In tema di separazione personale tra coniugi, il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c.

In tema di separazione personale tra coniugi, il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., dovendo, per converso, verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. E' quanto stabilito dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 31 ottobre 2007, n. 4513. La Corte di Appello di Roma, ha rigettato la richiesta di addebito della separazione nei confronti del coniuge che, a dire del ricorrente, era solito allontanarsi per lunghi periodi dalla casa coniugale per soggiorni all'estero necessitati da impegni di lavoro ed aveva abbandonato il domicilio familiare, essendo, tali condotte, rimaste sfornite del necessario riscontro in ordine alla effettiva ricorrenza di quanto dedotto ed in ordine alla relativa incidenza a determinare l'intollerabilità della convivenza.



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SENTENZA

nella causa n. 1445 R.G. Affari Civili Contenziosi dell'anno 2005 posta in decisione all'udienza del 27.9.2007, vertente tra

Ba.Ma.

el. dom.to in Roma presso l'avv. Do.Fu. che lo rappresenta e difende come da mandato in atti APPELLANTE

e

Ve.Ma.

el. dom.ta in Roma presso gli avv. Ca.Zu.Sc. e Fr.A.Sc. che la rappresenta e difende come da mandato in atti

APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE

Oggetto: appello avverso sentenza di separazione fra coniugi

Con l'intervento del P.G. in sede, che ha concluso per l'accoglimento del gravame.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso tempestivamente depositato, Ma.Ba. impugnava la sentenza n. 6410/04 emessa in data 23.1.2004 con la quale il Tribunale di Roma, nel pronunciarne la separazione da Mi.Ve., aveva posto a suo carico un assegno per il mantenimento di questa (cui disponeva assegnarsi la casa familiare) in misura di Euro 300,00 mensili, fissando il contributo paterno per il mantenimento dei figli minori Si. e Ma., affidati alla madre, nella complessiva misura di Euro 1.000,00 mensili rivalutabili oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate; il diritto di visita dei minori da parte del padre era disciplinato richiamando quanto in proposito stabilito in sede di udienza presidenziale.

Di tali ultime statuizioni si lamentava in primo luogo l'appellante, dolendosi che il primo giudice non avesse tenuto conto delle specifiche richieste da lui formulate in punto regime di frequentazione della prole, ed avesse recepito disposizioni dettate solo in via provvisoria dal Presidente alla prima udienza fissata per la comparizione dei coniugi.

Deduceva altresì il Ba. che il Tribunale, nello stabilire nella misura predetta gli oneri a suo carico per il mantenimento dei figli, non considerato la sua condizione lavorativa effettiva (che era quella accompagnatore di delegazioni estere, mentre non aveva mai svolto attività nel settore dell'import-export pure attribuitagli, nonostante il difetto di riscontri al proposito, dal primo giudice) e dei precari redditi che ne conseguivano.

L'appellante - che ribadiva altresì la concreta possibilità della Ve. di contribuire al mantenimento dei figli con i rilevanti mezzi di cui disponeva e che avevano caratterizzato la vita coniugale - eccepiva inoltre che il Tribunale, nel pronunciarsi sull'onere delle spese da sostenersi per i minori, prima ricompreso forfettariamente nell'assegno provvisorio, lo avesse ingiustificatamente posto a suo carico in misura del 50%, ed instava pertanto perché, in riforma della sentenza impugnata, la misura del contributo per il mantenimento dei figli fosse ridotta alla somma di Euro 697,00 mensili oltre al 50% delle sole spese mediche e scolastiche, ed il regime di visita di Si. e Ma. fosse ampliato con la previsione di libero diritto di visita da parte sua, con preavviso e compatibilmente con le loro esigenze scolastiche, ovvero in subordine prevedesse tre volte ogni 15 giorni più due fine settimana al mese con il padre, festività alternate con la madre e periodi estivi da suddividersi equamente fra i genitori.

Si costituiva nel procedimento così instaurato la Ve. contestando l'avversa pretesa e chiedendone l'integrale rigetto.

L'appellata - che sottolineava il contenuto squisitamente economico delle doglianze mosse dal Ba., il quale nonostante la piena disponibilità al proposito mostratagli, vedeva i figli solo sporadicamente - si opponeva all'ampliamento del regime di frequentazione di Si. e Ma. invocato dal marito e ribadiva la ricorrenza di una condizione economica del Ba. ben più favorevole rispetto a quanto da questi sostenuto (come del resto emerso nel giudizio di primo grado), e peraltro compatibile anche con gli oneri di mantenimento suo e della prole nella misura richiesta al Tribunale, instando a sua volta per la riforma della sentenza del 23.1.2004 in via di gravame incidentale.

In via preliminare la Ve. ribadiva infatti come il fallimento dell'unione fosse da ascrivere in via esclusiva al marito - che non l'aveva mai messa al corrente né del lavoro che svolgeva né degli impegni che questo comportava, allontanandosi spesso dalla casa familiare per viaggi all'estero fino ad abbandonarla definitivamente al ritorno da un soggiorno di circa un mese in Romania - e reiterava la richiesta di addebitare al Ba. la separazione.

Sotto l'aspetto economico della vertenza, l'appellata - sottolineando la consistenza dei mezzi messi a disposizione per il ménage della famiglia dal Ba. in costanza di matrimonio - richiamava la sperequazione dei redditi di cui il marito beneficiava, e che chiedeva fossero accertati a mezzo indagini della Guardia di Finanza, rispetto a quelli sporadici che provenivano ad essa Ve. dai lavori che essa precariamente espletava.

L'appellata instava altresì perché l'importo dell'assegno per il mantenimento dei figli fosse aumentato (a somma che quantificava in Euro 2.000,00 mensili) in considerazione della inadeguatezza del contributo stabilito dal Tribunale a far fronte alle loro esigenze di vita, accresciute anche dall'inadempienza del padre all'onere di rimborsare le spese straordinarie sostenute; per tale ultima ragione la Ve. chiedeva inoltre che l'importo di tali spese fosse quantificato forfettariamente ovvero che ne fosse imposto l'onere a carico del Ba. in misura pari al 70% o all'80%.

La causa - previo esperimento di un tentativo di conciliazione non andato a buon fine - perveniva, respinte le istanze istruttorie avanzate dalle parti, alla decisione all'udienza del 27.9.2007 sulle conclusioni di cui in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente rilevarsi come, con riferimento alla richiesta di addebito della separazione coniugale avanzata in via di gravame incidentale dalla Ve., ne vada confermata la reiezione pronunciata dal Tribunale con l'appellata sentenza.

La domanda in proposito formulata - e fondata sulla condotta asseritamente contraria ai doveri derivanti dal matrimonio del Ba., il quale era solito allontanarsi per lunghi periodi dalla casa coniugale per soggiorni all'estero necessitati da impegni di lavoro mai precisati alla moglie (che neppure veniva messa al corrente delle località in cui il marito si trovava), ed infine aveva abbandonato il domicilio coniugale al ritorno da un viaggio in Romania della durata di circa un mese - è rimasta invero sfornita del necessario riscontro in ordine all'effettiva ricorrenza di quanto dedotto e comunque in ordine alla relativa incidenza a determinare l'intollerabilità della convivenza. Va invero ricordato che, per costante orientamento giurisprudenziale, la pronuncia giudiziale di addebito della separazione non può fondarsi sulla mera violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., dovendo, per converso, sempre verificarsi l'effettiva causalità della relativa inosservanza nel determinare una irreversibile crisi dell'unione coniugale (cfr., ex plurimis, Cass. n. 10742/98).

Un accertamento siffatto si rende poi ancor più necessario quando - come nella specie - il comportamento di assenza e trascuratezza addebitato al marito si sia estrinsecato sin dai primi tempi del matrimonio e risulterebbe quindi di fatto tollerato per lungo tempo dalla moglie, sì da doversene accertare in modo specifico l'efficienza causale nella crisi sopravvenuta.

Anche una condotta quale quella di abbandono del domicilio coniugale - che pure comporta di per sé la fine della convivenza - non costituisce causa univoca di addebito, ma ne va pur sempre accertata la collocazione nell'ambito del rapporto, tanto da potervi riconnettere con nesso di efficienza causale la fine dell'unione che è seguita.

Deve purtuttavia rilevarsi come la Ve. - la quale ha incentrato le proprie richieste istruttorie (a mezzo di prova per testi, su capitoli in parte ammessi dal giudice di primo grado) sugli aspetti economici della vicenda - non abbia fornito alcun elemento atto ad accertare la ricorrenza stessa della condotta ascritta al Ba. ed in ogni caso che tale condotta sia stata causa esclusiva della frattura del rapporto, tanto da potersi ritenere ascrivibile a fatto esclusivo del marito la fine di una unione coniugale altrimenti armoniosa.

A quanto sin qui esposto consegue che, in difetto della prova necessaria a suffragare la domanda di addebito della separazione avanzata dall'appellata, la sentenza n. 6410/04 non può che essere confermata sul punto.

Ciò posto, va nel contempo rilevato come non meritino accoglimento le contrapposte richieste delle parti in ordine al contributo posto a carico del Ba. per il mantenimento della moglie, di cui l'appellante ha chiesto l'eliminazione e la Ve., in via di gravame incidentale, l'aumento.

Preliminarmente richiamata la finalità precipuamente compensativa del contributo in questione - destinato come è a conservare tutti gli effetti propri dell'unione, evitando che la situazione economica dei coniugi risulti deteriorata per il solo effetto della separazione - si osserva invero che condizione essenziale perché al coniuge cui non è addebitabile la separazione sia riconosciuto il diritto all'assegno di mantenimento è che il richiedente sia privo di adeguati redditi propri (ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio), nonché che sussista una disparità economica fra i coniugi.

Le valutazioni circa la possibilità o meno per chi richiede il contributo di mantenimento di procurarsi mezzi idonei a garantire un tenore di vita analogo a quello matrimoniale, risultano quindi pariteticamente correlate sia alla verifica dell'effettiva sua condizione economica, sia all'incidenza di tale contributo nel patrimonio di colui nei confronti del quale esso sia richiesto (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8787/02).

Parametri di valutazione siffatti escludono la necessità che il predetto coniuge si trovi in stato di bisogno o comunque in condizioni economiche precarie, rilevando al proposito solo l'apprezzabile peggioramento della sua situazione rispetto a quella su cui egli poteva contare in costanza del rapporto, con riferimento al reddito ed alle sostanze dell'altro coniuge (cfr. Cass. n. 3725/03).

Individuato così il senso del richiamo all'adeguatezza dei mezzi che deve prendersi in considerazione per l'attribuzione dell'assegno in questione, la finalità perseguita dal legislatore che è dato ricavarne - cioè quella di evitare che la situazione economica dei coniugi risulti deteriorata per il solo effetto della separazione - comporta che l'accertamento da compiersi in proposito non possa prescindere dall'esame della complessiva posizione patrimoniale di entrambe le parti, e ciò onde appurare in concreto quali siano le condizioni per il ripristino dell'equilibrio economico preesistente.

I solchi ermeneutici tracciati dalle pronunzie giurisprudenziali richiamate assumono particolare rilievo nelle considerazioni da svolgersi con riferimento al caso di specie, caratterizzato dalle connotazioni della situazione della coppia Ba. - Ve., il cui tenore di vita ritenersi improntato ai mezzi conferiti da entrambi i coniugi in ragione sia del rispettivo lavoro - di accompagnatore di delegazioni estere in Italia e di sostituto del personale in taluni Paesi dell'Est il marito (si veda quanto dallo stesso in proposito ammesso nella memoria autorizzata del 22.11.2005: cfr. pag. 2) e di docente di lingua russa la moglie - sia delle disponibilità immobiliari della moglie, proprietaria esclusiva dell'ex casa coniugale e contestataria con il fratello dell'immobile destinato alle vacanze della famiglia.

Orbene, pur avuto riguardo alla sostanziale inidoneità della documentazione prodotta in giudizio da entrambe le parti ad attestarne i complessivi redditi attuali - la Ve. ha allegato il mod. Unico 2005 che denuncia solo redditi da immobili pari a circa Euro 730,00 annui netti (pur risultando essa altresì docente a contratto presso le Università di Roma e de L'Aquila: cfr. documenti acquisiti all'udienza del 9.11.2006), mentre l'appellante ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la mancata percezione di redditi negli anni 2003 - 2005 e l'iscrizione alle liste di collocamento - devono ribadirsi nella specie i presupposti per il riconoscimento all'appellata di un contributo per il proprio mantenimento.

Richiamato invero il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'accertamento in questione ben può compiersi facendo ricorso ad elementi presuntivi o a nozioni di comune esperienza che consentano una ricostruzione anche sommaria, purché attendibile dei redditi dei coniugi - e ciò alla luce della peculiarità dei criteri di valutazione che presiedono alle verifiche da compiersi sul punto (del tutto diversi, ad esempio, rispetto a quelli di carattere strettamente fiscale rimessi all'Amministrazione finanziaria destinataria delle denunce annuali: cfr., da ultimo, Cass. nn. 6970/03 e 3974/02) - si osserva invero che gli elementi emersi dall'istruttoria condotta consentono di confermare la valutazione di sperequazione dei mezzi rispettivi posta dal Tribunale a base delle sue determinazioni.

Considerata l'articolazione delle attività lavorative svolte durante il matrimonio dal Ba. (che è stato impegnato per qualche tempo quale dipendente di una ditta all'estero - cfr. deposizione resa dalla teste De. dinanzi al Tribunale - ed in seguito in un'attività commerciale di abbigliamento poi ceduta a terzi - si vedano la deposizione del teste Or. e i certificati di iscrizione alla CCIAA di Roma in atti - oltre che quale accompagnatore di delegazioni estere in Italia ovvero quale sostituto del personale in taluni Paesi dell'Est, come dallo stesso riconosciuto), ed atteso il contemporaneo svolgimento in forma pacificamente saltuaria di attività di docenza da parte della moglie, deve infatti ritenersi che i mezzi di cui i coniugi disponevano in costanza del rapporto provenissero in misura prevalente dalle multiformi attività del marito, le quali gli procuravano redditi fra l'altro tali da consentirgli di prestare una somma alquanto rilevante - Lire 70.000.000 - alla suocera Av., come da questa riferito in sede testimoniale nel giudizio di primo grado.

Avuto altresì riguardo al fatto che lo svolgimento di buona parte di tali attività - ed in particolare proprio di quella che lo stesso appellante rivendica come la sola da lui svolta: cfr. la già citata memoria del 22.11.2005 - avviene su incarico e per conto di enti stranieri, può fondatamente presumersi nella specie la percezione (attuale come pure pregressa) di compensi all'estero da parte del Ba., con la conseguenza che le risultanze della documentazione fiscale e bancaria dallo stesso allegata agli atti, attinenti a depositi di somme ed a redditi prodotti in Italia, non ne esauriscono la condizione economica complessiva, mentre risultano conclusivamente inattendibili le deduzioni dal medesimo appellante mosse con riferimento all'attuale sua indisponibilità di mezzi. Tale conclusione è del resto rafforzata dal fatto che il Ba. continua pacificamente a versare somme mensili (sia pure inferiori rispetto a quelle poste a suo carico dal primo giudice) per il mantenimento di moglie e figli, come pure dalla capacità economica da questi manifestata con le stesse domande formulate nel presente giudizio volte a sentir rideterminare l'importo per il mantenimento della prole nella somma mensile di Euro 697,00, che egli pertanto è in grado di poter corrispondere - circostanze queste che suffragano la continuativa disponibilità di redditi da parte sua.

Accertate con ciò sia la disparità di mezzi fra i coniugi che caratterizzava la vita matrimoniale, sia la immutata possibilità per il Ba. di conseguire compensi quanto meno per l'attività di accompagnatore di delegazioni estere in Italia (posto che egli sostiene di non potersi più recare all'estero per il diniego al rinnovo del passaporto oppostogli dalla moglie: cfr. quanto dallo stesso dichiarato all'udienza del 16.3.2006), già svolta prima del matrimonio, sia infine la concreta impossibilità per la Ve. di ripristinare le condizioni di vita di cui beneficiava in costanza di rapporto con i soli suoi redditi - anche se questi ultimi devono ritenersi accresciuti rispetto a quelli saltuari di cui in precedenza disponeva, stante il sopravvenuto suo inquadramento quale docente universitaria a contratto, ma appaiono pur sempre inidonei a riequilibrare quelli maggiori apportati in costanza di rapporto dal marito con le sue multiformi attività - non può dubitarsi del buon diritto dell'appellata a vedersi riconosciuta una somma atta ad integrare i mezzi nella sua autonoma disponibilità.

Se pertanto, alla luce di tutto quanto precede, devono ribadirsi in questa sede le valutazioni del primo giudice in ordine alla ricorrenza del diritto ad un contributo di mantenimento della Ve., si osserva quanto al relativo importo come questo debba essere idoneo a consentire il ripristino anche in regime di separazione delle condizioni della vita matrimoniale, senza purtuttavia assumere i contorni di un indebito arricchimento che l'un coniuge consegue a scapito dell'altro.

La funzione di riequilibrio economico pacificamente svolta dall'assegno di mantenimento non può infatti prescindere dalla considerazione di una serie di circostanze atte ad escludere che tale emolumento possa tradursi in una sorta di rendita che il coniuge beneficiario ricava dal fatto stesso dell'unione, integrando esso un correttivo alla sperequazione sostanziale fra la rispettiva situazione economica dei coniugi e non certo una sorta di beneficio economico che scaturisce dalla convivenza pregressa.

Venendo al caso di specie, le circostanze emerse circa la concreta capacità della Ve. di poter contribuire al proprio mantenimento con i beni di cui dispone - ivi compresa la casa familiare di sua esclusiva proprietà - consentono conclusivamente di poter confermare la misura del contributo a quest'ultima spettante nella somma di Euro 300,00 mensili stabilita a suo favore dal Tribunale.

Passando ora ad esaminare le istanze formulate dal Ba. in punto regime di visita dei figli - e che egli ha richiesto sia previsto in forma ampia, con preavviso e compatibilmente alle esigenze della prole, articolando in subordine le seguenti modalità di frequentazione: tre volte ogni 15 giorni più due fine settimana al mese, festività alternate con la madre e periodi estivi da suddividersi equamente fra i genitori - deve rilevarsi in via preliminare l'infondatezza delle doglianze mosse dall'appellata al proposito.

La Ve., nell'opporsi all'ampliamento della frequentazione dei figli con il padre ex adverso richiesto, ha invero sostanzialmente richiamato il comportamento pregresso del Ba., che avrebbe disatteso ogni possibilità concreta di stare con i figli, anteponendo alle esigenze di questi ultimi i propri impegni ed impedendo con ciò il regolare svolgimento della vita di Si. e Ma.

Orbene, posto che deduzioni siffatte appaiono di per sé inidonee a giustificare una contrazione della possibilità del padre di avere maggiormente i figli con sé - ma semmai solo a regolamentarne gli incontri, tenendo adeguato conto del primario rispetto delle esigenze dei minori - si osserva che un ampliamento del diritto di visita paterno di Si. e Ma. (oggi rispettivamente di 14 e 10 anni di età) oltre a coinvolgere più significativamente il padre nella vita dei figli, intensificandone l'impegno e la capacità di coltivare il rapporto con loro, è tale da consentire a questi ultimi di sviluppare con paritetica intensità il vincolo affettivo con entrambi i genitori, sì da poter trarre da ognuno di essi i necessari insegnamenti per favorirne la migliore evoluzione nella crescita.

Ne consegue che ben può essere prevista la facoltà per il Ba. di avere con sé Si. e Ma. quando lo desideri, previo congruo avviso, con il solo limite del tener conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori, al fine di garantire loro condizioni di sereno ed ordinato svolgimento di vita anche nella frequentazione con il genitore non affidatario.

Per il solo caso di disaccordo fra i genitori, il diritto di visita del padre va regolato con la previsione che questi possa avere con sé i figli per un pomeriggio infrasettimanale (da individuarsi, salvo, diverso accordo delle parti, nel mercoledì), il sabato dalla fine della scuola fino alle ore 21 della domenica a settimane alternate, una settimana nel periodo delle festività natalizie e cinque giorni nelle festività pasquali nonché venti giorni anche non continuativi nel periodo estivo.

Posto che una regolamentazione siffatta - sia pure dettata in via meramente subordinata per l'ipotesi di mancato diverso accordo fra gli adulti - per essere realmente rispondente all'interesse di Si. e Ma. di coltivare nel modo più paritario possibile il rapporto anche con il padre, conservando nel contempo l'abituale regime di vita, rende opportuna la preventiva regolamentazione dei più lunghi periodi che i figli trascorreranno con il Ba. (ad esempio durante le festività o durante l'estate), va previsto che le parti ne concordino le date almeno due mesi prima.

Con riferimento infine alle reciproche richieste in tema di misura dell'importo paterno per il mantenimento dei figli - fissato dal Tribunale nella somma mensile di Euro 1.000,00 oltre al 50% delle spese di carattere straordinario si osserva quanto segue.

Se la sperequazione fra i redditi rispettivi dei coniugi che è dato ricavare dalle emergenze istruttorie più su richiamate giustifica l'imposizione al padre (maggiormente favorito) di un contributo per le esigenze di vita della prole, la possibilità concreta della Ve. di contribuire maggiormente al loro mantenimento in ragione del miglioramento della condizione lavorativa conseguito negli ultimi tempi appare tale da compensare l'incremento delle necessità correlato alla crescita di Si. e Ma., dalla stessa posto alla base (in uno alle disponibilità effettive del padre) della domanda di aumento del loro mantenimento svolta in via di gravame incidentale.

Va peraltro ravvisata nella specie l'opportunità di prevedere una somma comprensiva di ogni tipo di spesa forfettizzabile - ad eccezione pertanto delle sole spese mediche per cure non dispensate dal SSN - da sostenersi per la prole, onde escludere quanto più possibile ragioni di contrasto in proposito tra le parti.

Invero, pur se nulla osta alla concorde individuazione da parte dei genitori delle scelte più atte a favorire la formazione della personalità di Si. e Ma. nel campo scolastico ed in quello culturale e ricreativo - si ricorda del resto che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori non menoma in alcun modo il potere dell'altro di vigilare sulla loro educazione, sull'istruzione e sulle condizioni di vita - essi mostrano di non sapere contenere la conflittualità che li anima circa le spese da sostenersi per i minori: ne consegue che, anche al fine di favorire la consuetudine dei Ba. - Ve. a confrontarsi in proposito, sviluppando - attraverso la mediazione del contenzioso fra loro in atto - la rispettiva capacità di comprendere l'interesse - diritto dei figli ad una crescita serena e ad un rapporto equilibrato con ciascuno di essi, si ritiene di poter determinare nella complessiva somma di Euro 1.400,00 (di cui Euro 700,00 per ciascun figlio) la misura del contributo da porsi a carico dell'appellante, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili ed oltre alla rivalutazione monetaria annuale successiva.

L'importo come sopra quantificato sarà corrisposto dal Ba. - con le modalità già previste nella sentenza impugnata, fermo restando per il passato quanto stabilito dal Tribunale - a far tempo dal mese successivo a quello della presente pronuncia, posto che solo nel corso dell'odierno giudizio si sono potuti accertare taluni degli elementi posti a base della decisione.

Sulla scorta di quanto sopra, deve quindi procedersi a parziale riforma della sentenza n. 6410/04 da confermarsi nel resto, anche per ciò che concerne la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, in considerazione della natura delle questioni controverse e della reciproca parziale soccombenza - mentre le medesime ragioni giustificano la compensazione delle spese fra le parti anche nel presente giudizio di appello.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale ed incidentale rispettivamente proposti da Ba.Ma. e Ve.Mi. avverso la sentenza n. 6410/04 emessa dal Tribunale di Roma in data 23.1.2004, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, in parziale riforma dell'appellata sentenza, così provvede:

in parziale riforma dell'impugnata pronuncia, ribadito l'affidamento dei figli Si. e Ma. alla madre, dispone che il genitore non affidatario Ba.Ma. possa avere con sé Si. e Ma. quando lo desideri, previo congruo avviso e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori, e comunque in mancanza di diverso accordo, per un pomeriggio infrasettimanale - da individuarsi, salvo diverso accordo delle parti, nel mercoledì - nonché il sabato dalla fine della scuola fino alle ore 21 della domenica a settimane alternate, per una settimana nel periodo delle festività natalizie e cinque giorni nelle festività pasquali, ad anni alterni, e per venti giorni anche non continuativi nel periodo estivo.

L'individuazione dei più lunghi periodi che i figli trascorreranno con il padre andranno concordati fra le parti almeno due mesi prima;

ridetermina il contributo posto a carico del Ba. per il mantenimento dei figli nella somma mensile complessiva di Euro 1.400,00 - comprensiva del contributo paterno alle spese straordinarie da sostenersi per l'istruzione, l'educazione e la ricreazione - oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili ed oltre alla rivalutazione monetaria annuale successiva, con decorrenza dal mese successivo a quello di emissione della presente pronuncia;

conferma nel resto la sentenza appellata e dichiara interamente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di appello.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell'11 ottobre 2007.

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2007.




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