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L'instaurazione di una convivenza stabile fa venir meno il diritto allìassegno divorzile
Pubblicata il 16/01/2017
Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 13 dicembre 2016, n. 25528
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Presidente
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
Dott. GENOVESE Antonio - rel. Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16134/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS);
- intimata -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, emessa il 10/04/2015 e depositata il 21/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito l'Avvocato (OMISSIS), per la parte ricorrente, che si riporta agli scritti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c.:
"Con decreto in data 21 aprile 2015, la Corte d'Appello di Bologna, ha respinto il reclamo proposto ex articolo 739 c.p.c., da (OMISSIS), contro la pronuncia del Tribunale di Ferrara, che - a sua volta aveva rigettato il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio con l'ex coniuge, (OMISSIS), stabilendo a carico di costei l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento del figlio (OMISSIS) e, comunque, la soppressione di quello divorzile posto a carico del (OMISSIS) dalla sentenza di divorzio n. 2193 del 2008.
La Corte territoriale ha confermato la decisione di prime cure, sostenendo che: a) la mancanza di autosufficienza economica del figlio era dovuta ad una sua scelta, quella di abbandonare il lavoro per iscriversi ad una scuola privata: legittima ma non comportante la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento; b) la convivenza more uxorio della (OMISSIS) con tale (OMISSIS) sarebbe fatto irrilevante atteso lo stato di disoccupazione del menzionato convivente, incapace di dare sostegno economico alla compagna; c) la situazione reddituale del reclamante era invariata, per sua stessa ammissione.
Avverso la decisione della Corte d'Appello ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), con atto notificato il 18 giugno 2015, sulla base di quattro motivi (violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 9, articoli 132 e 115 c.p.c., articolo 111 Cost., e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia).
La signora (OMISSIS) non ha svolto difese.
Il ricorso, che merita una congiunta trattazione del primo e terzo mezzo di doglianza, appare, in parte qua, manifestamente fondato giacche' il dictum giudiziale oggetto di ricorso e' palese in contrasto con il principio idi diritto enunciato da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 6855 del 2015) e secondo cui L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorche' di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilita' dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicche' il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'articolo 2 Cost., come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalita' dell'individuo e' espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarieta' postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non puo' che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo;
che la seconda doglianza non puo' invece trovare accoglimento risultando la ratio decidendi conforme alla giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, con il principio di diritto secondo cui L'obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest'ultimo, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalita' acquisita (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18974 del 2013);
che, in ogni caso, le ulteriori doglianze (e, particolarmente quella contenuta nel quarto mezzo) sono inammissibili in quanto, il presunto deficit motivazionale non risulta scrutinabile in riferimento ai decreti (come quello oggetto del presente giudizio) pronunciati ai sensi dell'articolo 739 c.p.c., alla stregua del diritto vivente di questa Corte secondo cui Il decreto emesso in camera di consiglio dalla corte d'appello a seguito di reclamo avverso i provvedimenti emanati dal tribunale sull'istanza di revisione delle disposizioni relative alla misura ed alle modalita' dell'assegno, posto precedentemente a carico di uno dei coniugi dalla sentenza che abbia pronunciato sulla separazione, puo' essere impugnato avanti alla Corte di cassazione solo con il ricorso straordinario per violazione di legge, ai sensi dell'articolo 111 Cost., essendo preclusa, dall'articolo 739 c.p.c., comma 3, (in forza dell'effetto estensivo previsto dall'articolo 742 - bis dello stesso codice), la proponibilita' di un ordinario ricorso per cassazione. Ne consegue che il suddetto ricorso straordinario puo' investire la motivazione del provvedimento solo per lamentarne la radicale carenza o la mera apparenza (ravvisabile in presenza di argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi) e non gia' per dedurne eventuali lacune od inadeguatezze, riconducibili all'articolo 360 c.p.c., n. 5. In particolare, il ricorso straordinario per cassazione, nella materia de qua, dev'essere escluso anche quando sia denunciata la difettosa valutazione della prova sull'entita' del fatto nuovo, oggetto della domanda giudiziale, tendente alla modifica delle condizioni della separazione personale, da parte del giudice della vertenza, atteso che anche una tale doglianza si risolve in una censura che, per quanto lacunosa o inadeguata sia la motivazione contenuta nel provvedimento censurato, e' inammissibile in sede di ricorso straordinario per cassazione. (Sez. 1, Sentenza n. 10229 del 2005), principio ch'oggi appare ancor piu' marcato, alla luce dell'interpretazione dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, chiarita di recente dalle SU civili (nella Sentenza n. 8053 del 2014).
In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., e articolo 375 c.p.c., n. 5, apparendo il ricorso - con riferimento ai mezzi sopra precisati - manifestamente fondato".
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche;
che, percio', il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto in relazione ai mezzi primo e terzo, respinti i restanti, con la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d'Appello di Bologna che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della vertenza si atterra' al principio di diritto sopra richiamato.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, respinti i restanti, cassa il decreto impugnato, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione.
Dispone che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, siano omessi le generalita' e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.