L'ex marito è tenuto a versare un assegno che consenta alla moglie di mantenere lo stesso tenore di vita che aveva in costanza di matrimonio

In tema di attribuzione dell'assegno di divorzio, di cui alla Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 5, modificato dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74, articolo 10, l'impossibilita' di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento per ragioni obiettive costituisce ipotesi non gia' alternativa, ma meramente esplicativa rispetto a quella della mancanza assoluta di tali mezzi, dovendosi, pertanto, trattare di impossibilita' di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento non gia' della mera autosufficienza economica., ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, onde l'accertamento della relativa capacita' lavorativa va compiuto non nella sfera della ipoteticita' o dell'astrattezza, bensi' in quella dell'effettivita' e della concretezza, dovendosi, all'uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto ad ogni fattore economico - sociale, individuale, ambientale, territoriale.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 23 ottobre 2015, n. 21670



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Presidente

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

ORDINANZA

sul ricorso 21904/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1087/2013 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA del 20/09/2013, depositata il 02/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito l'Avvocato (OMISSIS) difensore della controricorrente che si riporta agli atti e chiede il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 17 giugno 2 015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c.:

"Con sentenza in data 2 ottobre 2013, la Corte d'Appello di Brescia, ha parzialmente accolto l'impugnazione proposta dalla signora (OMISSIS) contro la sentenza del Tribunale di Mantova, disponendo che l'ex coniuge, (OMISSIS), versi.. un assegno divorzile di euro 1.000,00 mensile, compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso il sig. (OMISSIS), con atto notificato il 18 settembre 2014, sulla base di due motivi, con cui denuncia violazione e falsa applicazione di varie norme di legge sostanziale (Legge n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, articoli 115 e 116 c.p.c., e articolo 2697 c.c.) nonche' vizi motivazionali.

Il coniuge ha resistito con controricorso.

Il ricorso appare manifestamente infondato, giacche':

a) Con riguardo alla violazione di legge (e connessi vizi motivazionali) commessa in rapporto alla mancata valutazione dell'impossibilita' dell'ex moglie di procurarsi mezzi adeguati per il mantenimento del tenore di vita goduto in pendenza di matrimonio, secondo il principio di diritto gia' espresso da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 13169 del 2004 e succ. confl., in base al quale in tema di attribuzione dell'assegno di divorzio, di cui allaLegge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 5, modificato dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74, articolo 10, l'impossibilita' di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento per ragioni obiettive costituisce ipotesi non gia' alternativa, ma meramente esplicativa rispetto a quella della mancanza assoluta di tali mezzi, dovendosi, pertanto, trattare di impossibilita' di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento non gia' della mera autosufficienza economica., ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, onde l'accertamento della relativa capacita' lavorativa va compiuto non nella sfera della ipoteticita' o dell'astrattezza, bensi' in quella dell'effettivita' e della concretezza, dovendosi, all'uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto ad ogni fattore economico - sociale, individuale, ambientale, territoriale), il ricorrente nulla indica in ordine alle concrete capacita' lavorative o di impiego che la resistente, gia' avanti con l'eta' e gia' occupata (con un reddito che e' stato valutato nella sentenza), potrebbe ricavare per migliorare il suo attuale provento da lavoro, onde possano imputarsi ad essa le conseguenze dell'altrimenti inesigibile prova negativa della possibilita' (cosi' solo astratta ed ipotetica) di procurarsi maggiori mezzi di sostentamento;

b) Con riguardo alla violazione di legge (e connessi vizi motivazionali) emergente dalla mancata valutazione del contributo fornito dalla signora (OMISSIS) con l'apportare i propri redditi, percepiti e conferiti nel budget familiare, per tenere alto il tenore di vita coniugale, in quanto la Corte territoriale ha chiaramente escluso che tali conferimenti, quantomeno nel presente, possano bastare a mantenere quel livello di vita, come ricostruito (attraverso l'esame di analitica documentazione) e qualificato (e neppure contestato dal ricorrente), affermando (a p. 9 della sentenza) che il reddito della (OMISSIS) non consente le spese per vestiario veramente consistenti, per viaggi, cene ed altro che mediamente sono state effettuate nel corso del matrimonio (peraltro essendo passato, il quantum del contributo del coniuge, dai euro 3.000,00 stabilito nell'accordo di separazione ai euro 1.000,00 come assegno divorzile).

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., e articolo 375 c.p.c., n. 5".

Letta la memoria delle due parti.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra;

che le osservazioni critiche contenute nella memoria di parte ricorrente non appaiono idonee a un ripensamento della decisione;

che, infatti, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza di occasioni di lavoro, questa Corte ha gia' affermato che "incombe al marito, in via di eccezione, l'onere di provare che la moglie avrebbe la possibilita' concreta di esercitare un'attivita' lavorativa a lei confacente" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 600 del 1978);

che tale onere non e' stato adempiuto (se non genericamente, e percio' inefficacemente, oltre che in ammissibilmente, nella memoria conclusionale, allegando" una generica capacita' di "interpretariato" della ex moglie, che non si sa neppure di che genere e con quali possibilita' di incrementare quanto la stessa gia' percepisca con il suo attuale lavoro);

che, quanto alla misura dell'assegno, appare del tutto inefficace anche il richiamo al recente arresto della Corte costituzionale (sentenza n. 11 del 2015) ed ai "fattori di moderazione" da applicarsi sul tetto massimo costituito dal parametro economico necessario per assicurare il mantenimento del tenore di vita osservato nel corso del matrimonio, atteso che tali diminuenti, nel caso di specie, sono state ampiamente osservate dalla Corte territoriale che ha preso in considerazione la stessa misura consensualmente stabilita, in sede di separazione personale (pari a euro 2.000,00 mensili), in favore della odierna resistente, per pervenire ad una quantificazione finale di euro 1.000,00 mensili, ottenuta attraverso il computo dei fatti economici di aggravio della condizione personale verificatasi per le due parti, del contributo della moglie ai progressi del marito in costanza di matrimonio, ecc., con una valutazione di merito che si presenta come immune da vizi e percio' insuscettibile di censure in questa sede;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che si liquidano con in dispositivo;

che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, va disposto che siano omessi le generalita' e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento;

che, poiche' il ricorso e' stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e' rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013), che ha aggiunto l'articolo 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;

che, in particolare, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 10, non puo' considerarsi esente dal pagamento del contributo unificato la causa relativa al processo di divorzio in cui si discuta esclusivamente dell'assegno divorzile tra i coniugi, con esclusione di ogni questione relativa ai figli (nella specie, mancanti), non essendo compreso, un tale caso, fra "quelle stabilite "nel menzionato articolo 10, commi 2 e 3, del TU del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali forfettarie e ad accessori di legge. Dispone che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, siano omessi le generalita' e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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