L'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole

L'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune). (Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 1 agosto 2013, n. 18440; PUBBLICAZIONE, Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 1 agosto 2013, n. 18440



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente

Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11301-2008 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS);

- intimato-

sul ricorso 15148-2008 proposto da:

(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

(OMISSIS);

- intimata -

avverso la sentenza n. 433/2007 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 06/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2013 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso, previa riunione, per il rigetto dei ricorsi e compensazione delle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In un procedimento di separazione giudiziale tra (OMISSIS) e, (OMISSIS), il Tribunale di Spoleto, con sentenza in data 16/12/2005, addebitava la separazione all' (OMISSIS), assegnando la casa coniugale alla (OMISSIS), ma escludendo un assegno a suo favore.

Proponeva appello l' (OMISSIS), in punto addebito a se' ed assegnazione della casa alla moglie. Costituitosi il contraddittorio, la (OMISSIS), resisteva e proponeva appello incidentale in ordine all'esclusione dell'assegno.

La Corte di Appello di Perugia, con sentenza in data 6/12/2007, in riforma, revocava l'assegnazione della casa coniugale; condannava l' (OMISSIS) a corrispondere alla moglie assegno mensile di euro 200,00.

Ricorre per cassazione la (OMISSIS).

Resiste, con controricorso, l' (OMISSIS), che pure propone ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno riuniti i ricorsi che recano numeri di ruolo differenti. Con il primo motivo, la ricorrente principale lamenta violazione degli articoli 345, 189 e 190 c.p.c., sulla domanda dell'appellante di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, asseritamente proposta per la prima volta in appello. Con il secondo, violazione degli articoli 155, 156, 832 e 1022 c.c., nonche' vizio di motivazione in ordine alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale.

Tali motivi non appaiono inammissibili (come sostiene il controricorrente, senza sostanzialmente indicarne le ragioni, e limitandosi a rilevarne l'infondatezza), ma infondati.

La domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale non puo' considerarsi "nuova", ne' vi e' stata acquiescenza alcuna alla richiesta di assegnazione della casa alla (OMISSIS).

Come in sostanza ammette la stessa ricorrente principale, l' (OMISSIS) proponeva, in primo grado, la divisione della casa coniugale in due appartamenti, in uno dei quali, dopo i lavori di ristrutturazione, egli stesso sarebbe andato ad abitare;

durante tali lavori, egli avrebbe abitato fuori dalla casa coniugale.

L'accoglimento della richiesta della moglie di assegnazione dell'intera casa coniugale, da parte del primo giudice, e' stata censurata, - in modo processualmente corretto, mediante appello - da parte dell' (OMISSIS).

Secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (per tutte, Cass. n. 23591 del 2010), l'assegnazione della casa coniugale non puo' costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente piu' debole, ma puo' disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e cio' pur se la casa stessa sia di proprieta' dell'altro genitore o di proprieta' comune).

Nella specie, non vi sono figli minori o maggiorenni autosufficienti economicamente, e dunque, del tutto correttamente, il giudice a quo ha revocato l'assegnazione della casa coniugale alla moglie.

E' appena il caso di precisare che le questioni relative al diritto di proprieta' della (OMISSIS) e a quello di abitazione per una quota dell'immobile da parte dell' (OMISSIS), esulano dalla competenza funzionale del giudice della separazione o del divorzio, e potranno essere esaminati in un ordinario giudizio di cognizione.

Va pertanto rigettato il ricorso principale.

Quanto a quello incidentale, l'unico motivo proposto appare infondato.

La rubrica del motivo (violazione di norme, che non vengono indicate, e vizio di motivazione) si limita all'addebito. In realta' il motivo tratta del tutto sommariamente pure dell'assegno e del regime delle spese.

Sull'addebito, il giudice a quo richiama una sentenza penale di condanna dell' (OMISSIS) per lesioni alla moglie, e dunque non si fonda certo (come sostiene il ricorrente), su mere affermazioni della moglie.

Sull'assegno, la sentenza impugnata, tenuto conto, tra l'altro, della scarsissima rendita della moglie (esclusivamente una pensione di euro 400,00 mensili) e della condizione assai piu' florida dell' (OMISSIS), che svolge attivita' commerciale, con ditta propria, ed ha ricevuto rilevante somma all'atto della cessazione dell'attivita' di autotrasportatore. Corretta appare pertanto la corresponsione di assegno, pur di importo assai limitato, disposta dalla Corte di Appello.

Motiva altresi' adeguatamente la sentenza impugnata, sulla condanna alle spese dell' (OMISSIS) dei due gradi di giudizio, in considerazione delle ragioni della separazione e della sua parziale soccombenza sulle domande a contenuto economico.

Va conclusivamente rigettato il ricorso incidentale.

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese del presente giudizio tra le parti. A norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita' e gli altri atti identificativi delle parti, dei minori e dei parenti, in quanto imposto dalla legge.

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