La Cassazione ha dettato i criteri da applicare per la ripartizione della pensione di reversibilità tra ex coniuge e superstite

La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale 4 novembre 1999 n. 419), ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all’entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge e alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze matrimoniali: elementi questi che non possono essere pretermessi per il solo fatto che sugli stessi non si sia aperto alcun contraddittorio. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10669/2007.

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