L'assegnazione è vincolata all'affidamento dei figli: In caso contrario è un esproprio

L'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dalla Legge n. 898 del 1970, articolo 6, comma 7 (come sostituito dalla Legge n. 74 del 1987, articolo 11), e' finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui e' cresciuta, e non puo' quindi essere disposta, come se fosse una componente dell'assegno previsto dalla Legge n. 898 del 1970, articolo 5, per sopperire alle esigenze economiche del coniuge piu' debole, alle quali e' destinato unicamente il predetto assegno. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprieta' comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: diversamente, infatti, dovrebbe porsi in discussione la legittimita' costituzionale del provvedimento, il quale, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore eta' e dell'indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprieta', tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del contitolare (Cass. 2006/1545; 2007/10994; 2007/17643).



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere

Dott. BONOMO Massimo - Consigliere

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. SCHIRO' Stefano - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GR. GI. , elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 146, presso l'avv. SPAZIANI TESTA Ezio, che la rappresenta e difende, insieme con l'avv. Antonio Giorgini, per procura in atti;

- ricorrente -

contro

IP. ED. FR. GI. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Filippo Civinini 49, presso l'avv. LUNARI Fulvio, che lo rappresenta e difende, insieme con l'avv. Maria Isabella Torriani, per procura in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 655/04, in data 9 novembre 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 novembre 2008 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schiro';

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott. MARTONE Antonio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 655/04, pubblicata il 9 novembre 2004, la Corte di appello di Ancona, respingeva l'appello proposto da Gr. Gi. nei confronti di Ip.Ed. Fr. Gi. avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro in data (OMESSO), che aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile tra i menzionati coniugi celebrato il (OMESSO), rigettando la domanda della Gr. per il riconoscimento di un assegno di divorzio in suo favore e revocando l'assegnazione della casa coniugale alla stessa Gr. .

A fondamento della propria decisione la Corte Territoriale cosi' motivava:

1.a. la differenza di reddito tra i coniugi era minima e le situazioni economiche delle parti, sostanzialmente equivalenti, non permettevano il riconoscimento di un assegno di divorzio anche di importo modesto; infatti, secondo le dichiarazioni dei redditi prodotte, la Gr. aveva percepito nel 2002 un reddito netto di euro 16.723,00, mentre l' Ip. aveva fruito nel 2003 di un reddito netto di euro 21.026,00; quanto all'affermata messa in mobilita', la Gr. non aveva dimostrato quando la stessa aveva avuto inizio e con quale importo mensile, mentre l'unico documento prodotto, relativo al (OMESSO), riguardava un periodo successivo a quello preso in considerazione dal Tribunale e comunque non era accompagnato da documentazione idonea a stabilire quando la donna avesse iniziato a percepire la paga ridotta; in ogni caso l'appellante avrebbe potuto dimostrare il peggioramento delle sue condizioni economiche, e quindi chiedere l'assegnazione di un assegno di divorzio, nell'ambito di apposita procedura di modifica delle condizioni economiche del divorzio;

1.b. quanto all'assegnazione della casa coniugale, il Tribunale aveva rettamente statuito allineandosi all'orientamento della Corte di cassazione, che aveva escluso che la casa coniugale potesse essere assegnata al coniuge piu' debole (situazione comunque rimasta nella specie non provata), onde porre rimedio a tale situazione di inferiorita' economica.

2. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Gr. sulla base di due motivi e memoria. Resiste con controricorso l' Ip. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la Gr. - denunciando violazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 5, commi 6 e 7, articolo 6, comma 6, articolo 2697 c.c., comma 1, articoli 112, 183 e 184 c.p.c. e articolo 345 c.p.c., comma 3, e vizio di motivazione - censura la sentenza impugnata per avere la Corte di merito respinto l'appello, ritenendo che la differenza dei redditi dei coniugi fosse di minima entita' e che le loro relative situazioni economiche sostanzialmente si equivalessero, cosi' da non consentire il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio. La ricorrente deduce al riguardo che la Corte territoriale non ha tenuto in considerazione non solo la situazione esistente prima della sua messa in mobilita', che determinava gia' un'apprezzabile differenza tra i due redditi, ma anche la stessa messa in mobilita', affermando erroneamente che non era stata fornita dimostrazione di quando tale situazione si fosse verificata e con quale importo mensile.

La Gr. contesta in particolare che, come invece erroneamente ritenuto dai giudici di appello, l'unico documento prodotto al riguardo riguardasse un periodo successivo a quello preso in considerazione dal Tribunale, in quanto relativo al (OMESSO), e non fosse comunque accompagnato da documentazione idonea a dimostrare la data di inizio della corresponsione della paga in misura ridotta.

Infatti, secondo l'impugnante, l'affermazione della Corte di appello sarebbe frutto di travisamento dei fatti, in quanto contraria a quanto risultava gia' dalla prova documentale, acquisita in primo grado e inserita nel relativo fascicolo prodotto in appello, e dagli altri documenti prodotti nel giudizio d'impugnazione. Deduce specificamente la Gr. che, se la Corte di appello avesse preso in esame, come suo dovere, detta documentazione, non solo avrebbe accertato la data della sua messa in mobilita' ((OMESSO)) e l'importo mensile di retribuzione che le era derivato, ma avrebbe anche potuto e dovuto agevolmente rilevare il comprovato sbilanciamento delle posizioni economiche dei coniugi, emerso gia' nel corso del giudizio di primo grado e aggravatosi successivamente, cosi' da riconoscerle l'assegno divorzile nella misura che avesse ritenuto opportuna, anziche' erroneamente demandare l'accoglimento della domanda ad un successiva giudizio di modifica delle condizioni economiche del divorzio, in conseguenza di eventi gia' verificatisi e comunque in corso al momento della pronuncia della sentenza di appello.

1.1. Il motivo e' fondato.

Secondo quanto gia' affermato da questa Corte (Cass. 2005/1824; 2007/16398), la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio (cosi' come quelli attinenti al regime di separazione), postulano la possibilita' di adeguare l'ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (oltre che di disporne la modifica in un successivo giudizio di revisione), con la conseguenza che il giudice d'appello, nel rispetto del principio di disponibilita' e di quello generale della domanda, e' tenuto a considerare l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio.

La Corte di appello di Ancona - nell'affermare che l'unico documento prodotto dalla Gr. , al fine di dimostrare la sua messa in mobilita' e la conseguente diminuzione della propria retribuzione, era relativo al (OMESSO) e riguardava, quindi, un periodo successivo a quello preso in considerazione dal Tribunale e che comunque l'appellante avrebbe potuto dimostrare nell'ambito di apposita procedura di modifica delle condizioni economiche del divorzio il peggioramento delle sue condizioni economiche, avvenuto dopo la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio - non si e' uniformata al principio sopra enunciato e deve essere sul punto annullata.

1.1.1. La censura della ricorrente merita accoglimento anche sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione.

La Corte di appello ha affermato che l'appellante non aveva dimostrato quando era stata messa in mobilita' e con quale importo mensile, precisando anche che l'unico documento prodotto non era accompagnato da documentazione che permettesse di costruire quando la donna avesse iniziato a percepire la paga in misura ridotta.

La Gr. , nel contestare sul punto le argomentazioni dei giudici di appello, ha specificamente indicato - riportandone il contenuto nel corpo del ricorso e precisando le date delle relative produzioni in giudizio - i documenti depositati nel giudizio di primo grado e nel giudizio di appello e ritenuti idonei, sulla base di puntuali e congrue argomentazioni, a comprovare sia la data della sua messa in mobilita', sia i decrescenti importi delle retribuzioni da lei percepite in conseguenza di tale evento e quindi a fornire alla Corte di appello i necessari elementi di valutazione per una pronuncia sulla domanda di riconoscimento dell'assegno di divorzio che fosse coerente con i riscontri documentali forniti. Tale documentazione - la cui produzione in giudizio non e' stata contestata dall' Ip. , che ne ha criticato invece l'ammissibilita' e la rilevanza nel merito - e le relative argomentazioni di sostegno non sono state invece esaminate dalla Corte di merito e la decisione impugnata, fondata sull'erronea considerazione che la Gr. avesse prodotto, a fondamento della propria domanda, soltanto il documento relativo al (OMESSO), non risulta sorretta da una motivazione adeguata e da una ratio decidendi coerente con le risultanze documentali acquisite (Cass. 2005/7086; 2005/14304).

2. Con il secondo motivo la Gr. prospetta la violazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 5, commi 6 e 7, e articolo 6, comma 6, e censura la sentenza impugnata, per avere la Corte di appello escluso che la casa coniugale potesse essere assegnata al coniuge piu' debole, onde porre rimedio a tale situazione, in quanto non era stato provato che nella specie tale situazione ricorresse in concreto. La ricorrente lamenta, in particolare, che la stessa Corte non abbia preso in considerazione le sue condizioni di inferiorita' economica e la circostanza che l'immobile appartiene in comproprieta' ad entrambi i coniugi, deducendo che il riconoscimento della tutela del coniuge economicamente piu' debole - costituente "un obiettivo irrinunciabile del diritto di famiglia" - puo' essere perseguito anche attraverso l'assegnazione della casa familiare, la quale non e' finalizzata esclusivamente alla tutela dell'interesse della prole, ma puo' ben configurarsi come "una componente in natura" dell'obbligo di mantenimento del coniuge.

2.1. Il motivo e' privo di fondamento.

Questa Corte ha gia' piu' volte affermato il principio, secondo cui in materia di divorzio l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dalla Legge n. 898 del 1970, articolo 6, comma 7 (come sostituito dalla Legge n. 74 del 1987, articolo 11), e' finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui e' cresciuta, e non puo' quindi essere disposta, come se fosse una componente dell'assegno previsto dalla Legge n. 898 del 1970, articolo 5, per sopperire alle esigenze economiche del coniuge piu' debole, alle quali e' destinato unicamente il predetto assegno. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprieta' comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: diversamente, infatti, dovrebbe porsi in discussione la legittimita' costituzionale del provvedimento, il quale, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore eta' e dell'indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprieta', tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del contitolare (Cass. 2001111696; 2006/1545; 2007/10994; 2007/17643).

A tale principio, che il collegio condivide pienamente e intende in questa sede ribadire, si e' uniformata la Corte di appello, la cui decisione resiste pertanto, sotto il profilo dedotto, alla prospettata censura di illegittimita', restando di conseguenza inammissibile, per difetto d'interesse, l'ulteriore doglianza sollevata dalla ricorrente (con riferimento alla mancata prova della sproporzione tra i redditi dei coniugi e comunque della propria inferiorita' economica), la cui fondatezza non potrebbe comunque condurre all'annullamento della decisione sul punto della mancata assegnazione alla Gr. della casa coniugale (Cass. 2005/20454; 2006/5483; 2006/9247; 2006/12372; 2007/2272).

3. Le considerazioni che precedono conducono alla cassazione della sentenza impugnata in ordine al motivo accolto, nonche', essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, al rinvio della causa ad altro giudice di merito, che si indica nella Corte di appello di Ancona in diversa composizione, la quale provvedera' anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita', alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.

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