Integra il reato di appropriazione indebita la condotta di colui che impedisce doopo la separazione all'ex di andare a riprendere la macchina e gli effetti personali

Il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento in cui l'agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facolta' ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del titolare, in quanto significativo dell'immutazione del mero possesso in dominio Cass., sez. 2, 13.6.2007 in Ced Cass., rv. 237850 (m). Da tale principio, affermato dalla giurisprudenza, si desume che il reato in questione, e' consumato nel momento in cui il soggetto agente esercita la signoria sul bene uti dominus e non e' necessario che la parte offesa debba formulare un'esplicita e formale richiesta di restituzione dello specifico bene oggetto della interversione del possesso.
Ne consegue che integra il reato di appropriazione indebita la condotta di colui che impedisce doopo la separazione all'ex di andare a riprendere la macchina e gli effetti personali. (Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 24 settembre 2009, n. 37498)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente

Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere

Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere

Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere

Dott. RAGO Geppino - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

NI. MA. , nato a (OMESSO);

Avverso la sentenza 31.1.2008 della Corte d'Appello di Bologna;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Crescienzo Ugo;

Sentite le conclusioni del Procuratore Generale il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio;

Udito il difensore che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.

OSSERVA

NI. Ma. , per il tramite del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 31.1.2008, con la quale la Corte d'Appello di Bologna, confermava la decisione del Tribunale della stessa citta', condannandolo alla pena di gg. 15, di reclusione e euro 100,00 di multa e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, siccome responsabile del delitto di cui all'articolo 646 c.p. (fatto commesso nel febbraio del 2002).

Il ricorrente chiede l'annullamento della impugnata sentenza denunciando:

1.) erronea applicazione dell'articolo 124 c.p. con conseguente vizio della motivazione;

2.) violazione di legge per errata applicazione della fattispecie di reato con conseguente vizio della motivazione per mancata valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di appropriazione indebita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente si duole del fatto che non sarebbe stata rispettato il disposto dell'articolo 124 c.p., poiche' la querela della parte offesa e' stata depositata tardivamente in cio' rilevando che la denunciante, a seguito della separazione dall'odierno ricorrente, dopo lunga convivenza sotto lo stesso tetto, si allontanava dalla abitazione familiare, alla fine del (OMESSO), proponendo querela, per i fatti per i quali e' processo il 24.7.2002.

La difesa dell'imputato deduce che il termine per la proposizione della querela inizia a decorrere dal momento in cui il denunciante ha piena e completa percezione del fatto illecito commesso ai suoi danni, sottolineando che nel caso in cui la parte sia venuta precedentemente a conoscenza della volonta' dell'imputato di commettere il reato, la formale richiesta di restituzione non puo' spostare in avanti del tempo, il termine stabilito dall'articolo 124 c.p..

Rileva infine, la medesima difesa, che tra gli allegati della querela manca la diffida formale finalizzata alla restituzione delle cose oggetto di appropriazione, mentre le "affermazioni" di avere sollecitato piu' volte l'imputato stesso sono del tutto sfornite di prova.

Il motivo e' manifestamente infondato non avendo il ricorrente puntualmente assolto all'onere di indicare con precisione la data nella quale la parte offesa avrebbe avuto conoscenza compiuta dell'illecito commesso ai propri danni; per principio generale del nostro ordinamento processuale, mentre non puo' essere data la prova dei fatti negativi, deve invece essere data quella del fatto positivo contrario.

Sulla base di questo principio deriva che l'onere della prova dell'intempestivita' nella proposizione della querela, incombe su chi allega tale circostanza, e a tal fine, non e' sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa (v. per tutte Cass. Sez. 5A n. 3671 del 1992, rv. 189706). Nel caso di specie il deducente si limita solo a fornire indicazioni generiche e puramente valutative circa la inidoneita' delle indicazioni fornite dalla querelante, senza indicare fatti e circostanza specifiche dalla quali sia desumibile con certezza il momento in cui la parte offesa abbia avuto piena contezza del fatto illecito commesso in suo danno.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto provato il delitto di appropriazione indebita sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo che sotto quello soggettivo. Con riferimento all'elemento oggettivo il ricorrente deduce che non risulta dagli atti del processo alcuna richiesta di restituzione della autovettura mercedes, solo formalmente intestata alla parte offesa e dall'altra che, proprio perche' il veicolo era intestato fiduciariamente alla stessa parte offesa, il deducente poteva avere tenuto un comportamento colposo su un'erronea valutazione della situazione di fatto e di diritto inerente il veicolo, circostanza come tale incidente sull'esistenza del reato.

Il motivo e' manifestamente infondato.

Il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento in cui l'agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facolta' ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del titolare, in quanto significativo dell'immutazione del mero possesso in dominio Cass., sez. 2, 13.6.2007 in Ced Cass., rv. 237850 (m). Da tale principio, affermato dalla giurisprudenza, si desume che il reato in questione, e' consumato nel momento in cui il soggetto agente esercita la signoria sul bene uti dominus e non e' necessario che la parte offesa debba formulare un'esplicita e formale richiesta di restituzione dello specifico bene oggetto della interversione del possesso.

Nel caso di specie la situazione di fatto maturata fra le parti (separazione con allentamento della parte offesa dalla casa di abitazione senza il ritiro dei propri oggetti personali e della autovettura) e la corrispondenza intercorsa fra i legali, consente di ritenere che l'imputato ha avuto modo di comprendere perfettamente di trattenere presso di se' oggetti appartenenti alla parte offesa e da quest'ultima sostanzialmente richiesti attraverso il proprio legale che sollecitava un incontro risolutore, scrivendo in data 9.5.2002 che "la Pe. nel lasciare l'appartamento del Ni. nulla ha prelevato, nemmeno i propri effetti personali... " Pertanto logica e motivata e' la decisione della Corte la' ove conclusivamente rileva che il profilo di gravame dedotto dall'imputato "...confligge con il perdurare della detenzione della autovettura, non restituita neppure all'atto della celebrazione dibattimentale... ".Pertanto la prova della cosciente e volontaria interversione del possesso appare , chiara ed in equivoca e perdurante non ostante il giudizio instaurato.

Questo profilo di motivo deve quindi ritenersi manifestamente infondato. Ad analoga conclusione si deve giungere per quanto attiene anche all'elemento soggettivo del reato.

In questa sede il ricorrente si limita a riproporre questione che e' gia' stata affrontata e risolta dal giudice del merito con valutazione non sindacabile in questa sede posto che la motivazione non risulta viziata ne' da contraddittorieta' ne' da manifesta illogicita'. In particolare il ricorrente non indica, al di la' della formulazione di mere valutazioni in fatto, sulla base di quali elementi di prova, erroneamente letti e quindi travisati dal giudice dell'Appello, si possa affermare (contrariamente a quanto riportato nella motivazione del provvedimento impugnato) che la autovettura fosse stata intestata alla Pe. per effetto di un negozio simulato e che, nel contempo, il veicolo non fosse nella disponibilita' della parte offesa.

Per le suddette ragioni il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende, non esulando, dal suo comportamento processuale, aspetti di responsabilita'.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

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