La casa coniugale deve essere assegnata alla alla madre convivente con la figlia maggiorenne studentessa fuori sede

L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge piu' debole ed e' espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli. La scelta cui il giudice è chiamato non puo' prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione :suddetta scelta, inoltre, neppure puo' essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico; l'assegnazione della casa familiare in conclusione e' "uno strumento di protezione della prole e non puo' conseguire altre e diverse finalita'

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25604

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