La casa, acquistata in parte con i soldi della suocera, entra nella comunione legale fra i coniugi

La disciplina della comunione legale e' animata dall'intento di tutelare la famiglia attraverso una specifica protezione della posizione dei coniugi che si manifesta, a norma dell'articolo 177 c.c., comma 1, lettera a), nel regime dell'attribuzione comune degli acquisti compiuti durante il matrimonio. L'equilibrio tra le contrapposte esigenze costituzionali di tutela solidaristica proprie della comunione legale e di tutela della liberta' d'iniziativa economica proprie della circolazione dei beni, poi, e' stato raggiunto, sul piano normativo, grazie alla netta differenza di regime giuridico posta dall'articolo 179 c.c., per i "beni personali" ad uno solo dei coniugi, norma della quale dunque va data una lettura restrittiva, pur nell'ambito degli approdi di giustizia raggiunti dalla giurisprudenza. Anche la donazione indiretta rientra nella previsione di cui all'articolo 179 c.c., comma 1, lettera b), con conseguente esclusione del bene dalla comunione legale dei coniugi (fra le altre, Cass. 5 giugno 2013, n. 14197; 14 dicembre 2000, n. 15778). Tuttavia, se non è provato l'assunto della donazione della somma costituente il prezzo del (la nuda proprieta' del) bene interamente da parte della madre di uno dei coniugi, e risulta invece dimostrato il concorso tra denaro di provenienza di questa (tuttavia irrilevante, nemmeno corrispondente al valore dichiarato per il diritto di usufrutto dalla medesima contestualmente acquistato) e denaro di provenienza di entrambi i coniugi, il bene entra in comunione fra i coniugi.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 28 gennaio 2015, n. 1630



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26097/2012 proposto da:

- (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 931/2011 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 29/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2014 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l'improcedibilita' ed inammissibilita', in subordine rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello dell'Aquila con la sentenza del 29 settembre 2011, respinto l'appello incidentale di (OMISSIS), ha accolto quello principale proposto dalla moglie (OMISSIS) e, in riforma della pronuncia del tribunale di Pescara del 15 ottobre 2004, ha rigettato la domanda del medesimo di accertamento della nuda proprieta' esclusiva di due appartamenti in (OMISSIS), dalla propria madre acquistati ed intestati al (OMISSIS), ma entrati nella comunione dei beni dei coniugi e dei quali solo per uno il giudice di primo grado aveva riconosciuto l'estraneita' al regime patrimoniale legale.

Ha ritenuto la Corte del merito che: a) ove il prezzo di acquisto di un'immobile sia versato per intero da un soggetto che lo intesti ad altri, si opera una donazione indiretta del bene e l'immobile non entra in comunione legale ex articolo 179 c.c., lettera b), come aveva affermato pure il tribunale; b) che, tuttavia, dai documenti in atti risultava, quanto all'immobile di Via (OMISSIS), il pagamento del prezzo di lire 365.000.000 parte con assegni provenienti dal conto corrente bancario cointestato ai coniugi e parte con cessione ai venditori di certificati di deposito al portatore di cui era ignoto l'originario titolare, onde doveva escludersi la donazione da parte della signora (OMISSIS), madre dell'acquirente, restando irrilevante che sul conto comune dei coniugi fossero stati poco prima depositati assegni per oltre lire 300.000.000, in quanto solo in piccola parte riconducibili alla signora (OMISSIS) e di importo non corrispondente al mero valore dell'usufrutto alla stessa riservato (avendo le parti dichiarato in atto come di ugual valore usufrutto e nuda proprieta'); c) che l'immobile di Via (OMISSIS) era stato pagato in parte con assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato a madre e figlio, e in parte con assegni circolari emessi sul medesimo conto, onde tali somme erano di pertinenza di entrambi in quote da presumersi uguali, con conseguente acquisto della nuda proprieta' del bene con denaro esclusivo del (OMISSIS).

Propone ricorso (OMISSIS), affidato a quattro motivi ed illustrato da memoria. Resiste con controricorso l'intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 179 c.c., lettera b), "e di ogni altra norma e principio in materia di esclusione dalla comunione legale tra coniugi dei beni acquisiti da uno dei due coniugi per effetto di donazione/successione", per non avere considerato che i due beni immobili non erano caduti in comunione legale, essendo stati acquistati con denaro proveniente dal t.f.r. e da altri fondi materni (quale donazione indiretta dell'immobile) e dalla successione del proprio padre.

Con il secondo motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 179 c.c., lettera b), e di "ogni altra norma" al riguardo, oltre al vizio di motivazione circa l'individuazione della provenienza dei mezzi finanziari utilizzati per l'acquisto dei due appartamenti, per non avere la corte del merito riscontrato la sussistenza di versamenti provenienti dalla signora (OMISSIS), madre del (OMISSIS), o dal conto corrente del medesimo cointestato con la moglie (OMISSIS), ma di provenienza da vendite di immobili della famiglia di origine del (OMISSIS) in (OMISSIS), il tutto quale asse ereditario della signora (OMISSIS) in favore dell'erede ed unico figlio.

Con il terzo motivo, censura la violazione e falsa applicazione dell'articolo 179 c.c., lettera d), "e di ogni altra norma e principio in materia di esclusione dalla comunione legale tra coniugi dei beni che servono all'esercizio della professione di uno dei coniugi", con riguardo all'appartamento sito in Via (OMISSIS), da sempre destinato a studio medico per l'esercizio della sua professione.

Con il quarto motivo, censura il difetto di motivazione circa l'utilizzo del predetto immobile a studio medico, circostanza mai smentita dalla controparte.

2. - I primi due motivi, da trattare congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono infondati.

2.1. - Occorre premettere che la deduzione di una pluralita' di articoli, o, come nella specie, il generico rinvio ad un plesso non identificato di norme che regolano la materia viola l'articolo366 c.p.c., solo allorche' non permetta di individuare quale sia la norma di diritto violata.

L'indicazione delle norme che si assumono violate, infatti, e' elemento richiesto allo scopo di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell'impugnazione; ne consegue che la mancata indicazione delle disposizioni di legge puo' comportare l'inammissibilita' della singola doglianza solo qualora gli argomenti addotti non consentano di individuare le norme e i principi di diritto di cui si denunci la violazione, restando, viceversa, esso ammissibile ove dal tenore delle censure esposte sia possibile evincere le norme di diritto cui il ricorrente si riferisce (fra le altre, Cass. 16 marzo 2012, n. 4233; 2 luglio 2004, n. 12127; 27 agosto 2003, n. 12549).

Applicando tali consolidati principi al caso dell'indicazione di un nucleo generico di disciplina o di un'intera sezione del codice, occorre concludere sul punto nel senso che il ricorso per cassazione resta ammissibile, anche qualora il ricorrente indichi in modo aspecifico gli articoli di legge che si assumono violati, purche', nel chiedere la cassazione per violazione di norma di diritto, il medesimo esponga compiutamente, come nel caso in esame, con quale regola di diritto la decisione impugnata confligga, spettando poi alla Corte verificare la conformita' della decisione alla norma che avrebbe dovuto esservi applicata.

2.2. La disciplina della comunione legale e' animata dall'intento di tutelare la famiglia attraverso una specifica protezione della posizione dei coniugi che si manifesta, a norma dell'articolo 177 c.c., comma 1, lettera a), nel regime dell'attribuzione comune degli acquisti compiuti durante il matrimonio.

L'equilibrio tra le contrapposte esigenze costituzionali di tutela solidaristica proprie della comunione legale e di tutela della liberta' d'iniziativa economica proprie della circolazione dei beni, poi, e' stato raggiunto, sul piano normativo, grazie alla netta differenza di regime giuridico posta dall'articolo 179 c.c., per i "beni personali" ad uno solo dei coniugi, norma della quale dunque va data una lettura restrittiva, pur nell'ambito degli approdi di giustizia raggiunti dalla giurisprudenza.

La sentenza impugnata ha richiamato il principio, gia' espresso da questa Corte, secondo il quale anche la donazione indiretta rientra nella previsione di cui all'articolo 179 c.c., comma 1, lettera b), con conseguente esclusione del bene dalla comunione legale dei coniugi (fra le altre, Cass. 5 giugno 2013, n. 14197; 14 dicembre 2000, n. 15778).

Essa, dunque, non si e' discostata dal principio, ma ha ritenuto che - in punto di fatto - non fosse provato l'assunto della donazione della somma costituente il prezzo del (la nuda proprieta' del) bene interamente da parte della madre dell'odierno ricorrente, e che risultasse invece dimostrato il concorso tra denaro di provenienza di questa (tuttavia irrilevante, nemmeno corrispondente al valore dichiarato per il diritto di usufrutto dalla medesima contestualmente acquistato) e denaro di provenienza di entrambi i coniugi, con conseguente attrazione dei due acquisti al regime della comunione legale fra i coniugi. Ha, altresi', precisato che entrambi i contratti di acquisto degli immobili menzionano il regime della comunione legale dei beni prescelto dal (OMISSIS), ma senza nulla aggiungere e senza indicare la circostanza che il denaro fosse invece di provenienza della sola madre del medesimo.

Tale argomentazione, coerente con la portata normativa della disposizione applicata, si fonda sulle prove acquisite in corso di causa e su di un ragionamento logico immune da vizi. La corte territoriale, nell'ambito del sindacato di merito che ad essa esclusivamente compete, ha invero ritenuto non raggiunta la prova circa la dedotta erogazione dalla madre al figlio di una somma di denaro specificamente per l'acquisto dei due immobili, onde l'inapplicabilita' dell'invocato regime dell'articolo179 c.c., lettera b), in mancanza di dimostrazione del collegamento tra il negozio-mezzo con l'arricchimento di uno dei coniugi per lo spirito di liberalita'.

A fronte delle complessive risultanze probatorie, sulle quali questa Corte non ha sindacato alcuno, e che non sono inficiate sotto il profilo della carenza di motivazione, i motivi devono pertanto essere disattesi.

3. - Il terzo ed il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente, perche' censurano l'inclusione nella comunione legale dell'appartamento sito in Via (OMISSIS), sebbene secondo il ricorrente fosse stato destinato a studio medico per l'esercizio della sua professione medica, dunque da ricondurre alla fattispecie dell'articolo 179, lettera d).

Essi sono inammissibili, in quanto immutano l'oggetto della controversia, denunziando la violazione della diversa disposizione e, in tal modo, prospettando inammissibilmente un nuovo titolo di bene personale, inizialmente dedotto unicamente sotto il profilo dell'articolo 179, lettera b).

4. - Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori, come per legge.
 

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