L'instaurazione di una convivenza more uxorio non esclude il diritto del comiuge a percepire assegno divorzile nè ad una sua automatica riduzione

La convivenza more uxorio, pur con carattere di stabilità, non dà luogo a un obbligo di mantenimento reciproco fra i conviventi e può anche essere instaurata con persona priva di redditi e patrimonio, cosicché l'incidenza economica di detta convivenza deve essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 14921 del 28 giugno 2007, che ha altrsì precisato di conseguenza i relativi, eventuali benefici economici avendo natura intrinsecamente precaria, debbono ritenersi limitatamente incidenti su quella parte dell'assegno di divorzio che, in relazione alle condizioni economiche dell'avente diritto, è destinata ad assicurargli quelle condizioni minime di autonomia economica giuridicamente garantita che l'articolo 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare e l'articolo 9 della stessa non ha inteso sottrarre al titolare dell'assegno, finché questi non contragga un nuovo matrimonio.

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