L’assegnazione della casa familiare è consentita unicamente con riguardo all’immobile che abbia costituito il centro d’aggregazione della famiglia durante la convivenza

L’assegnazione della casa familiare, rispondendo all’esigenza di conservare l’habitat domestico, degli interessi e delle consuetudini in cui s’esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo all’immobile che abbia costituito il centro d’aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione d’ogni altro immobile di cui i coniugi avessero disponibilità.
Ne deriva che il desiderio del figlio di fissare la dimora in un altro immobile nella disponibilità dei coniugi è del tutto rilevante laddove risulti accertato che l’immobile in questione non è mai stato adibito a casa familiare. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
Sentenza del 27 febbraio 2009, n. 4816)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere

Dott. PANZANI Luciano - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere

Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23418/2005 proposto da:

LU. TI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIGHI MAURIZIO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

FA. RI. ;

- intimata -

sul ricorso 27874/2005 proposto da:

FA. RI. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 169, presso l'avvocato PENNETTA COSIMO, rappresentata e difesa dall'avvocato CORTELLONI AUGUSTO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

LU. TI. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 57/2 005 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/05/2 005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2008 dal Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato FRANZIN Ludovica, per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 17 novembre 2 004, il Tribunale di Modena dichiaro' la separazione personale dei coniugi LU. Ti. e FA.Ri. , addebitandola al marito; affido' la figlia minore Ir. , nata nel (OMESSO), alla moglie, e su tale premessa assegno' a quest'ultima la casa in (OMESSO).

Nel giudizio d'appello, il signor LU. denuncio' l'ingiustizia della pronuncia di addebito, basata - secondo il suo assunto - sulle circostanze che egli aveva contratto, prima del matrimonio, un'infezione del virus HDS, e l'aveva trasmesso alla moglie, ignara. Secondo l'appellante, causa del fallimento dell'unione erano state le continue accuse della moglie - peraltro affetta da una depressione di origine anteriore al matrimonio - e della famiglia di lei per questo fatto addebitatogli a titolo di colpa; accuse ingiuste, essendo poi stato accertato che la malattia gli era stata trasmessa da una trasfusione di sangue infetto, eseguita a seguito di un infortunio sul lavoro (infortunio in itinere).

La Corte d'appello di Bologna, con sentenza in data 10 maggio 2005, respinse l'appello del signor Lu. in punto di addebito. La corte escluse che l'addebito fosse giustificato da queste circostanze, essendo stato invece legittimamente basato dal primo giudice sui comportamenti del marito, che aveva privato la moglie, prima, delle possibilita' economiche, e poi anche di solidarieta' ed aiuto di ordine morale, con un comportamento particolarmente violento, anche nei confronti della figlia, culminato nell'abbandono del tetto coniugale.

La corte accolse invece il motivo di gravame concernente l'assegnazione alla moglie, quale affidataria della figlia minore, della casa in (OMESSO). Quell'immobile, sebbene nella disponibilita' dei genitori, non era mai stato adibito a casa coniugale, neppure saltuariamente. La circostanza che esso fosse, secondo il tribunale, logisticamente piu' idoneo alla figlia, perche' piu' vicino alla scuola da lei frequentata, e ai parenti della signora Fa. non valeva ad integrare i presupposti del provvedimento. L'individuazione della casa coniugale non poteva, infatti, fondarsi sui desideri del minore ma esclusivamente sull'importanza del suo eventuale sradicamento dal precedente habitat domestico, che nella specie non vi era stato. La stessa signora Fa. , del resto, aveva chiesto l'assegnazione della casa coniugale da localizzarsi, sia pure in via subordinata, nell'attuale dimora di (OMESSO), e quest'ultima doveva essere assegnata all'appellata per il titolo in questione Infine, la corte respinse nel merito le altre doglianze dell'appellante, concernenti aspetti economici della causa.

Per la cassazione della sentenza, notificata il 7 luglio 2005, il signor Lu. ricorre con atto articolato in due mezzi d'impugnazione, illustrati anche con memoria.

La signora Fa. resiste con controricorso e ricorso incidentale, con un mezzo d'impugnazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c..

Con il primo motivo, denunciando vizi di motivazione della sentenza impugnata (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), il ricorrente censura la statuizione in punto di addebito della separazione. Egli ripropone tutti gli argomenti svolti nel giudizio di merito a sostegno della sua tesi circa le vere cause del fallimento dell'unione, riconducibili alla malattia che aveva contagiato entrambi, e della quale egli non aveva responsabilita', come era stato accertato solo nel giugno 2004, dopo che nel giudizio di primo grado egli era stato sempre ritenuto colpevole dell'infezione trasmessa alla moglie. La malattia aveva logorato entrambi i coniugi, e in particolare la moglie, affetta da sindrome depressiva da data anteriore al matrimonio. Il diniego, nell'impugnata sentenza, dell'incidenza della malattia nella dichiarazione di addebito della separazione sarebbe contrario ad ogni logica. La corte territoriale avrebbe dovuto comprendere che la malattia aveva alterato i caratteri dei coniugi portandoli all'esasperazione, e che si trattava di fatti indipendenti dalla loro volonta'.

Nonostante la formale intestazione del vizio di motivazione, il mezzo non indica le affermazioni del giudice di merito che dovrebbero considerarsi logicamente viziate (limitandosi alla generica - e propriamente inconcludente - affermazione che il diniego della rilevanza della sua malattia nella dichiarazione di addebito della separazione sarebbe contrario ad ogni logica), ne' i punti, sottoposti al suo giudizio con l'atto d'appello, che lo stesso giudice avrebbe trascurato di prendere in esame.

Cio' a cui il mezzo tende, sotto la formulazione apparente di un vizio di legittimita', e' il riesame della vicenda coniugale, al fine di pervenire ad una diversa statuizione di merito. Il mezzo e' pertanto inammissibile.

Con il secondo motivo di ricorso, anch'esso posto sotto la rubrica del vizio di motivazione, si censurano affermazioni della corte territoriale in punto di statuizioni di contenuto economico non meglio precisate, e si svolgono considerazioni critiche in ordine alla situazione economica comparativa dei coniugi. La corte d'appello avrebbe smentito - con affermazioni che non sono indicate - le risultanze di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio, il cui contenuto non e' riportato. Il ricorrente svolge sue considerazioni a proposito dell'acquisto di un appartamento e del modo in cui l'esponente vi avrebbe fatto fronte; lamenta che la corte d'appello avrebbe confuso indebitamento e patrimonio; tratta poi dei suoi redditi di lavoro e sostiene che, di fatto, egli non avrebbe percepito redditi di partecipazione; addebita alla corte d'appello di non aver considerato le potenzialita' di lavoro della moglie e di aver trascurato altri elementi.

Il mezzo e' inammissibile. Esso e' del tutto carente delle necessarie premesse in fatto, sui temi in discussione, e omette di riferire le vicende salienti del processo, quale premessa indispensabile all'identificazione di pretesi vizi d'insufficiente motivazione, per i quali si richiede l'allegazione della preventiva, specifica sottoposizione del punto medesimo all'esame del giudice d'appello, con la trascrizione nel corpo del ricorso delle difese svolte ed ignorate dal giudice di merito, accompagnata dall'indicazione del luogo di riscontro in atti, e di ogni altro elemento necessario ad illustrare la rilevanza decisiva del punto.

Con il ricorso incidentale si denuncia l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza d'appello sul punto dell'assegnazione della casa coniugale. Richiamandosi ad affermazioni ricorrenti nella giurisprudenza, circa la necessita' che l'assegnazione della casa coniugale sia decisa con riguardo alle esigenze di tutela, per i figli minori o non autosufficienti, dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola e si esprime la vita della famiglia, la ricorrente sostiene che il centro di interessi, affetti e consuetudini della vita della figlia Ir. era a (OMESSO), dove si trova l'appartamento assegnato alla signora Fa. in primo grado, e non a (OMESSO), dove la ragazza risiede con la madre.

Il mezzo e' infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, l'assegnazione della casa familiare prevista dall'articolo 155 c.c., comma 4, rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui s'esprime e s'articola la vita familiare, e' consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro d'aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione d'ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilita' (Cass. 16 luglio 1992 n. 8667; 9 settembre 2002 n. 13065; 20 gennaio 2006 n. 1198). Di conseguenza, la decisione del giudice di merito, di respingere la domanda d'assegnazione della casa formulata dal coniuge affidatario della prole, e' adeguatamente motivata con l'accertamento che l'immobile in questione non e' mai stato adibito a casa familiare.

Gli argomenti della ricorrente, basati sulle esigenze, per i figli minori o non autosufficienti, di tutela dell'ambiente domestico, non colgono nel segno, giacche' confondono l'oggetto del provvedimento ex articolo 155 c.c., comma 4, che e' esclusivamente la casa costituente gia' in costanza di convivenza il centro di aggregazione della famiglia, con le ragioni invocate, che giustificano il provvedimento di assegnazione (senza peraltro imporlo, trattandosi di decisione fondata su valutazioni discrezionali riservate al giudice di merito: cfr. Cass. 22 novembre 1995 n. 12083; 27 novembre 1996 n. 10538; 21 giugno 2002 n. 9071).

In conclusione il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, e il ricorso incidentale deve essere rigettato. Le spese della ricorrente incidentale sono liquidate come in dispositivo. Esse sono compensate per la meta' in ragione della soccombenza della stessa ricorrente incidentale, e poste per l'altra meta' a carico del ricorrente principale, soccombente in punto di addebito della separazione, e autore di un ricorso inammissibile.

P.Q.M.

La Corte:

Riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimita' in ragione del 50%, liquidandole per l'intero in euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00, per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge; compensa il residuo 50% delle spese tra le parti.

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