L'infedelta' di un coniuge puo' essere rilevante al fine dell'addebitabilita' della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale

L'infedelta' di un coniuge, la quale pur rappresentando una violazione particolarmente grave, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, puo' essere rilevante al fine dell'addebitabilita' della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche, pertanto, qualora risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sull'unita' familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima: come avviene allorquando il giudice accerti la preesistenza di una rottura gia' irrimediabilmente in atto, percio' autonoma ed indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedelta' (Cass. fin da sez. un. 2494/1982, fino alle piu' recenti Cass. n. 15557/2008; Cass. 25618/2007; 13592/2006; 8512/2006).

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 19 luglio 2013, n. 17741



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente

Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8260/2010 proposto da:

(OMISSIS) ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2154/2009 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA del 6.4.09, depositata il 03/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE;

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che si riporta alla relazione scritta.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il consigliere delegato ha depositato, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., la seguente relazione.

"La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 2154 del 2009, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Venezia n. 491 del 2008 con la quale era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), con affidamento alla madre del figlio minore, per quanto qui maggiormente rileva, accoglieva la domanda di addebito riproposta dal coniuge nei confronti della (OMISSIS).

Veniva osservato che non sussistevano elementi per escludere che la comprovata infedelta' della moglie avesse avuto incidenza causale sulla crisi coniugale: in particolare, la (OMISSIS), adducendo l'esistenza di uno stato di tensione correlato a una grave situazione finanziaria, non aveva assolto il relativo onere, in quanto i "potenziali" contrasti dipendenti dalla cattiva gestione delle risorse economiche della famiglia non risultavano idonei, anche dal punto di vista cronologico, a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Per la cassazione di tale decisione la (OMISSIS) propone ricorso, affidato ad unico ed articolato motivo, resistito con controricorso.

Si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, imponendosene il rigetto, in considerazione della manifesta infondatezza.

Il presupposto dell' addebito e' invero rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione d'intollerabilita' della convivenza rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un menage gia' compromesso, ovvero perche', nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico (Cass., n. 8512 del 2006; Cass., n. 25618 del 2007).

La corte territoriale, dando atto della dimostrazione, oltre che della violazione, da parte della ricorrente, del dovere di fedelta', di una "situazione di grave tensione determinata anche dalle difficolta' economiche e dalla crisi delle attivita' societarie dalla coppia", ha escluso che fosse stata fornita la prova di una relazione causale fra quest'ultima e la crisi coniugale, attribuita in maniera preponderante all'adulterio.

Non sussiste, pertanto, la denunciata incongruita' e contraddittorieta' della motivazione, in quanto, a fronte di un giudizio sull'efficienza causale dell'adulterio, con esplicita esclusione, quanto alle questioni attinenti ai rapporti di natura economica, della loro incidenza sulla irreversibilita' della prosecuzione della convivenza, la ricorrente non deduce specifiche argomentazioni circa la natura dei dissidi nati dalla gestione delle societa' (nella sentenza impugnata definiti, per altro, potenziali, e privi di una precisa collocazione cronologica), realizzando una singolare mescolanza fra coniugalis e societatis affectio che non attinge il giudizio di preponderanza causale formulato dalla corte territoriale in merito alla violazione del dovere di fedelta'.

Sotto tale profilo, deve ribadirsi che l'infedelta' di un coniuge, la quale pur rappresentando una violazione particolarmente grave, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, puo' essere rilevante al fine dell'addebitabilita' della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche, pertanto, qualora risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sull'unita' familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima: come avviene allorquando il giudice accerti la preesistenza di una rottura gia' irrimediabilmente in atto, percio' autonoma ed indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedelta' (Cass. fin da sez. un. 2494/1982, fino alle piu' recenti Cass. n. 15557/2008; Cass. 25618/2007; 13592/2006; 8512/2006).

Nel caso di specie la Corte ha in maniera sintetica, ma efficace, escluso che risultasse provato che le questioni di natura economica avessero determinato l'intollerabilita' della prosecuzione della convivenza (rilevandone la mera potenzialita' di determinare gravi contrasti e la dubbia collocazione sul piano cronologico), di talche' l'attribuzione di efficacia causale - se non esclusiva, predominante - al conclamato adulterio risulta giustificata da congrua motivazione".

Il Collegio condivide la relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata alle parti costituite.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimita', liquidate in euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita' delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.

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