L’abbandono del tetto coniugale può essere giustificato se il rapporto tra i coniugi viene messo in difficoltà dai suoceri

L’abbandono del tetto coniugale può essere giustificato se il rapporto tra i coniugi viene messo in difficoltà dai suoceri. Ciò in qaunto la pronuncia di addebito della separazione non può essere basata sulla semplice violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c., essendo viceversa necessario accertare l’eventuale esistenza di un collegamento fra la detta violazione e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Da ciò consegue che, pur a fronte della constata esistenza della violazione degli obblighi in questione, l’addebito della separazione va escluso quando il giudice accerti la preesistenza di una situazione di irrimediabile contrasto fra le parti o nella quale emerga il carattere meramente formale della convivenza, del tutto autonoma dunque rispetto alla successiva violazione e tale pertanto da rimanere insensibile agli effetti da essa altrimenti prodotti. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 22 maggio 2009, n. 11922)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. PANZANI Luciano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ac. La. , elettivamente domiciliata in Roma, viale B. Buozzi 99, presso l'avv. D'Alessio Antonio, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

Me. St. , elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere delle Navi 30, presso l'avv. Giannamati Giovanna, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente ricorrente incidentale -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2820/01 del 13.7.2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.4.2009 dal Relatore Cons. Dott. Aldo Ceccherini;

Udito l'avv. Giannamati per il ricorrente incidentale;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Martone Antonio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26.1.2001 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale tra i coniugi Ac.La. e Me. St. , respingendo le reciproche domande di addebito, affidando il figlio alla madre - cui veniva anche assegnata la casa coniugale -, determinando in L. 2.000.000 il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio ed in L. 1.000.000 per quello della moglie.

La decisione veniva impugnata in via principale dalla Ac. , che insisteva per l'addebito della separazione al marito (il quale fin da prima di abbandonare la famiglia avrebbe tenuto un comportamento offensivo ed ingiurioso) e chiedeva inoltre un aumento dell'assegno di mantenimento nonche', in via incidentale, dal Me. , che a sua volta chiedeva l'addebito della separazione alla moglie (che avrebbe allacciato una relazione extraconiugale con tale Pa. , da cui aveva avuto una figlia quattordici mesi dopo l'udienza presidenziale), l'affidamento congiunto del figlio, l'eliminazione dell'obbligo di mantenimento della moglie.

La Corte di Appello accoglieva l'appello incidentale limitatamente alle modalita' di incontro con il figlio Fa. , stabilite nel senso della possibilita' di incontrarsi liberamente senza predeterminazione di vincoli, mentre confermava nel resto la sentenza di primo grado.

In particolare, per quanto riguarda il profilo concernente l'addebito della separazione, la Corte stabiliva che questa non fosse imputabile ad alcuna delle due parti, mentre con riferimento all'assegno di mantenimento riteneva che dovesse essere confermato il diritto gia' riconosciuto alla Ac. , per mancanza di prova in ordine all'idoneita' del reddito da lei percepito a garantirle un tenore di vita analogo a quello di cui avrebbe goduto in costanza di matrimonio. Quanto alla relativa quantificazione, osservava poi che l'assegno in questione era stato determinato dal primo giudice in misura apprezzata come equa e congrua.

Avverso la decisione l' Ac. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva il Me. con controricorso contenente ricorso incidentale, poi ulteriormente illustrato da memoria.

La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 20.4.2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c., si osserva che con il ricorso principale l' Ac. ha rispettivamente lamentato:

1) violazione di legge con riferimento ai principi in tema di addebito della separazione personale e di violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, nonche' vizio di motivazione sul punto, per il fatto che l'abbandono della casa coniugale costituirebbe di per se' violazione dell'obbligo matrimoniale - in quanto tale, causa di addebito della separazione -, salva la dimostrazione di giusta causa da parte di chi ha posto in essere l'abbandono, dimostrazione nella specie non fornita, e comunque la motivazione adottata al riguardo sarebbe laconica e del tutto inadeguata.

2) violazione dei principi dettati in tema di attribuzione e determinazione dell'assegno di mantenimento, oltre che vizio di motivazione in proposito, in quanto non sarebbero stati indicati elementi comprovanti la percezione di un reddito da parte della Ac. e sarebbe stato comunque omesso il raffronto fra il tenore di vita dalla stessa goduto al momento della separazione e quello successivo.

Con il ricorso incidentale il Me. a sua volta ha sollevato identiche censure sui medesimi punti oggetto dell'impugnazione principale, lamentando rispettivamente:

1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato addebito della separazione alla Ac. , che avrebbe violato l'obbligo di fedelta' iniziando una relazione extraconiugale, "fattore causale della fine del rapporto coniugale".

2) violazione di legge e vizio di motivazione in tema, di attribuzione e determinazione dell'assegno di mantenimento, sotto il duplice aspetto dell'avvenuto accertamento, da parte del giudice del gravame, dell'autonoma attivita' lavorativa svolta dalla Ac. e della stabilita' della relazione con il Pa. , con il quale la donna avrebbe convissuto "more uxorio", circostanze queste che avrebbero fatto venir meno il diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento, peraltro superato nei fatti dal divorzio nel frattempo intervenuto.

Tutte le doglianze sono infondate.

Quanto al primo motivo del ricorso principale, occorre innanzitutto osservare che, come questa Corte ha reiteratamente affermato (C. 09/2707, C. 07/25618, C. 06/13592, C. 06/8512, C. 06/1202, C. 00/10682, C. 97/5762), la pronuncia di addebito della separazione non puo' essere basata sulla semplice violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., essendo viceversa necessario accertare l'eventuale esistenza di un collegamento fra la detta violazione e l'intollerabilita' della prosecuzione della convivenza. Da cio' dunque consegue che, pur a fronte della constatata esistenza della violazione degli obblighi in questione, l'addebito della separazione va escluso quando il giudice accerti la preesistenza di una situazione di irrimediabile contrasto fra le parti o nella quale emerga il carattere meramente formale della convivenza, del tutto autonoma dunque rispetto alla successiva violazione e tale pertanto da rimanere insensibile agli effetti da essa altrimenti prodotti.

Orbene, cio' premesso, occorre considerare che la Corte territoriale, con accertamento in fatto e valutazione di merito non sindacabile in questa sede, ha affermato l'inesistenza di elementi dai quali poter desumere che l'allontanamento dalla casa coniugale possa essere stato determinato da ragioni contrarie agli obblighi inerenti al matrimonio (p. 3) ed ha conseguentemente interpretato il detto distacco come conseguenza del venir meno dell'"affectio coniugalis", piuttosto che come causa del fallimento del matrimonio, valorizzando in particolare sotto tale aspetto i comportamenti dei suoceri della ricorrente, che avrebbero "indubbiamente .. messo in difficolta' l'armonia della coppia".

L'interpretazione da parte della Corte di Appello della fattispecie sottoposta al suo esame, incentrata sulla constatata inesistenza di dati dai quali poter desumere il nesso di causalita' tra la violazione in questione e la frattura del rapporto coniugale, non contrasta dunque con i principi in tema di addebito della separazione personale, quali affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, mentre la motivazione adottata, pur estremamente succinta, non appare viziata sul piano logico, atteso il richiamo alle precedenti disarmonie familiari (segnatamente rapporto con i suoceri) e all'affermata constatata mancanza di elementi dai quali poter desumere un nesso di causalita' fra la violazione dell'obbligo della coabitazione ed il venir meno dei presupposti per la prosecuzione della convivenza, circostanza questa che rende insindacabile la detta valutazione di merito in questa sede di legittimita'.

Passando poi al secondo motivo va evidenziato che la Corte di Appello di Roma, dopo aver puntualmente
precisato che il diritto all'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. sorge in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione quando i redditi percepiti non gli consentono di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio e sussista disparita' economica fra i due coniugi, ha poi ritenuto che fossero stati acquisiti sufficienti elementi "per ricostruire plausibilmente le rispettive potenzialita' economiche dei coniugi" e che da essi potesse desumersi uno squilibrio dei due redditi in favore del Me. (appartenente a famiglia facoltosa e con ottima posizione in RAI), ma che tuttavia anche l'attivita' di decorazione floreale svolta dalla Ac. in collaborazione con il Pa. avesse una valenza economica significativa, tenuto pure conto delle possibilita' di espansione esistenti, valenza tale da far giudicare "equo e congruo" l'ammontare stabilito dal Tribunale.

La decisione sul punto, espressione di valutazione di merito sufficientemente motivata, risulta dunque correttamente ancorata ai parametri normativi ed alla giurisprudenza di questa Corte e non e' contrastata dal richiamo del tutto generico (e pertanto viziato sul piano dell'autosufficienza) a documentazione asseritamente comprovante fatti sintomatici della particolare consistenza del reddito del Me. , oltre che dell'incremento reddituale di cui questi avrebbe beneficiato, circostanze che sono poste a base di una difforme interpretazione delle risultanze probatorie e che fra l'altro non sarebbero comunque rilevabili nel giudizio di legittimita', potendo al piu' integrare, eventualmente e se del caso, un vizio revocatorio.

Analoghe conclusioni valgono poi con riferimento al ricorso incidentale.

Sul primo motivo, richiamato quanto sopra esposto nell'esame del ricorso principale a proposito dei presupposti necessari ai fini dell'addebitabilita' ad un coniuge dell'intervenuta separazione giudiziale, va considerato che la Corte di Appello ha al riguardo accertato che i rapporti tra la Ac. ed il Pa. sono iniziati alcuni mesi dopo l'abbandono della casa coniugale da parte del Me. per cui, essendo stata dedotta la responsabilita' della moglie sotto il profilo della consumazione dell'adulterio, non e' configurabile la prospettata censura di violazione di legge, cosi' come d'altro canto deve dirsi per il vizio di motivazione, atteso che il giudizio di merito della Corte territoriale e' motivato sulla base della deposizione dei testi escussi ( Ia. ed A. ).

Sul secondo motivo va infine precisato che la Corte di Appello ha ritenuto non provata la dedotta convivenza "more uxorio" della Ac. con il Pa. , sicche' viene automaticamente meno il primo profilo della censura dedotta al riguardo, consistente per l'appunto nell'asserita inesistenza del diritto all'assegno di mantenimento per effetto della intervenuta convivenza affettiva con altro soggetto.

Sulla relativa quantificazione si richiamano infine le considerazioni svolte a proposito del secondo motivo del ricorso principale, ferma tuttavia restando l'efficacia limitata nel tempo dell'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.p.c., tenuto conto che, come riferito dal ricorrente incidentale, il Tribunale di Roma si e' pronunciato sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti, ed e' quindi cessato l'obbligo di mantenimento che perdura finche' sussiste il vincolo coniugale, e con esso il dovere di erogazione dell'assegno in questione a far tempo dal passaggio in giudicato della detta pronuncia (C. 09/813, C. 08/28990).

Conclusivamente entrambi i ricorsi devono dunque essere rigettati, con compensazione delle spese del presente giudizio, attesa la soccombenza reciproca delle parti.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa le spese processuali del presente giudizio.

Cosi' deciso in Roma, il 20 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2009

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