La determinazione dell’assegno divorzile ha come presupposto la verifica dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente

La determinazione dell'assegno divorzile va effettuata verificando, da un lato, l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (computando nei redditi di questa anche l'assegno di "reversibilita'" a lei attribuito dalla Cassa del notariato, alle condizioni dette), tenendo conto, dall'altro lato, che, ai sensi della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 5, l'accertamento del diritto all'emolumento "deve essere effettuato non limitandosi a prendere in esame le condizioni economiche del coniuge richiedente, essendo necessario mettere a confronto le rispettive potenzialita' economiche, intese non solo come disponibilita' attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore, raffrontandole con lo stile di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16598 del 2013);

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 23 ottobre 2015, n. 21669



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Presidente

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

ORDINANZA

sul ricorso 18714/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

sul ricorso 19987/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrenti -

e contro

PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 123/2014 della CORTE D'APPELLO di TORINO del 27/11/2013, depositata il 21/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito l'Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con riferimento alla causa n. 18714 del 2014, il consigliere designato ha depositato, in data 12 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c.:

"Con sentenza in data 21 gennaio 2014, la Corte d'Appello di Torino, respinta la richiesta di corresponsione dell'assegno divorzile in favore della sig.ra (OMISSIS), ha parzialmente accolto l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo e rideterminato l'importo dell'assegno mensile che (OMISSIS) deve corrispondere in favore dei figli propri e della (OMISSIS), con compensazione delle spese processuali.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso il sig. (OMISSIS), con atto notificato il 18 luglio 2014, sulla base di due motivi, con cui denuncia:

a) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che e' stato oggetto di discussione tra le parti.

b) Violazione di legge (Legge n. 898 del 1970, articolo 6, in rif. all'articolo 147 c.c., e all'articolo 148 c.c., anche in relaz. All'articolo 2697 c.c.;

Il coniuge ha resistito con controricorso osservando che il ricorso in oggetto si converte in ricorso incidentale condizionato verso la medesima sentenza. Il ricorso, come osservato dalla controricorrente, ancorche' proposto con atto a se' stante, si converte in ricorso incidentale, la cui ammissibilita' e' condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti piu' venti), risultante dal combinato disposto degli articoli 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi (Sez. L, Sentenza n. 5695 del 2015): cio' che nella specie e' stato assicurato.

Esso, comunque, con l'esame congiunto dei due mezzi, appare complessivamente infondato.

Con essi si lamenta la mancata esclusione dell'assegno di mantenimento dei figli, posto a carico di un notaio destituito dal proprio incarico professionale e attualmente esercente la professione legale. La Corte ha confermato l'obbligo di mantenimento dei due figli (studenti universitari e maggiorenni, percio' non ancora indipendenti sul piano economico e conviventi con la madre), in ragione del complessivo patrimonio posseduto dall'ex notaio (OMISSIS) e dal fatto che costui, in aggiunta, ha cominciato a svolgere l'attivita' legale (sia pure ancora nel ruolo di praticante).

Di cio' si duole il ricorrente che, da un lato, lamenta il mantenimento dell'obbligo nei confronti dei figli, per di piu' posto solo a suo carico, e dall'altro sostiene che la condizione economica del coniuge si e' avvantaggiata rispetto alla propria.

Il primo profilo di doglianza (vizio motivazionale) non appare meritevole di accoglimento in quanto il giudice di merito ha sufficientemente motivato in ordine al possesso di una adeguata capacita' patrimoniale dell'ex notaio rispetto all'impegno posto a suo carico, anche se - in ragione della riduzione dei suoi introiti - egli e' stato esentato dalla contribuzione in favore del coniuge.

Nel caso in esame, l'adeguatezza del reddito del ricorrente ha formato oggetto di un accertamento giudiziale espresso in una motivazione che non solo non e' apparente, ma concreta e sussistente, non censurabile, in quanto immune da vizi logico-giuridici. Per le stesse ragioni appare manifestamente infondata la denuncia dell'ipotetica violazione di legge. Del resto, quanto ai timori del futuro, non occorre che questa Corte richiami ai contendenti il principio (Sez. 1, Sentenza n. 18 del 2011) di revisione dell'assegno divorzile, ove si accerti una sopravvenuta e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, secondo una valutazione comparativa idonea ad integrare i giustificati motivi di cui alla Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 9. In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale, previa riunione con il ricorso n. 19987/14, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., e articolo 375 c.p.c., n. 5".

Ritenuto altresi' che, con riferimento alla causa n. 19987 del 2014 il consigliere designato ha depositato, in data 22 maggio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c.:

"Con sentenza in data 21 gennaio 2014, la Corte d'Appello di Torino, respinta la richiesta di corresponsione dell'assegno divorzile in favore della sig.ra (OMISSIS), ha parzialmente accolto l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo e rideterminato l'importo dell'assegno mensile che (OMISSIS) deve corrispondere in favore dei figli propri e della (OMISSIS), con compensazione delle spese processuali.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso la sig.ra (OMISSIS), con atto notificato il 15 luglio 2014, sulla base di due motivi, con cui denuncia:

a) Nullita' di un capo della sentenza per mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 1, e articolo 156 c.p.c., comma 2);

b) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Il coniuge ha resistito con controricorso. Il ricorso, con l'esame congiunto dei due mezzi, appare complessivamente infondato.

Con essi si lamenta la mancata determinazione dell'assegno divorzile richiesto a carico dell'ex coniuge, un notaio destituito dal proprio incarico professionale.

La Corte ha escluso tale richiesta in ragione del fatto che, in uno con la perdita del lavoro da parte del (OMISSIS) e quindi con la scomparsa delle sue entrate, la Cassa di previdenza del Notariato aveva disposto, a termini di regolamento, la corresponsione della pensione di reversibilita' (pari a circa 2.700,00 euro mensili), corrispondenti alla misura del 70% dell'intero, al coniuge divorziato del notaio destituito, "e finche' tale".

Di cio' si duole la ricorrente che, da un lato, lamenta l'esclusione dell'obbligo a carico dell'ex coniuge, in se' e per se', e dall'altro paventa la perdita dell'emolumento se e quando dovesse perdere la qualita' di coniuge divorziato.

Il secondo profilo di doglianza appare manifestamente infondato, avendo questa Corte, di recente (Sez. 1, Sentenza n. 6855 del 2015), escluso la permanenza del diritto di credito finanche con la creazione di una famiglia di fatto ("L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorche' di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilita' dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicche' il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso").

Il primo profilo, del pari, non appare meritevole di accoglimento in quanto il giudice di merito ha sufficientemente motivato in ordine al difetto dei presupposti per l'attribuzione di un ulteriore contributo da parte del coniuge divorziato, che attraverso la stabile erogazione della Cassa di previdenza (la reversione della pensione dell'ex coniuge, destituito) si e' munito di un proprio reddito, mentre di contro - proprio in ragione della perdita di quelle fonti si e' improvvisamente ed irreversibilmente impoverito il reddito dell'ex coniuge. Infatti, se di norma vale in senso distributivo positivo il principio secondo cui "l'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato alla stregua della verifica dell'adeguatezza o meno dei mezzi del coniuge richiedente alla conservazione del tenore di vita precedente nonche' della impossibilita' di procurarseli per ragioni obiettive." (Sez. 1, Sentenza n. 24496 del 2006), e' ben possibile che esso valga anche in senso opposto, ossia negativo, ove si determini una situazione eccezionalmente privativa di quelle fonti reddituali e dell'impossibilita' conseguente di assicurare il tenore di vita precedente o che sarebbe stato presumibilmente proseguito in caso di continuazione della stessa attivita' professionale quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di normali aspettative maturate nel corso del rapporto matrimoniale (riferimento a Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11686 del 2013).

Nel caso in esame, l'adeguatezza del reddito sopraggiunto al coniuge ricorrente ha formato oggetto di un accertamento giudiziale espresso in una motivazione che non solo non e' apparente, ma concreta e sussistente, non censurabile, in quanto immune da vizi logico-giuridici.

Del resto, quanto ai timori del futuro, non occorre che questa Corte richiami ai contendenti il principio (Sez. 1, Sentenza n. 18 del 2011) di revisione dell'assegno divorzile, ove si accerti una sopravvenuta e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, secondo una valutazione comparativa idonea ad integrare i giustificati motivi di cui alla Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 9. In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., e articolo 375 c.p.c., n. 5".

Considerato che le cause devono essere riunite, in quanto i ricorsi sono stati proposti avverso la medesima sentenza;

che il ricorso iscritto con il n. 18714 del 2014, come osservato dalla controricorrente, ancorche' proposto con atto a se' stante, si e' convertito in ricorso incidentale, la cui ammissibilita' e' condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti piu' venti), risultante dal combinato disposto degli articoli 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi (Sez. L, Sentenza n. 5695 del 2015): cio' che nella specie e' stato assicurato;

che il ricorso principale, ossia quello iscritto con il n. 19987 del 2014, in adesione alla memoria di parte ricorrente, deve essere accolto;

che, infatti, il Collegio rileva che la Corte territoriale non ha correttamente interpretato il regolamento della Cassa di previdenza del Notariato, laddove e' stabilito (all'articolo 23) che, ove la Cassa non riconosca al notaio destituito il diritto alla pensione, Essa la liquida "come se il Notaio fosse deceduto, unicamente al coniuge o ai figli"; che tale provvidenza, peraltro, e' stata riconosciuta al coniuge, con un provvedimento amministrativo, deliberato in data 15 dicembre 2011, dal suo Comitato esecutivo, con cui si e' attribuito il beneficio alla signora (OMISSIS), "nella sua qualita' di coniuge divorziato titolare di assegno Legge n. 898 del 1970, ex articolo 5, e finche' tale";

che una tale provvidenza concessa dall'ente previdenziale, a cui pure ha contribuito il notaio destituito attraverso i propri versamenti nel corso dell'attivita' lavorativa, costituisce una "misura solidaristica e perequatrice rispetto al provvedimento negativo deliberato nei suoi riguardi;

che, peraltro, tale misura sembra essere attribuita (secondo la menzionata deliberazione del C.E. della Cassa) solo fino a quando la beneficiaria cumulera' la duplice qualita' sopra indicata e cioe', fino a che conservera' la posizione di "coniuge divorziato" e quella di "titolare di assegno Legge n. 898 del 1970, ex articolo 5", perdendolo in caso di caduta di uno solo dei due richiamati presupposti (ad es. contraendo un nuovo matrimonio, ovvero costituendo una nuova famiglia di fatto - cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6855 del 2015 - oppure reperendo, aliunde, risorse idonee al suo mantenimento);

che, di conseguenza, un tale assegno non puo' considerarsi come sostitutivo di quello che la legge pone a carico del coniuge titolare di maggiori risorse economico-patrimoniali, ai sensi della Legge n. 898 del 1970, articolo 5, verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11686 del 2013); che, ovviamente, la determinazione dell'assegno divorzile va effettuata verificando, da un lato, l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (e, quindi, nel nostro caso, computando nei redditi di questa anche l'assegno di "reversibilita'" a lei attribuito dalla Cassa del notariato, alle condizioni dette), tenendo conto, dall'altro lato, che, ai sensi della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 5, l'accertamento del diritto all'emolumento "deve essere effettuato non limitandosi a prendere in esame le condizioni economiche del coniuge richiedente, essendo necessario mettere a confronto le rispettive potenzialita' economiche, intese non solo come disponibilita' attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore, raffrontandole con lo stile di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16598 del 2013);

che, pertanto, il ricorso principale deve essere accolto in ossequio alle considerazioni sopra svolte ed al menzionato principio di diritto;

che la sentenza di appello deve essere cassata in parte qua con rinvio della causa, per il suo nuovo esame, alla Corte territoriale che, in diversa composizione, decidera' anche delle spese dell'odierno giudizio;

che, invece, il ricorso incidentale, con il quale si lamenta la mancata esclusione dell'assegno di mantenimento dei figli, posto a carico di un notaio destituito dal proprio incarico professionale e attualmente esercente la professione legale, deve essere disatteso, giusta quanto riportato nella relazione del Consigliere relatore, che il Collegio condivide e fa propria;

che le spese di questo giudizio, in quanto svoltosi dalle stesse parti, vanno liquidate, all'esito della definizione del ricorso principale, da parte della Corte territoriale, in sede di rinvio;

che, infine, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, va disposto che siano omessi le generalita' e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi,accoglie il principale, respinge l'incidentale, cassa la sentenza impugnata in ordine al ricorso accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione.

Dispone che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, siano omessi le generalita' e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

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