L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda

L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio secondo cui un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio legittima, altresì - al fine di mantenere la iniziale rispondenza di esso alle valutate esigenze del beneficiario - la previsione di conguagli intermedi, sino al momento della decisione finale, secondo un criterio di adeguamento automatico riferito agli indici di svalutazione monetaria rapportati ad anno.(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 22 settembre 2008, n. 23938)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere

Dott. BONOMO Massimo - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere

Dott. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CA. CO., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 71, presso l'avvocato DE SANTIS FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato PERONGINI SERGIO, giusta memoria di costituzione e procura speciale per Notaio dott. GUSTAVO TROTTA di PAGANI (SALERNO) - Rep. n. 93356 del 26.02.08, depositate in cancelleria il 27.02.08;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO; CO. SI.;

- intimati -

e sul 2 ricorso n. 02351/05 proposto da:

CO. SI., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PALERMO 43, presso l'avvocato FIMIANI NICOLA, rappresentata e difesa dall'avvocato CACCIATORE FORTUNATO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

CA. CO., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 71, presso l'avvocato DE SANTIS FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato PERONGINI SERGIO, giusta memoria di costituzione e procura speciale per Notaio dott. GUSTAVO TROTTA di PAGANI (SALERNO) - Rep. n. 93356 del 26.02.08, depositate in cancelleria il 27.02.08;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 349/04 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 09/07/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 03/03/2008 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato PERONGINI SERGIO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato CACCIATORE FORTUNATO che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell'8.07 - 22.10.2002, il Tribunale di Salerno, adito da entrambe le parti con distinti ricorsi rispettivamente del 24.05.1999 e del 4.06.1999, dichiarava la separazione personale di Ca.Co. e Co.Si., coniugatisi il (OMESSO), condannava il Ca. C. a corrispondere mensilmente alla moglie, con decorrenza dal gennaio 2002, la complessiva somma di lire 6.000.000 (pari ad euro 3.098,74), da adeguare automaticamente dal 1.01.2003, quale mantenimento della medesima e della figlia maggiorenne Am., convivente con la madre, assegnava alla Co. S. la casa coniugale (sita in (OMESSO), viale (OMESSO)), disponeva che il medesimo Ca. C. provvedesse in via esclusiva al mantenimento del figlio maggiorenne Ga. e compensava interamente le spese processuali.

Con sentenza del 15.06 - 9.07.2004, la Corte di appello di Salerno respingeva l'appello principale del Ca. C. e, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello incidentale della Co. S., ridetrminava, con decorrenza dal 24.05.1999, data della domanda di separazione, in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 4.000,00 per il mantenimento della moglie ed euro 1.200,00 per il mantenimento della figlia, l'importo mensile delle contribuzioni gia' imposte al medesimo Ca. C., disponendone l'adeguamento automatico in base ISTAT dal 1 gennaio 2001. Poneva, inoltre, a carico dell'appellante principale le spese processuali di entrambi i gradi di merito, ritenendo anche ingiustificata, alla luce della sua sostanziale soccombenza, la disposta compensazione di quelle di primo grado.

La Corte osservava e riteneva, tra l'altro:

- che fossero infondati sia il motivo di appello principale che il motivo di appello incidentale concernenti il rigetto delle rispettive domande di addebito della separazione, essenzialmente condividendo la valutazione resa dai primi giudici, secondo cui l'unione coniugale era affetta da irrimediabile crisi, in un contesto caratterizzato da una comunione di vita meramente formale, nel quale si erano inserite condotte reciprocamente offensive, nessuna delle quali precipua causa della separazione;

- che al riguardo occorresse confermare il diniego di ammissione dei mezzi istruttori, in quanto volti soltanto alla dimostrazione di fatti materiali privi di rilievo in ordine al loro rapporto di causalita' con la compromissione dell'unione coniugale;

- quanto ai motivi di appello principale ed incidentale concernenti l'assegno di mantenimento disposto in favore della Co. S., che, tenuti anche presenti i richiamati principi generali per la relativa attribuzione:

a. dalle deduzioni e produzioni documentali offerte dalle parti, le quali davano un quadro preciso e completo della situazione in costanza di matrimonio, era agevole dedurre che durante la convivenza coniugale i coniugi godevano di un tenore di vita molto alto consentito dal patrimonio del Ca. C. e che avevano costantemente goduto di "privilegi" economico - sociali grazie alla nota attivita' commerciale del Ca. C. e della sua famiglia di origine, a tutti i cui componenti era assicurato un elevato reddito;

b. che l'apporto economico della Co. S., correlato alla sua pensione di ex insegnante, appariva del tutto trascurabile, mentre invece si evinceva dalle allegazioni documentali, ivi compresi i bilanci delle societa' di cui il Ca. C. era socio, che il nucleo familiare, composto dai coniugi e da due figli ormai maggiorenni, aveva contato sugli introiti di notevolissima entita' del marito, derivati dall'attivita' commerciale da lui svolta in proprio ed in societa' con il padre;

c. che documentalmente risultava anche che il Ca. C. era socio di tre societa' di capitali e proprietario di immobili in (OMESSO) e (OMESSO);

d. che anche dagli accertamenti demandati (in istruttoria) alla G.d.F risultava confermata la solida consistenza patrimoniale del Ca. C. (peraltro fatto notorio);

e. che, come gia' rilevato in primo grado, benche' la Co. S. avesse acquisito consistenti incrementi economici per il regime matrimoniale ed avesse ottenuto dal marito dopo la separazione analoghi benefici, anche sostanziosi, tali vantaggi, ricondotti in un quadro globale, non impedivano di concludere che versasse nell'impossibilita' di conservare il pregresso tenore di vita e che, senza l'invocato apporto economico, fosse in grado di assicurare a se'" stessa ed alla figlia Am., con lei convivente, una quotidianita' di vita se non identica quanto meno assimilabile a quella precedente;

f. che irrilevante appariva il fatto che il Ca. C. avesse dismesso le rivestite cariche societarie, non necessariamente accompagnandosi tale iniziativa alla perdita delle sue partecipazioni azionarie e cointeressenze (nelle attivita' gestite dalla famiglia di origine);

g. che del tutto "sintomatico" fosse l'improvviso "tracollo economico" per effetto del quale il Ca. C. si era trovato a dovere ricoprire un incarico di "collaboratore" alla Centrale del latte di (OMESSO), con relativa emissione di busta - paga, dal momento che non vi era alcuna prova che vivesse con i proventi di tale attivita' subordinata e che aveva mantenuto le partecipazioni azionarie nelle societa' familiari ed il patrimonio immobiliare;

h. che occorreva anche considerare che la casa coniugale era stata assegnata alla Co. S., che costei era pure divenuta titolare dell'usufrutto sull'immobile di (OMESSO) e che il Ca. C. provvedeva in via esclusiva al mantenimento del figlio Ga.;

i. che le rideterminate contribuzioni dovessero decorrere dalla data della domanda di separazione, dal momento che non era emerso che i presupposti per la relativa attribuzione fossero insorti in epoca successiva.

Avverso questa sentenza (notificata l'8.10.2004, il Ca. C. ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 6.12.2004, fondato su cinque motivi.

La Co. S. ha resistito con controricorso notificato il 14.01.2005 e proposto ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo, cui il Ca. C. ha resistito con controricorso notificato il l.02.2005.

La Co. S. ha anche depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell'articolo 335 c.p.c. la riunione dei ricorsi principale ed incidentale proposti avverso la medesima sentenza.

Con il primo motivo di ricorso il Ca. C. denunzia "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articoli 143 e 151 c.c., articoli 2697 e 2727 c.c., artt.115 e 116 c.p.c., articolo 244 c.p.c. e segg.), in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, omessa, insufficiente, contraddittoria e/o incongrua motivazione circa punti decisivi della controversia, prospettati dall'appellante ed in ordine alla mancata ammissione dei pertinenti mezzi di prova, in relazione all'articolo 360 c.p.c, n. 5.

Si duole, anche per il profilo motivazionale, del rigetto del suo motivo di appello relativo al diniego di addebito della separazione alla moglie, lamentando in sintesi:

- che non sono state precisate le condotte reciprocamente offensive ne' chiarito perche' nessuna di esse sia stata ritenuta causa della separazione;

- che e' mancata la valutazione globale e comparativa dei contegni di ciascun coniuge;

- che insufficiente era il generico richiamo alle argomentazioni esposte dai primi giudici;

che era mancata la valutazione critica della censura inerente il diniego di ammissione delle prove per testi e giuramento decisorio concernenti le ripetute aggressioni fisiche e verbali da lui subite, la violazione del diritto all'immagine ed alla riservatezza e l'abbandono da parte della moglie dei figli minori nell'estate del 1999, circostanze peraltro gia' documentalmente dimostrate;

- che la Corte aveva omesso di apprezzare in senso aderente alla sua tesi le risultanze istruttorie.

La censura non ha pregio.

Giova premettere sia che l'indagine sull'addebitabilita' della separazione e' istituzionalmente riservata al giudice del merito ed e' incensurabile in Cassazione se sorretta da congrua motivazione (20609877) e sia che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalita' tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilita' della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (tra le altre, Cass. 200112130; 200614440).

Nella specie, dal tenore della sentenza impugnata emerge che la Corte distrettuale, rilevato anche che ai fini dell'addebito alla moglie il Ca. C. aveva ribadito le circostanze dedotte in prime cure, ha ineccepibilmente riconsiderato criticamente, nel loro complesso ed avvicendamento temporale, i reprensibili comportamenti di entrambi i coniugi, legittimamente richiamati tramite il sintetico rinvio a quelli individuati dai primi giudici, e che conclusivamente ha confermato condividendola, la pregressa valutazione, secondo cui tali reciproche condotte "offensive" si erano inserite in un contesto di crisi coniugale gia' in atto, caratterizzato da una convivenza meramente formale, di tal che a nessuna di esse poteva essere attribuita efficacia causale precipua o preminente rispetto al determinarsi dell'intollerabilita' della ulteriore convivenza.

Questa argomentata e logica valutazione risulta o infondatamente, per quanto anche gia' detto, o genericamente avversata dal ricorrente, dal momento pure che le censure non involgono specificamente il rilievo dirimente relativo all'insussistenza del nesso di causalita', e cio' con riguardo anche alla doglianza concernente i mezzi istruttori, che per tale medesima ragione risultano non ammessi e che sul punto non appaiono esprimere alcuna contraria decisivita'.

Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articoli 143, 151 e 156 c.c. articoli 2478 bis, 2697 e 2727 c.c., articoli 115, 116 e 710 c.p.c.), in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3;

omessa, insufficiente, contraddittoria e/o incongrua motivazione circa punti decisivi della controversia, prospettati dall'appellante, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5", contestando il diritto della Co. S. all'assegno di mantenimento.

Al riguardo richiama i disattesi suoi motivi di appello avverso la sentenza di primo grado, a suo parere anche sorretta da motivazione illogica, generica ed erroneamente fondata sul notorio e su dati presuntivi non rispondenti alla reale situazione di fatto. Deduce che la valutazione dei primi giudici si era basata sulla peculiare tipologia della casa coniugale, sul godimento di una pregevole dimora estiva, sull'uso di una imbarcazione e sul ricorrente prelievo gratuito di quanto occorrente per le necessita' familiari dagli esercizi commerciali in titolarita' dei Ca., senza considerare che la Co. S. era assegnataria della prima, aveva continuato anche ad usufruire della seconda, tra l'altro trasformata in redditizia struttura ricettizia denominata (OMESSO), che, inoltre, nessun rilievo poteva assumere l'uso della barca di proprieta' di suo padre e che erano state erroneamente interpretate le deposizioni testimoniali.

Sostiene poi, in sintesi, che la Corte distrettuale (nell'affermare sia che i coniugi avevano goduto di un tenore di vita qualificato molto alto grazie alla consistenza patrimoniale dei Ca. e sia che la Co. S., pur avendo ottenuto dal marito consistenti benefici economici, si trovava nell'impossibilita' di conservare analogo tenore, si e' fondata sul generico riferimento a privilegi economico - sociali, su una presunta notorieta' dell'attivita' commerciale del proprio genitore e su ignoti, elevati redditi che ne sarebbero derivati a tutti i suoi figli e, quindi, anche a lui, che conclusivamente ha espresso una valutazione criptica, apodittica, incongruente, erronea in quanto ancorata ad isolati e risalenti bilanci societari, al richiamo un altro verso contraddittorio rispetto alla prima parte della medesima pronuncia, all'esito delle indagini demandate alla Guardia di Finanza ed al nucleo di polizia tributaria, e per altro verso erroneo al fatto notorio, di cui non ricorrevano i presupposti, avulsa dalla necessaria prova di ripartizioni di utili societari, gravemente carente circa le condizioni economiche della Co. S., in realta' analoghe alle proprie, considerando anche la titolarita' da parte della moglie di liquidita' rinveniente da saldi bancali attivi, e di contro il suo tracollo finanziario, evidenziato anche dal prospetto sinottico delle sue denunce fiscali relative ai redditi prodotti nel 2001 e nel 2002.

Con il terzo motivo di ricorso il Ca. C. denunzia "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articoli 143, 148, 151 e 156 c.c., articoli 2478 bis, 2697 e 2727 c.c., articoli 115, 116, 710 e 711 c.p.c.), in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3) omessa, insufficiente, contraddittoria e/o incongrua motivazione circa punti decisivi della controversia, prospettati dall'appellante, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5". Si duole anche per vizi motivazionali della determinazione in complessivi euro 5.200,00 del quantum delle contribuzioni poste a suo carico e segnatamente dell'elevazione ad euro 4.000,00 dell'assegno di mantenimento in favore della Co. S., sostenendo che non si e' nemmeno tenuto conto delle sopravvenienze favorevoli alla moglie e di quelle, invece, a lui sfavorevoli, quali anche l'inizio di una diversa attivita' imprenditoriale con notevoli investimenti, peraltro ancora economicamente improduttiva, e che, comunque, e' rimasto immotivato il disposto sensibile aumento di tali apporti economici.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che essendo strettamente connessi consentono esame unitario, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

L'articolo 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitarle la separazione, sempreche' non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi, un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli detto tenore di vita e stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno "in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato", con cio' riferendosi unicamente alle circostanze di ordine economico che possano influire sulla misura dell'assegno, quali l'assegnazione al coniuge beneficiato della casa coniugale e le maggiori spese alle quali possa andare incontro per tale ragione il coniuge onerato, nonche' ogni altro fatto economico, diverso dal reddito dell'onerato, suscettibile d'incidenza sulle condizioni economiche delle parti, come il possesso di beni improduttivi di reddito, ma patrimonialmente rilevanti. Il tenore di vita al quale vanno rapportati sia il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente sia la quantificazione dell'assegno di mantenimento e' quello offerto dalle potenzialita' economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualita' delle esigenze e l'entita' delle aspettative del richiedente. Nella quantificazione dell'assegno di mantenimento, inoltre, occorre accertare le disponibilita' patrimoniali dell'onerato; a tal fine, il giudice non puo' limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilita' di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso), dovendo, in caso di specifica contestazione della parte, effettuare i dovuti approfondimenti - anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria - rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell'onerato (incluse le disponibilita' monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialita' derivanti dalla titolarita' del patrimonio in termini di redditivita', di capacita' di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro; e, nell'esaminare la posizione del beneficiario, deve prescindere dal considerare come posta attiva, significativa di una capacita' reddituale, l'entrata derivante dalla percezione dell'assegno di separazione. Tali accertamenti si rendono altresi' necessari in ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della prole, atteso che anch'esso deve essere quantificato, tra l'altro, considerando le sue esigenze in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse ed i redditi di costoro.

Inoltre, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto e' necessaria, ma anche sufficiente, un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello piu' debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze.

Dal tenore della sentenza impugnata emerge che i giudici di merito hanno non solo ineccepibilmente applicato il dettato normativo, come anche interpretato in questa sede di legittimita', ma anche adeguatamente e logicamente argomentato le ragioni delle censurate valutazioni in ordine al tenore della pregressa vita coniugale, all'insufficienza della situazione economica, per quanto florida, della Co. S. a mantenerne l'elevatezza in mancanza di assegno di mantenimento a carico del Ca. C., alla disparita' delle attuali condizioni economiche dei coniugi ed alla quantificazione degli apporti, irreprensibilmente fondandosi sulle richiamate prove documentali e legittimamente avvalendosi di presunzioni tratte dalla serie di dati emersi, specificamente individuati e globalmente considerati. D'altra parte la valutazione degli elementi di prova circa la capacita' economica del marito e la determinazione quantitativa sia dell'assegno spettante alla moglie, tenuto conto anche dei suoi redditi personali, e sia del contributo di mantenimento della prole sono rimessi all'apprezzamento del giudice di merito e sono insindacabili in Cassazione se sorretti, come nella specie, da congrua e corretta motivazione. Inoltre, il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per Cassazione del motivo previsto dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e' configurabile soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando e' evincibile l'obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non gia' quando, come per alcuni versi appare avvenuto nella specie, vi sia difformita' rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poiche', in quest'ultimo caso, il motivo di ricorso si risolve in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito, volto; all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalita' del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non e' necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma e' sufficiente che il giudice indichi, come accaduto nella specie, le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

Con il quarto motivo il ricorrente principale deduce "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( articoli 143, 148, 151, 156 e 445 c.c., articoli 115, 116, 710 e 711 c.p.c.), in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3; omessa, insufficiente, contraddittoria e/o incongrua motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5".

Il rigetto dei primi tre motivi del ricorso principale priva di fondamento il primo profilo della censura, secondo cui, in ragione dell'annullamento della sentenza gravata, avrebbe dovuto essere travolto anche il capo della medesima decisione relativo alla decorrenza dalla domanda ed alla rivalutazione dal 10.01.2001 dell'attribuito assegno di mantenimento.

Il Ca. C. sostiene, inoltre, che comunque la disposta retroattivita' della contribuzione viola le rubricate norme.

La censura e' infondata.

L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non puo' restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. 200214886); tale principio legittima pure, al fine di mantenere l'iniziale rispondenza di esso alle valutate esigenze del beneficiario (in tema, cfr. Cass. 200703336), la previsione di conguagli intermedi sino al momento della decisione finale, secondo un criterio di adeguamento automatico riferito agli indici di svalutazione monetaria rapportati ad anno. Con il quinto motivo di ricorso il Ca. C. si duole della sua condanna al pagamento delle spese processuali, che assume illegittima e immotivata a fronte della parziale soccombenza della Co. S..

La censura e' inammissibile.

Con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione e' limitato ad accertare che non sia stato violato il principio della soccombenza, che va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non puo' essere condannata al relativo pagamento, come nella specie non e' avvenuto.

Deve, infine, essere dichiarato assorbito, in quanto espressamente condizionato all'eventuale e non verificatosi accoglimento del primo motivo del ricorso principale, l'unico motivo del ricorso incidentale con cui la Co. S., in riferimento al diniego di addebito della separazione al coniuge, denunzia "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articoli 143 e 151 c.c., articoli 2697 e 2727 c.c., articoli 115, 116 c.p.c. e articolo 244 c.p.c. e segg.), in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3; omessa, insufficiente, contraddittoria e/o incongrua motivazione circa punti decisivi della controversia, prospettati dall'appellante incidentale ed in ordine alla mancata ammissione dei pertinenti mezzi di prova, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5.

Conclusivamente deve essere respinto il ricorso principale del Ca. C., con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e condanna del soccombente Ca. C. al pagamento in favore della Co. S. delle spese del giudizio di legittimita', liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

Riunisce i ricorsi principale ed incidentale, rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Condanna il Ca. C. a rimborsare alla Co. S. le spese del giudizio di cassazione, spese liquidate nella complessiva somma di euro 6.600,00, di cui euro 6.400,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

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