L'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori

Alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. Pertanto l'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (artt. 155, comma 2, e 155 quater, comma 2, cc)".

Corte di Cassazione Sezione 6 Civile, Ordinanza del 2 dicembre 2010, n. 24526



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo - Presidente

Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere

Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere

Dott. RORDORF Renato - Consigliere

Dott. SCHIRO' Stefano - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Ma. Ma. , elettivamente domiciliato in Roma, via Ronciglione 3, presso l'avv. GULLOTTA FABIO, che lo rappresenta e difende, insieme con l'avv. Manuela Tirini, del Foro di Bologna, per procura in atti;

- ricorrente -

contro

VA. JU. , elettivamente domiciliata in Roma, via Confalonieri 5, presso l'avv. MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende, insieme con l'avv. Alessandro Redaelli de Zinis, del Foro di Brescia, per procura in atti;

- controricorrente -

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;

- intimato -

avverso il decreto della Corte d'appello di Brescia cron. n. 129, in data 15 ottobre 2009, nel procedimento n. 184/09 V.G.;

udito, per la controricorrente, l'avv. Federica Manzi, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che nulla ha osservato;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2010 dal relatore, cons. Stefano Schiro'.

LA CORTE:

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che e' stata depositata in cancelleria, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

"Il relatore, cons. Stefano Schiro', esaminati gli atti.

Osserva:

1. Va.Ju. , cittadina (OMESSO), - premesso che dalla relazione con il convivente Ma.Ma. il (OMESSO) era nata una figlia e che nel (OMESSO) ella si era allontanata da casa con la figlia stessa a casa dei comportamenti vessatori e violenti del Ma. - chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Brescia l'affidamento esclusivo della figlia con l'obbligo del padre di corrispondere un assegno non inferiore ad euro 750,00 per il concorso nel mantenimento della minore.

Nelle more del giudizio la Va. , si trasferiva in (OMESSO) con la figlia.

Il Ma. adiva il Tribunale di Bucarest per ottenere un provvedimento che ordinasse il rientro immediato della figlia minore in Italia, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori.

Il Tribunale di Bucarest respingeva la domanda e successivamente il Tribunale per i Minorenni di Brescia affidava in via esclusiva la minore al padre con riconoscimento del diritto di visita alla madre.

La Corte di appello di Bucarest, accogliendo il reclamo del Ma. , disponeva il ritorno della minore in Italia nell'abitazione del padre e successivamente la Corte di appello di Brescia, accogliendo il reclamo della Va. disponeva l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre.

2. Il Ma. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, a cui ha resistito con controricorso la Va. .

Il ricorso puo' essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 376, 380 bis e 375 c.p.c., per essere rigettato.

3. L'eccezione di inammissibilita' del ricorso per sua tardivita' e' infondata, perche' la notifica e' stata eseguita il giorno successivo a quello di scadenza, che era festivo.

Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 155 e 155 bis c.c., Legge n. 54 del 2006, articolo 4, comma 2, nonche', omessa, motivazione circa un fatto controverso e decisivo.

La questione posta e' la seguente.

L'"affidamento monogenitoriale" e' un'ipotesi residuale rispetto all'affidamento ad entrambi i genitori, che puo' ricorrere solo in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore l'affidamento condiviso, in particolare in caso di manifesta carenza o inidoneita' educativa di uno dei genitori. La Corte di merito non ha tenuto conto della illecita sottrazione della minore al padre, a cui era affidata in via esclusiva, da parte della madre, che ha trasferito la figlia in (OMESSO), presso la propria famiglia di origine, e che l'obiettiva lontananza tra le residenze dei genitori non puo' costituire ragione di deroga all'affidamento condiviso, se tale lontananza e' stata determinata dal comportamento illecito di uno dei genitori. Una simile condotta costituisce dimostrazione di grave carenza comportamentale nei confronti della figlia, che incide sul giudizio di idoneita' del genitore a prendersi adeguatamente cura delle esigenze della minore.

Il secondo motivo denuncia un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Verte sulla seguente questione. La Corte di merito, dopo aver escluso la realizzabilita' dell'affidamento condiviso sulla base della obiettiva lontananza tra le residenze dei genitori, ha poi scelto quale genitore piu' idoneo al ruolo di unico affidatario la madre, che pure ha dimostrato totale noncuranza nei confronti del diritto della minore a conservare il rapporto con il padre e con il proprio ambiente di vita.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 155 e 155 bis c.c., Legge n. 54 del 2006, articolo 4, comma 2, nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo. Attiene alla seguente questione.

La vicinanza tra le abitazioni dei genitori non costituisce condizione fondamentale per disporre l'affidamento condiviso e che l'obiettiva lontananza delle abitazioni non puo' costituire ragione di deroga all'affidamento bigenitoriale.

4. Il primo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto riguardanti questioni strettamente connesse, sono fondati nei termini qui di seguito precisati.

La Corte di appello, pur avendo rilevato che non sono in discussione le capacita' genitoriali dei due genitori, entrambi adeguati e con un buon rapporto con la figlia minorenne, ha disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, in quanto l'oggettiva distanza esistente tra gli attuali luoghi di rispettiva residenza dei genitori preclude la possibilita' di un affidamento condiviso, tenuto altresi' conto che il preminente superiore interesse della bambina, il suo forte legame con la madre, la necessita' di non turbare la piccola in assenza di valide e reali motivazioni, in realta' inesistenti, inducono a non modificare l'attuale positiva situazione in atto e che il legame della minore con il padre puo' essere garantito con la previsione di adeguate modalita' di visita ed incontro.

5. I motivi sono fondati perche' la decisione impugnata contrasta con il principio di diritto affermato da questa Corte con sentenze 2008/16593 e 2009/26587 e in forza del quale, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli puo' derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovra' essere sorretta da una motivazione non solo piu' in positivo sulla idoneita' del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneita' educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.

Va altresi' affermato l'ulteriore principio di diritto, secondo cui l'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non preclude la possibilita' di un affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalita' della presenza del minore presso ciascun genitore (articolo 155 quater c.c., comma 2).

6. Il secondo motivo e' inammissibile perche' contiene censure che non sono attinenti alla ratio della decisione impugnata e che si fondano su circostanze di fatto difformi da quelle accertate dalla Corte di appello. Questa, con idonea motivazione, ha rilevato che la madre dopo aver abbandonato la casa familiare non e' espatriata subito in (OMESSO), ma si e' rivolta ai Servizi Sociali ben rapportandosi con gli operatori, accettando di prorogare la permanenza nel Centro di assistenza nonostante la oggettiva indigenza in cui si trovava e allontanandosi solo perche' prostrata dalla situazione in atto e dalle ristrettezze economiche, acquisendo in (OMESSO) una stabilita' occupazionale quale impiegata postale e una serena convivenza in casa con la figlia e i propri genitori;

B) osservato che la controricorrente ha depositato memoria sensi dell'articolo 155 quater c.c., comma 2), l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori non e' incompatibile con il mantenimento della collocazione del minore stesso presso l'abitazione della madre, qualora il giudice del merito ritenga tale collocazione meglio rispondente all'interesse di detto minore e alla migliore esplicazione delle modalita' dell'affidamento condiviso, salvaguardati comunque, attraverso la previsione di adeguate modalita' di visita e di incontri periodici, l'esercizio dell'affidamento condiviso anche da parte dell'altro genitore e il legame del minore con tale genitore; ritenuto che, alla stregua delle argomentazioni che precedono, devono essere accolti il primo e il terzo motivo, mentre va dichiarato inammissibile il secondo motivo; che il decreto impugnato deve essere annullato in ordine alle censure accolte e che, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ai fini della disciplina delle modalita' dell'affidamento congiunto, la causa va rimessa ad altro giudice, che si individua nella Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, che si pronuncera' sul reclamo della Va. alla luce di principi di diritto in precedenza enunciati e regolera' anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo e dichiara inammissibile il secondo. Cassa il decreto impugnato in ordine alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione.

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