L'assegnatario della casa coniugale non può evitare la perdita dell'abitazione esperendo una azione revocatoria

L’azione revocatoria, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurativa al creditore dal patrimonio del debitore, ove esperita vittoriosamente, non travolge l’atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma determina semplicemente l’inefficacia di esso nei confronti del creditore che la abbia esperita per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell’atto, l’azione esecutiva per la realizzazione del credito, e non può essere esercitata, quindi, dall’assegnatario della casa coniugale al fine di inibire, all’acquirente dell’immobile venduto dal coniuge titolare del bene, di chiedere la consegna dello stesso in conseguenza dell’atto di acquisto.
Con sentenza n. 11830 del 2 aprile – 22 maggio 2007, la Corte di Cassazione si è così pronunciata sul tema della revocatoria, chiarendo quali siano i limiti all’esperimento dell’actio pauliana al fine di proteggere il godimento dell’abitazione familiare

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