L'inadempimento saltuario (nel caso di specie, 6 mesi su 21) del pagamento dell'assegno non è sufficiente per far condannare l'ex marito per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio

L'inadempimento saltuario (nel caso di specie, 6 mesi su 21) del pagamento dell'assegno non è sufficiente per far condannare l'ex marito per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio. Nel caso di specie, tali inadempienze sono ben compatibili con il tipo di lavoro dell'ex marito, cameriere a tempo, e dunque tali da non configurare, quanto meno sotto il profilo psicologico, quella consapevole e volontaria sottrazione agli obblighi di somministrazione dei mezzi di sussistenza che costituisce il nucleo essenziale del delitto previsto dal c. 2 dell'art. 570 c.p..

Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 28 agosto 2012, n. 33319



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GARRIBBA Tito - Presidente

Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere

Dott. LANZA Luigi - Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere

Dott. APRILE Ercole - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 863/2010 emessa il 20 settembre 2010 dalla Corte d'appello di Messina;

letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Presidente Dott. Tito Garribba;

udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SPINACI Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. (OMISSIS) ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall'articolo 570 c.p., comma 2, n. 2, - per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minorenne dall'(OMISSIS) al(OMISSIS) - e denuncia mancanza e contraddittorieta' della motivazione, censurando che l'affermazione di colpevolezza sia stata fondata sulla testimonianza della moglie, secondo cui egli versava l'assegno di mantenimento soltanto ogni tre o quattro mesi, quando invece i vaglia prodotti dimostravano, salvo rare eccezioni, la regolare effettuazione dei versamenti della somma mensile stabilita dal giudice nel provvedimento di separazione personale dei coniugi. Chiede in subordine che il reato sia dichiarato estinto per prescrizione.

2. Il ricorso e' fondato nei termini di seguito esposti.

La sentenza impugnata desume la prova del delitto contestato dalla testimonianza della moglie dell'imputato, secondo cui lo stesso le dava i soldi necessari per il mantenimento del figlio minorenne "quando se lo ricordava, ogni tre o quatto mesi", testimonianza che - prosegue la sentenza - trova riscontro documentale nella discontinuita' dei versamenti risultanti dai vaglia postali prodotti dalla difesa.

Sennonche', dall'esame dei cennati vaglia, puntualmente elencati nella pagina 3 della sentenza impugnata e lealmente riconosciuti dalla denunciante per ricevuti, risulta che, nel periodo contemplato dall'imputazione (dall'(OMISSIS) 2005), solo sei mensilita' su ventuno non furono pagate. Quindi l'inadempimento non ebbe l'elevata frequenza denunciata, che, ove si fosse realmente verificata, avrebbe senz'altro compromesso il sostentamento del minore al punto da realizzare la fattispecie penale contestata, ma fu invece saltuario, plausibilmente collegato al tipo di lavoro svolto dai soggetto obbligato (cameriere con contratto a tempo), e quindi tale da non configurare, quanto meno sotto il profilo psicologico, quella consapevole e volontaria sottrazione agli obblighi di somministrazione dei mezzi di sussistenza che costituisce il nucleo essenziale del delitto previsto dal secondo comma dell'articolo 570 c.p..

Pertanto la sentenza impugnata, per fa manifesta illogicita' della motivazione che valorizza una testimonianza palesemente contraddetta da risultanze documentali incontrovertibili, dev'essere annullata senza rinvio perche' il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non costituisce reato.

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