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Intrattenere una relazione extraconiugale con scambio di effusioni anche in pubblico con l’amante costituisce motivo di addebito della separazione
Pubblicata il 25/01/2009
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22205/2005 proposto da:
SO. AN. FI. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTACROCE IN GERUSALEMME N 75, presso l'avvocato ROIATI ADOLFO, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSSI GIANCARLO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DE. MA. AL. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la Sig.ra DE ANGELIS ANTONIA, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUSCIOTTI BRUNO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 592/2004 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 13/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2008 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato GIANCARLO ROSSI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato GIOVANNI BONACCIO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l'inammissibilita' o comunque per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del (OMESSO), il Tribunale di Pesaro dichiarava (anche) la separazione personale dei coniugi De. Ma. Al. , ricorrente, ed So.An. Fi. , respingeva la domanda del De. Ma. di addebito della separazione alla moglie ed imponeva al medesimo di corrispondere alla So. l'assegno mensile di mantenimento, in misura pari ad euro 310,00, annualmente rivalutabili.
Con sentenza del 29.09 - 13.10.2004, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, impugnata dal De. Ma. , addebitava la separazione alla So. e per l'effetto dichiarava che il marito nulla doveva per il mantenimento della moglie.
La Corte di merito osservava e riteneva, tra l'altro e per quanto ancora rileva,:
a. che l'appellante si era doluto del rigetto della sua domanda di
addebito della separazione alla moglie per infedelta', deducendo anche che il Tribunale:
- aveva omesso il valutare il riscontro probatorio dell'infedelta' costituito dalla deposizione resa dal teste Vi. nonche' di tenere in adeguata considerazione che la moglie aveva intrattenuto un rapporto sentimentale con il medesimo uomo gia' in epoca antecedente alla prima separazione personale del (OMESSO), seguita da riconciliazione, e che nel (OMESSO) la relazione extraconiugale era ripresa, come ribadito dalla teste Na. ;
- aveva del pari trascurato quanto dichiarato dalla stessa So. all'udienza presidenziale, ossia che aveva intrattenuto il rapporto sentimentale sin dal (OMESSO), epoca in cui aveva lasciato di sua spontanea volonta' la residenza coniugale per trasferirsi in altro alloggio;
- non considerato che il lungo tempo trascorso insieme dai coniugi (circa quarant'anni) e le esperienze condivise impedivano di imputare la rottura ad una non meglio specificata "intollerabilita' della convivenza";
b. che il comportamento del coniuge tale da evidenziare agli occhi dei terzi l'esistenza di una stabile relazione extraconiugale, rappresentava di per se', quand'anche non tradottosi in effettivo adulterio, una violazione particolarmente grave dell'obbligo di fedelta' coniugale, la quale, determinando normalmente l'intollerabilita' della prosecuzione della convivenza, doveva ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che se ne era reso responsabile, a meno che non fosse risultata la preesistenza di una crisi coniugale gia' irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale;
c. che nella specie dal complesso delle prove espletate in primo grado risultava indubbiamente intrattenuta dalla So. una relazione con altro uomo, coltivata con aspetti esteriori (manifestazioni affettive anche in pubblico - v. deposizione teste Vi. ) tali da ingenerare piu' che plausibili sospetti di infedelta', cosi' da comportare offesa alla sensibilita' e al decoro del marito;
d. che era del tutto mancata la prova dell'intollerabilita' della convivenza coniugale in epoca anteriore ai contegni d'infedelta' della So. ;
e. che in particolare i primi giudici, una volta ritenuto che i coniugi dopo il (OMESSO) si erano riconciliati e che il loro rapporto era stato normale sino al (OMESSO), avevano espresso una valutazione dei fatti carente sul piano cronologico e logico, con precipuo riferimento al nesso di causalita' tra infedelta' della So. e crisi coniugale, tramite anche svalutazione della deposizione della teste Na. , ex convivente della persona con cui ella aveva intrapreso il rapporto extraconiugale;
f. che la ricostituzione della comunanza spirituale ed affettiva tra i coniugi dopo la prima crisi del (OMESSO) e sino all'anno (OMESSO), costituiva circostanza di cui anche i primi giudici avevano dato atto, riferendo l'esito dell'istruttoria espletata e le esplicite ammissioni della So. ;
g. che, dunque, il gravame del De. Ma. doveva essere accolto e la separazione personale addebitata alla moglie, con conseguente esclusione del diritto di quest'ultima all'assegno di mantenimento.
Avverso questa sentenza la So. ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 16.09.2005. Il De. Ma. ha resistito con controricorso notificato il 25.10.2005, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso la So. denunzia "Violazione articolo 360 c.p.c., n. 5.
Insufficiente e/o contraddittoria motivazione nella sentenza de quo - preteso addebito a carico della ricorrente".
Premette anche che separatasi consensualmente dal marito gia' nel (OMESSO), solo a seguito delle insistenze di quest'ultimo era rientrata nella casa coniugale, da cui si era nuovamente allontanata nel (OMESSO), che al giudizio per separazione personale, introdotto dal coniuge, era stato riunito quello di divorzio, da lei iniziato in epoca successiva al primo, e che tale sua domanda era stata disattesa in ragione della ritenuta sopravvenuta ricostituzione del coniugio.
Deduce che a sostegno della statuizione di addebito a se' della separazione la Corte di merito ha posto argomentazioni insufficienti e contraddittorie, non inquadrando cronologicamente i fatti, dal momento:
- che la sua relazione extraconiugale era iniziata eventualmente nel (OMESSO), dopo il (OMESSO), giorno in cui si era allontanata dalla casa coniugale, e, quindi, non aveva avuto alcuna incidenza sul rapporto di coniugio gia' compromesso;
- che si era dato probabilmente credito alle dichiarazioni confuse, farraginose e relative a risalenti episodi, rese dalla teste Na. , ritenendola, a differenza dei primi giudici, affidabile, nonostante il rapporto affettivo, tradottosi pure in convivenza, che la legava all'uomo con cui anche lei aveva stabilito la relazione extraconiugale;
- che in ogni caso aveva lasciato la casa coniugale nel (OMESSO), non per un pregresso rapporto extraconiugale ma per evidente intollerabilita' della convivenza;
- che non si sono considerati i reiterati e gravi episodi delittuosi, per i quali aveva presentato querele, di cui nel (OMESSO) il marito si era reso autore in suo danno e per i quali aveva sporto querele, i quali avrebbero dovuto indurre ad escludere il pronunciato addebito;
- che e' stato operato il richiamo ad inconferenti precedenti giurisprudenziali.
Il motivo non ha pregio.
La ragione di addebito della separazione personale alla So. appare ineccepibilmente ricondotta dalla Corte distrettuale, non tanto all'allontanamento della ricorrente dall'abitazione familiare, quanto al suo antecedente reprensibile contegno, idoneo ad evidenziare ai terzi l'esistenza della relazione extraconiugale, quand'anche in concreto non ancora intrattenuta con carattere di stabilita'. Di tale conclusione i giudici di merito risultano avere dato ampio e logico fondamento motivazionale, con richiamo al complesso delle risultanze istruttorie, ivi comprese le ammissioni della ricorrente, e, dunque, senza specificamente valorizzare il solo contenuto della deposizione resa dalla teste Na. . D'altra parte una volta argomentatamele ed irreprensibilmente ritenuto, anche per il profilo temporale, che la compromissione del rapporto coniugale era dipesa dall'infedelta' della moglie, manifestatasi in un contesto di ristabilita affectio coniugalis, gli asseriti successivi episodi di rilievo penale di cui si sarebbe reso autore il De. Ma. , avrebbero potuto semmai integrare ragioni per addebitare anche al marito la separazione, come peraltro non chiesto dalla So. , ma non certo per elidere le conseguenze dell'antecedente autonoma causa di intollerabilita' della prosecuzione del rapporto matrimoniale.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna della soccombente So.An. Fi. al pagamento in favore del De. Ma. delle spese processuali relative al giudizio di legittimita', liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la So. a rimborsare al De. Ma. le spese del giudizio di cassazione, spese liquidate nella complessiva somma di euro 2.700,00, di cui euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.