L'ex coniuge, pur essendo impossidente e privo di alcuna fonte di reddito, può vedersi ridotto l'assegno di mantenimento se ha una potenziale capacità lavorativa

L'ex coniuge, pur essendo impossidente e privo di alcuna fonte di reddito, può vedersi ridotto l'assegno di mantenimento se ha una potenziale capacità lavorativa, essendo anche dotato di una specifica qualifica professionale. E' stata così respinta la richiesta dell'ex moglie, insegnante, che riteneva preponderante il peso dello stipendio dignitoso dell'ex marito. Ciò in quanto ella poteva ricorre alle lezioni private o provare a trovare collaborazioni con le scuole. (Fonte:PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2012)

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 22 marzo 2012, n. 4571



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria C. - rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 29296-2010 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3717/2009 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2012 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24.01.2008, il Tribunale di Napoli dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il (OMISSIS), da (OMISSIS) e (OMISSIS), imponendo al primo di corrispondere mensilmente a quest'ultima l'assegno di euro 700,00 per il suo mantenimento nonche' il contributo di complessivi euro 1.100,00 per il mantenimento dei due figli delle parti, maggiorenni e conviventi con la madre.

Con sentenza dell'11-24.12.2009, la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame proposto dal (OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado che nel resto veniva confermata, riduceva ad euro 500,00 e ad euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili, gli apporti economici rispettivamente stabiliti dal primo giudice per il mantenimento della (OMISSIS) e dei due figli della coppia, in favore di quest'ultimi disponendo pure che l'appellante, come da sua richiesta, provvedesse al pagamento delle spese mediche e di istruzione, con compensazione delle spese processuali del grado.

La Corte territoriale osservava e riteneva:

che la determinazione del contributo economico per il mantenimento dei due figli delle parti, era in effetti viziata da ultrapetizione, avendo la (OMISSIS) limitato sul punto la sua domanda ad euro 1000,00 mensili che relativamente all'assegno di mantenimento stabilito in favore della (OMISSIS), occorreva rilevare: a) che lo stipendio mensile percepito dal (OMISSIS), quale dirigente medico della Asl n. (OMISSIS) Napoli, risultava essere pari ad euro 2.800,00 mensili, che lo stesso aveva cessato di svolgere attivita' di collaborazione con un centro di dialisi per incompatibilita' con l'incarico da lui espletato presso la struttura pubblica e che non vi era prova che svolgesse attivita' libero professionale di medico b) che sebbene non vi fosse dubbio che alla (OMISSIS), impossidente e priva di alcuna fonte di reddito, spettasse l'assegno di mantenimento, tuttavia il relativo importo, tenuto anche conto della sua capacita' lavorativa, desumibile dalla qualifica di insegnante e dalla possibilita' di dare lezioni private o di collaborare con scuole pubbliche o private, doveva essere contenuto nella misura di euro 500,00 mensili, corrispondente a quanto stabilito per ciascuno dei due figli.

Avverso questa sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo e notificato al (OMISSIS), che ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso la (OMISSIS) denunzia "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia afferente alla qualificazione dell'assegno di divorzio", con riferimento alla riduzione della misura dell'assegno in suo favore.

Il motivo non ha pregio.

L'impugnata pronuncia appare, seppure sinteticamente, congruamente e logicamente argomentata, in aderenza al dettato normativo e con riferimento alla valutazione ponderata e comparata delle situazioni di pertinenza di ciascuna delle due parti, all'emerso ed incontestato attuale reddito mensile del (OMISSIS), all'entita' delle somministrazioni economiche poste a suo carico, senza tralasciare la considerazione delle condizioni personali ed economiche della (OMISSIS), che sebbene risultata priva di mezzi economici, non e' stata plausibilmente ritenuta pure priva per ragioni oggettive di qualsiasi residua capacita' lavorativa lucrativa, essendo anche dotata di specifica qualifica professionale, laddove poi ai fini della quantificazione dell'assegno in argomento, l'omessa assunzione anche del parametro dell'apporto da lei dato alla conduzione familiare, non doveva essere necessariamente considerata (cfr tra le numerose altre e da ultimo, cass. n. 7601 del 2011) e comunque non appare suscettibile di assumere alcun rilievo orientativo decisivo a favore della ricorrente, essendo stato tale criterio da lei solo genericamente richiamato a fronte dell'attuale contesto anche economico puntualmente ed esaurientemente valutato. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Giusti motivi, essenzialmente desunti dalla natura delle questioni controverse e dalle peculiarita' del caso, consigliano la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero le spese del giudizio di legittimita'. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalita' e gli altri dati identificativi delle parti.
 

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