di aumento del contributo di mantenimento per se' e per i figli, di corresponsione degli arretrati e degli interessi e di prestazione di garanzie reali e personali per il pagamento di detto contributo (primo motivo) nonche' l'omessa motivazione del rigetto del motivo d'appello concernente la compensazione delle spese di giudizio.
L'esame del ricorso incidentale deve tuttavia essere preceduto da quello dell'eccezione di inammissibilita' dell'appello incidentale, avente lo stesso oggetto, proposto dalla Pe. V., sollevata dal ricorrente principale nel controricorso al ricorso incidentale della moglie, sulla base del rilievo che tale appello e' stato proposto con memoria del 29 ottobre 2003, oltre il termine del 30 giugno 2003 fissato per il deposito di memorie e documenti, anche se nel termine fissato (al 30 ottobre 2003) per le repliche e, comunque, prima dell'udienza di discussione del 27 novembre 2003. Tale eccezione, nella sostanza, forma oggetto di un motivo di ricorso incidentale del ricorrente principale, da ritenere ammissibile per le ragioni gia' in altra occasione (Cass. n. 1616/2004) indicate, perche' l'esigenza della parte parzialmente vittoriosa di promuovere un riesame delle medesime allegazioni proposte senza successo nel precedente grado di giudizio, non e' tutelata dalla sola proposizione di un controricorso al ricorso incidentale, in guanto tale atto sarebbe semplicemente diretto a contrastare l'efficacia dell'impugnazione incidentale e non a rimuovere una determinata statuizione della sentenza impugnata in relazione alle quali il ricorrente principale sia rimasto (anche solo teoricamente) soccombente.
L'eccezione, tuttavia e' infondata perche' il rito camerale, previsto per l'appello avverso le sentenze di separazione personale non solo non preclude la proponibilita' dell'appello incidentale, anche indipendentemente dalla scadenza del termine per l'esperimento del gravame in via principale, ma, essendo caratterizzato dalla sommarieta' della cognizione e dalla semplicita' delle forme, esclude la piena applicabilita' delle norme che regolano il processo ordinario e, in particolare, del termine perentorio fissato, per la relativa proposizione, dall'articolo 343 c.p.c., comma 1, in quanto il principio del contraddittorio viene rispettato per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest'ultima la possibilita' di far valere le proprie ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica, da svolgere in sede di udienza camerale (Cass. n. 1179/2006).
Quanto al ricorso incidentale, deve rilevarsi che la corte territoriale ha confermato l'importo del contributo per il mantenimento anche dei figli richiamando le argomentazioni svolte a sostegno del rigetto della richiesta di diminuzione del contributo a favore della moglie avanzata dal Pr. M. e tale motivazione appare, per le ragioni gia' indicate, incensurabile in questa sede. Inoltre, per poter valutare la censura di omessa o insufficiente motivazione dell'implicito rigetto della richiesta di condanna al pagamento degli arretrati e alla prestazione di garanzie reali e personali, sarebbe stato necessario che la ricorrente incidentale avesse indicato con precisione in quale atto difensivo aveva dedotto i ripetuti inadempimenti del Pr. M. che giustificavano la pronuncia accessoria in ordine alla garanzie e avesse altresi' dedotto l'entita' degli arretrati e il titolo in base al quale sarebbero stati dovuti. In mancanza di tali indicazioni la censura e' inammissibile.
Inammissibile, del pari, e' il motivo con il quale si lamenta l'insufficiente motivazione della compensazione delle spese del giudizio d'appello, avendo la corte territoriale individuato i giusti motivi di compensazione nella natura delicata delle questioni trattate e nell'esito (di reciproca soccombenza) del giudizio, con motivazione, quindi, ne' palesemente illogica, ne' inconsistenti o la evidente erronee.
In conclusione il ricorso principale e il ricorso incidentali debbono essere rigettati.
In considerazione della reciproca soccombenza, anche in questa sede, le spese di questo giudizio possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.