L’aumento di partecipazione al capitale di società effettuato da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio costituisce oggetto della comunione legale

L’aumento di partecipazione al capitale di società effettuato da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio costituisce oggetto della comunione legale, rientrando tra gli acquisti ai sensi dell’art. 177 lettera a) cod. civ. Ne consegue l’inclusione nella divisione una volta cessata l’efficacia del regime patrimoniale legale coniugale
(Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 2 febbraio 2009, n. 2569)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente

Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere

Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere

Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 14180/04 proposto il 10 giugno 2004 da:

SA. Gi. Ma., SA. Gi. ed Ing. Sa. Gi. e. C. Im. Co. S.p.A. - in persona del legale rappresentante Ing. SA. Gi. - rappresentati e difesi in virtu' di procura speciale a margine del ricorso dagli avv.ti SOMMARIA Giuseppe e COSTI Renzo del foro di Bologna e dall'avv. ROMANELLI Gustavo, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via Cosseria, n. 5;

- ricorrenti -

contro

IE. Ca. - rappresentato e difeso in virtu' di procura speciale in calce al controricorso dall'avv. JACCHIA Giordano del foro di Bologna e dall'avv. ANTONELLI CAMPOSARCUNO Paolo, presso il quale e' elettivamente domiciliato in Roma, alla via Crescenzio, n. 62;

- controricorrente -

e

sul ricorso n. 16428/04 proposto il 16 luglio 2004 da:

IE. Ca. - rappresentato e difeso in virtu' di procura speciale in calce al controricorso dall'avv. JACCHIA Giordano del foro di Bologna e dall'avv. ANTONELLI CAMPOSARCUNO Paolo, presso il quale e' elettivamente domiciliato in Roma, alla via Crescenzio, n. 62;

- controricorrente ricorrente incidentale -

contro

SA. Gi. Ma., SA. Gi. ed Ing. Sa. Gi. e. C. Im. Co. S.p.A. - in persona del legale rappresentante ing. SA. Gi. - rappresentati e difesi in virtu' di procura speciale a margine del ricorso dagli avv.ti SOMMARIA Giuseppe e COSTI Renzo del foro di Bologna e dall'avv. ROMANELLI Gustavo, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via Cosseria, n. 5;

- ricorrenti principali intimati -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 20 del 16 gennaio 2004 - notificata il 15 aprile 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2008 dal Consigliere Dott. ODDO Massimo;

udito per il ricorrente l'avv. FRANZIN Ludovica delegato dall'avv. SOMMARIVA e per i controricorrenti l'avv. DE PORCELLINIS Carlo delegato dall'avv. JACCHIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 9 dicembre 1986, IE. Ca. convenne davanti al Tribunale Ferrara la moglie SA.Gi. Ma., dalla quale era separato consensualmente dal 29 gennaio 1986, e domando' la divisione dei beni della comunione legale esistente tra i coniugi, comprendendo in essi la partecipazione del 20% nel capitale della Sa. In. Gi. &. C. Im. Co. S.p.A. (gia' s.n.c), di cui la moglie era titolare.

La Sa. si costitui' senza opporsi alla divisione, ma contestando che tra i beni comuni rientrasse la partecipazione societaria, e, intervenuti volontariamente nel giudizio il 22 ottobre 1994 Sa. Gi., padre della convenuta, e la societa' Sa. In. Gi. &. C., con sentenza non definitiva del 25 ottobre 1999 il Tribunale ritenne la partecipazione esclusa dalla comunione legale e dispose la prosecuzione del giudizio per la divisione degli altri beni.

La decisione, gravata dallo Ie., venne riformata il 15 gennaio 2004 dalla Corte di appello di Bologna, che, in accoglimento dell'impugnazione, dichiaro' "che l'elenco dei beni della comunione comprende pure le quote di partecipazione di Sa. Gi. Ma. nella s.p.a. Ing. Sa. Gi. e. C. ", osservando, per quello che ora rileva, che erano di proprieta' comune gli aumenti della partecipazione al capitale della societa' sottoscritti dalla Sa. in costanza di matrimonio con denaro contante o proventi degli esercizi precedenti, rientrando tra gli acquisti di beni di cui all'articolo 177 c.c., lettera a), e non essendo provato che i conferimenti ad essi relativi fossero avvenuti con denaro del padre e costituissero delle donazioni indirette.

I Sa. e la societa' Ing. Sa.Gi. sono ricorsi per la cassazione della sentenza con due motivi, illustrati da successiva memoria, e lo Ie. ha resistito con controricorso, proponendo un contestuale motivo di ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A norma dell'articolo 335 c.p.c., va disposta la riunione dei ricorsi proposti in via principale ed incidentale avverso la medesima sentenza.

Il ricorso principale, denunciando con il primo motivo la violazione dell'articolo 177 c.c., comma 1, lettera a), e l'insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. articolo 360 c.p.c., n. 3 e 5, si duole che la sentenza abbia:

- ritenuto che la partecipazione ad una societa' di persone rientrasse tra "gli acquisti" dei coniugi, costituenti oggetto di comunione legale a norma dell'articolo 177 c.c., lettera a) pur essendo questa assimilabile ai diritti di credito e non a quelli reali e prevalendo in essa lo status di socio sull'aspetto patrimoniale dell'investimento; - incluso nella comunione legale anche la partecipazione inizialmente ottenuta in epoca anteriore al matrimonio, i due suoi aumenti operati in costanza di esso con l'utilizzo di riserve di utili di esercizio e quello conseguito dalla convenuta con denaro non proprio.

Con il secondo motivo, deducendo la violazione dell'articolo 118, c.p.c., e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5, lamenta che la sentenza abbia disconosciuto che l'acquisto dell'iniziale partecipazione della moglie alla societa' e di uno dei suoi successivi aumenti fosse avvenuto con denaro del padre, nonostante la precisa deposizione di un teste sull'assoluta indisponibilita' economica della donna all'epoca e sulle ragioni della discordanza tra le date risultanti dalle matrici degli assegni, sulle quali il padre aveva annotato il nome della figlia, e quella dell'atto notarile con il quale l'acquisto era avvenuto.

Il due motivi per connessione possono essere esaminati congiuntamente e solo il primo e' in parte fondato.

Lo status di socio non attribuisce al partecipante ad una societa' di persone una posizione giuridica soggettiva qualificabile in termini di diritto di credito avente ad oggetto la restituzione del conferimento o di una quota proporzionale del patrimonio sociale, giacche', anteriormente al verificarsi di una causa di scioglimento della societa' o del vincolo sociale, e' ipotizzabile in favore del socio soltanto una aspettativa economica, legata all'eventualita' che, al momento dello scioglimento, il patrimonio della societa' abbia una consistenza attiva tale da giustificare l'attribuzione pro quota ai partecipanti alla societa' di valori proporzionali alla loro partecipazione.

La quota sociale va invece ricondotta nella nozione di beni mobili fornita dell'articolo 810 c.c. ed articolo 812 c.c., u.c., perche', essendo trasferibile a terzi inter vivos e mortis causa (cfr.: Cass. civ., sez. 2, sent. 9 settembre 1997, n. 8784) ed assoggettabile anche ad espropriazione forzata (cfr.: Cass. civ., sez. 1, sent. 11 luglio 1962, n. 1835), pur se per l'opponibilita' del trasferimento alla compagine sociale occorre il consenso degli altri soci, costituisce una cosa immateriale che puo' formare oggetto di diritti.

L'iniziale partecipazione di uno dei coniugi ad una societa' di persone ed i suoi successivi aumenti, ferma la distinzione tra la loro titolarita' e la legittimazione all'esercizio dei diritti nei confronti della societa' che essi attribuiscono al socio, rientrano conseguentemente tra gli acquisti che, a norma dall'articolo 177 c.c., lettera a), costituiscono oggetto della comunione legale tra i coniugi, anche se effettuati durante il matrimonio ad opera di uno solo di essi, e non beni personali, ove non ricorra una delle ipotesi previste dall'articolo 179 c.c..

Correttamente, quindi, la Corte di appello nel motivare la propria decisione ha affermato il principio che facevano parte della comunione legale soltanto gli aumenti della partecipazione della convenuta nella societa' eseguiti in costanza di matrimonio ed il contrasto con esso della generica declaratoria nel successivo dispositivo che "l'elenco dei beni della comunione comprende pure le quote di partecipazione di Sa. Gi. Ma. " impone sul punto la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, non avendo distinto nella sua statuizione tra la partecipazione iniziale acquisita anteriormente al matrimonio ed i suoi aumenti successivi.

Diversamente va considerato quanto all'ulteriore questione sollevata della (ir) riferibilita' degli incrementi della partecipazione nella societa' ad acquisti della convenuta, essendo stati due di essi effettuati mediante riserve di utili di esercizi sociali precedenti ed un altro, al pari della quota iniziale, con denari del di lei padre, che e' stata risolta dal giudice di appello, in diritto, con il rilievo che nell'articolo 177 c.c., mancano specificazioni limitative degli strumenti incrementativi del patrimonio comune dei coniugi e, in fatto, con quello dell'inadeguatezza della prova di una donazione indiretta.

Quanto al primo rilievo, va evidenziato che, a norma dell'articolo 2262 c.c., applicabile anche alle societa' in nome collettivo in forza del richiamo di cui all'art 2293 c.c., nella societa' di persone il singolo socio, a differenza di quanto previsto nell'articolo 2433 c.c., per le societa' di capitali, ha diritto all'immediata percezione degli utili risultanti dal bilancio dopo l'approvazione del rendiconto e che del principio che ne deriva costituisce, ad esempio, applicazione il Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 articolo 5 comma 1, (T.u.i.r.), che, sia pure a fini tributari, dispone che "I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili".

Ne consegue che gli utili della societa' di persone, in caso di mancata distribuzione e di loro accantonamento, salvo che sussista una specifica delibera sociale in senso contrario - che nella specie non e' stata allegata - non costituiscono un incremento del patrimonio della societa', ma conservano la loro originaria natura di crediti dei singoli soci nei confronti della societa', e che il loro utilizzo per un aumento del capitale sociale costituisce unicamente una particolare modalita' dell'apporto che ad esso abbiano dato i singoli soci.

Va conseguentemente condivisa la conclusione della sentenza che non potevano essere riferiti allo status di socio acquisito dalla moglie anteriormente al matrimonio gli aumenti della sua partecipazione effettuati con utili degli esercizi precedenti che la societa' non a-veva distribuito ai soci.

Quanto al secondo, le censure rivoltile sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Sono inammissibili laddove non consentono di verificare l'esistenza della lamentata incongruenza logica della motivazione della decisione con le risultanze di una testimonianza, perche', a fronte della genericita' delle affermazioni del teste ravvisata dalla sentenza, non riportano il tenore letterale della deposizione che il ricorso sostiene non adeguatamente valutata.

Sono infondate nella parte in cui censurano la valutazione del giudice di merito in ordine all'assenza di riscontri oggetti vi alle dichiarazioni del teste per non essere documentato che il versamento di denaro e di assegni del padre alla figlia fosse connotato da spirito di liberalita' e destinato all'aumento della partecipazione di quest'ultima alla societa', giacche' l'esclusione della natura oggettiva del riscontro offerto alle generiche dichiarazioni di un teste dalle annotazioni apposte sulle matrici di assegni di conto corrente da uno dei soggetti intervenuti nel giudizio a sostegno delle ragioni della convenuta si sottrae ad un giudizio illogicita'.

Alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata per la parziale fondatezza di uno dei motivi di ricorso segue l'assorbimento del ricorso incidentale, in cui unico motivo attiene ad una regolamentazione delle spese del giudizio, che andra' riesaminata dal giudice del rinvio in relazione all'esito complessivo della lite.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi.

Accoglie parzialmente il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo motivo e dichiara assorbito l'esame del ricorso incidentale.

Cassa in relazione alla parte del primo motivo di ricorso principale accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita', ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.



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