In tema di separazione coniugale, la pronuncia di addebito della separazione non può conseguire esclusivamente alla mera inosservanza dell'obbligo di fedelta' coniugale

In tema di separazione coniugale, la pronuncia di addebito della separazione non può conseguire esclusivamente alla mera inosservanza dell'obbligo di fedelta' coniugale, in special modo se la suddetta infedeltà consegua al verificarsi di un'accertata situazione di intollerabilita' della convivenza, si' da costituire non la causa di detta intollerabilita' ma una sua conseguenza (Nel caso di specie, va revocato l'addebito al marito che aveva iniziato una relazione extraconiugale dato che la moglie aveva dichiarato di non volere un figlio da lui).

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 21 settembre 2012, n. 16089



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente

Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avv.ta (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avv.to (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso per cassazione;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avv.to (OMISSIS) che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, emessa il 27 agosto 2008, depositata il 19 aprile 2008, nella procedimento iscritto al n. 91/08 R.G.;

udita la relazione della causa svolta all'udienza del 19 aprile 2012 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udita l'Avvocata (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilita' o, in subordine, l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bolzano con sentenza n. 835/2007 ha dichiarato la separazione giudiziale tra (OMISSIS) e (OMISSIS) con addebito della separazione al marito.

La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha accolto l'appello di (OMISSIS) diretto a ottenere la pronuncia della separazione senza addebito. Nella motivazione della sentenza la Corte d'appello ha affermato che i comportamenti dello (OMISSIS) contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (relazione extra-coniugale dello (OMISSIS) con un'altra donna) sono da ritenersi provati, concretamente e con certezza, a partire dal (OMISSIS) epoca in cui la (OMISSIS) manifesto' al marito la sua contrarieta' ad avere un figlio da lui. Tale comportamento della (OMISSIS) ha portato la Corte trentina a ritenere che la relazione extra-coniugale dello (OMISSIS) sia configurabile come una reazione proporzionata al comportamento della moglie, parimenti contrario ai doveri matrimoniali, e come tale non suscettibile di costituire un fondato motivo per addebitargli la separazione. Per altro verso la Corte di appello ha evidenziato come non vi sia una prova appagante dell'inizio della predetta relazione extra-coniugale in epoca antecedente al (OMISSIS), periodo in cui la relazione fra i due coniugi era gia' entrata irreversibilmente in crisi.

Contro la sentenza d'appello propone ricorso per cassazione (OMISSIS) affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che non puo' essere accolta la richiesta del P.M., di dichiarazione di inammissibilita' del ricorso formulata in udienza per essere stato descritto lo svolgimento del processo mediante una trascrizione sequenziale degli atti processuali nel corpo del ricorso per cassazione. In effetti tale metodologia, che non corrisponde a una corretta formulazione del ricorso per cassazione, non impedisce pero' al lettore di percepire i fatti rilevanti ai fini della identificazione del contenuto dell'impugnazione. Venendo quindi all'esame dei motivi di impugnazione si osserva quanto segue.

Con il primo motivo di ricorso si deduce insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio e cioe' la causa dell'inizio della relazione extra coniugale di (OMISSIS). Viene in particolare contestata l'affermazione della Corte d'appello per cui l'espressione della ricorrente, pronunciata nel (OMISSIS) e riferita dalla sorella (OMISSIS) ("lui non voleva avere nessun figlio") abbia provocato la reazione di (OMISSIS) e lo abbia indotto ad iniziare la relazione extraconiugale.

Con il secondo motivo si deduce omessa motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio quale l'epoca di inizio della relazione extraconiugale di (OMISSIS) erroneamente datata al (OMISSIS) mentre risaliva all'autunno (OMISSIS) come avevano dimostrato le prove espletate nel corso dell'istruttoria.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio del mancato addebito di colpa a (OMISSIS) per il fallimento del matrimonio.

I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo logicamente collegati inscindibilmente fra loro.

La Corte di appello ha ritenuto che le prove espletate nel corso dell'istruttoria non consentano di affermare che la relazione extra-coniugale dello (OMISSIS) fosse iniziata prima del (OMISSIS). Contro tale affermazione la ricorrente richiama le deposizioni testimoniali riportandone il contenuto ma non svolge alcuna argomentazione critica puntuale da cui possa evincersi che la motivazione resa dalla Corte di appello sia viziata per insufficienza o contraddittorieta'.

Per altro verso la motivazione della Corte di appello e' sicuramente illogica laddove cerca di mettere in relazione l'insorgere del rapporto sentimentale fra (OMISSIS) e la nuova segretaria della (OMISSIS) s.r.l. con la dichiarazione della (OMISSIS), alla cognata (OMISSIS), secondo cui ella non voleva aver un figlio dal marito. Va, in primo luogo, osservato che sicuramente una tale dichiarazione non legittimava affatto (OMISSIS) a intraprendere una relazione extra-coniugale. Inoltre emerge con evidenza dalla lettura della deposizione testimoniale che la Corte di appello non ha tenuto conto del contenuto effettivo della dichiarazione resa da (OMISSIS): " (OMISSIS) nel (OMISSIS) (mi sembra nel (OMISSIS)) mi ha telefonato e mi ha detto che forse aveva esagerato in un momento d'ira con (OMISSIS) dicendo che da lui non voleva aver nessun figlio". Dichiarazione dalla quale non emerge affatto una chiara e consolidata volonta' della (OMISSIS) di non aver figli dallo (OMISSIS) ma semmai emerge la situazione di crisi del rapporto coniugale e la preoccupazione della (OMISSIS) per la sua fine.

Una tale valutazione di incongruita' della motivazione non puo' pero' comportare l'accoglimento del ricorso in quanto la decisione, come si e' esposto in precedenza, si basa su una doppia ratio decidendi al fine di escludere l'addebito della separazione allo (OMISSIS). Resta infatti non intaccata dalle censure mosse dalla ricorrente l'ulteriore motivazione relativa all'insorgere della relazione extra-coniugale in un'epoca in cui il rapporto fra i due coniugi era gia' entrato in una crisi non piu' reversibile. Tale ratio decidendi appare conforme a quanto, piu' volte e' stato ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, e cioe' che l'inosservanza dell'obbligo di fedelta' coniugale non puo' giustificare, da sola, una pronuncia di addebito della separazione, qualora una tale condotta sia successiva al verificarsi di un'accertata situazione di intollerabilita' della convivenza, si' da costituire non la causa di detta intollerabilita' ma una sua conseguenza (Cass. civ. 19 settembre 2006, n. 20256). Una tale situazione, secondo la Corte di appello, ricorre nel caso in esame in cui entrambe le parti hanno messo in evidenza la persistenza della crisi che da tempo aveva investito la loro relazione. Si tratta di una motivazione che puo' ritenersi esente di vizi logici e esaustiva se ricollegata all'analisi delle prove relative all'epoca di inizio della relazione extra-coniugale dello (OMISSIS).

Il ricorso va pertanto respinto. In considerazione della parziale verifica della illogicita' della motivazione della decisione impugnata, oltre che in relazione alla specificita' del contenuto della controversia si ritiene corrispondente a giustizia la integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

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