In un contesto familiare caratterizzato e condizionato da anomalie comportamentali di tutti i suoi componenti non integra il reato di maltrattamenti di minori il comportamento violento da parte di uno di questi nei confornti dell'altro

In un contesto familiare caratterizzato e condizionato da anomalie comportamentali di tutti i suoi componenti (nella specie, determinato dall'uso smodato e incontrollato dell'alcool e dalle gravi anomalie a livello psichiatrico di una delle componenti della famiglia) il comportamento violento da parte di uno di questi (nella specie, il padre), certamente verificatosi, deve essere letto come espressivo di una reazione determinata da tensioni contingenti, anche se non infrequenti nel descritto contesto familiare, difettando peraltro il dolo del reato di maltrattamenti in famiglia, caratterizzato dalla coscienza e volontà di sottoporre i soggetti passivi a una serie di sofferenze fisiche o morali in modo continuativo e abituale (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale
Sentenza del 13 febbraio 2009, n. 6490).



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO' Antonio S. - Presidente

Dott. MILO Nicola - Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere

Dott. CARCANO Domenico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) BA. AN., N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 12/02/2007 CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MILO NICOLA;

udito il P.G. in persona del Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza, in relazione al capo c), per remissione di querela, per l'inammissibilita' nel resto del ricorso;

udito il difensore avv. Scialla L., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1 - La Corte d'Appello di Roma, con sentenza 12/2/2007, confermava la decisione 8/4/2004 dal locale Tribunale nella parte in cui aveva dichiarato Ba.An. colpevole dei reati di maltrattamenti e lesioni volontarie lievi in danno della moglie, Co. Ri. Ti., e della figlia Ma., ma riduceva la misura della pena inflitta.

Il Giudice distrettuale evidenziava che la prova della responsabilita' dell'imputato era integrata dalla precisa e puntuale testimonianza di Ba.Ma., che aveva riferito in ordine al clima di permanente tensione che aveva caratterizzato la vita familiare, ai continui litigi tra i suoi genitori a causa prevalentemente dell'abuso di alcool da parte di entrambi, al suo coinvolgimento di riflesso in tali litigi, alla protrazione del comportamento violento e vessatorio del padre anche dopo la morte della madre in data (OMESSO). Aggiungeva che tale testimonianza aveva trovato indiretto riscontro in quella del m.llo dei CC. Ch. En., intervenuto piu' volte in occasione di litigi verificatisi in casa Ba..

2 - Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha lamentato: 1) erronea applicazione dell'articolo 603 c.p.p., comma 3, per non essere stata accolta la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di meglio chiarire i fatti posti a base dell'accusa di maltrattamenti; 2) erronea applicazione dell'articolo 572 c.p., non essendosi tenuto conto delle ragioni sottese ai litigi verificatisi, le quali portavano ad escludere l'elemento soggettivo del reato; 3) vizio di motivazione in ordine al realistico e corretto apprezzamento dei fatti di causa.

3 - Il ricorso e' fondato.

Tralasciando il primo motivo di censura che, per quello che si dira' in seguito, e' privo di rilevanza, osserva la Corte che la presente vicenda, per cosi' come emerge dalla ricostruzione in fatto operata dai Giudici di merito, deve essere apprezzata e valutata nel particolare contesto familiare in cui e' maturata, al fine d'individuare realisticamente l'esatto rilievo penale dei comportamenti sicuramente antigiuridici tenuti dall'imputato in danno della moglie e della figlia.

Il racconto di Ba.Ma., al di la' delle accuse mosse contro il padre, delinea un quadro familiare caratterizzato e condizionato da anomalie comportamentali di tutti i suoi componenti, determinate dall'uso smodato e incontrollato che i suoi genitori facevano dell'alcool, nonche' dalle gravi patologie a livello psichiatrico di cui la madre era portatrice. Non puo' evidentemente prescindersi da tale peculiare situazione, per cogliere la reale portata e il vero significato delle tensioni verificatesi in casa Ba. e spesso sfociate in litigi verbali, connotati da provocazioni o minacce, oppure in vere e proprie aggressioni fisiche ad iniziativa non solo dell'imputato ma anche della moglie.

In sostanza, non puo' affermarsi che sia stato il prevenuto, con la sua condotta prevaricatrice e violenta, ad imporre un regime di vita vessatorio e intollerabile all'interno del consorzio familiare, essendo egli stesso rimasto vittima di comportamenti lesivi del suo patrimonio morale e della sua integrita' fisica ad opera della moglie. In definitiva, tutte le persone coinvolte nella presente vicenda, devono considerarsi in qualche modo vittime di una situazione familiare difficile per le gravi difficolta' esistenziali vissute dai coniugi e di una incapacita' dei medesimi a fronteggiarla efficacemente con la necessaria serenita'. La stessa figlia Ma., per la sua giovane eta' e per l'impossibilita' di avere in uno dei genitori un punto di riferimento certo su cui fare affidamento, ha finito per essere travolta dal clima di tensione imperante in casa, lasciandosi andare, per sua stessa ammissione, a sconsiderati comportamenti fortemente reattivi verso il padre, in occasione dei litigi tra costui e la madre. Dopo la morte della Co., il clima di tensione e la residuale conflittualita' tra l'imputato e la figlia si stemperarono progressivamente, anche perche' quest'ultima si allontano' dalla casa paterna.

Cio' posto, ritiene la Corte che siano difettate nell'agente la coscienza e la volonta' di sottoporre i soggetti passivi ad una serie di sofferenze fisiche o morali in modo continuativo ed abituale.

I singoli atti lesivi, certamente verificatisi, non possono che essere letti come forme espressive di reazioni determinate da tensioni contingenti, anche se non infrequenti nel descritto contesto familiare; detti atti non appaiono, per quanto accertato in sede di merito, tra loro connessi e cementati dalla volonta' unitaria e persistente dell'agente di sottoporre i soggetti passivi a ingiuste sofferenze morali o fisiche, si' da rendere abitualmente doloroso il rapporto relazionale.

La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, con riferimento ai contestati reati di maltrattamenti, perche' il fatto non costituisce reato.

Residuano logicamente i reati di lesioni volontarie lievi, la cui sussistenza e ascrivibilita' soggettiva all'imputato risultano oggettivamente provate.

Tuttavia, il reato di lesioni in danno della Co. (capo b), commesso il (OMESSO), e' estinto per prescrizione, in quanto il relativo termine, considerato nella sua massima estensione di anni sette e mesi sei (articolo 157 c.p., comma 1, n. 4 e articolo 160 c.p., comma 3 nel testo previgente) e mai sospeso, e' ad oggi interamente decorso.

Il reato di lesioni in danno di Ba.Ma. (capo e) e' estinto per remissione di querela (cfr. atto di remissione in data 5/4/2007 e successiva accettazione in data 8/5/2007 dell'imputato).

E' il caso di precisare che tale reato e' punibile a querela della persona offesa, non essendo contestata in fatto alcuna aggravante che lo renda perseguibile d'ufficio; il richiamo, nel capo d'imputazione, all'articolo 576 c.p., n. 2 e' errato, dovendosi, invece, fare correttamente riferimento - per quanto indicato in fatto - all'articolo 577 c.p., n. 1, aggravante quest'ultima non ostativa alla perseguibilita' a querela del reato (articolo 582 c.p., comma 2).

La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio anche in relazione a questi ultimi due reati con la formula corrispondente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, con riferimento ai maltrattamenti, perche' il fatto non costituisce reato; con riferimento alle lesioni di cui al capo b), perche' il reato e' estinto per prescrizione; con riferimento alle lesioni di cui al capo e), per remissione di querela.



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