La dimostrazione del mutamento in melius delle condizioni economiche dell'avente diritto puo' essere data dall'onerato con ogni mezzo di prova

La dimostrazione del mutamento in melius delle condizioni economiche dell'avente diritto puo' essere data dall'onerato con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto con riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la quale il titolare dell'assegno convive, i quali possono fare presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, che dalla convivenza "more uxorio" il titolare dell'assegno tragga benefici economici idonei a giustificare la revisione dell'assegno. Benefici che, tuttavia, avendo natura intrinsecamente precaria, debbono ritenersi limitatamente incidenti su quella parte dell'assegno di divorzio che, in relazione alle condizioni economiche dell'avente diritto, sono destinati ad assicurargli quelle condizioni minime di autonomia economica, giuridicamente garantita, che l'articolo 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare e l'articolo 9 della stessa legge non ha inteso sottrarre al titolare dell'assegno, finche' questi non contragga un nuovo matrimonio.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 21 novembre 2014, n. 24832



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, per mandato a margine del ricorso, dall'avv. (OMISSIS) che indica per le comunicazioni relative al processo il fax n. (OMISSIS);

- ricorrente -

nei confronti di:

(OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 296/13 della Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, emessa il 7 giugno 2013 e depositata il 20 giugno 2013, n. 553/2012 R.G..

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 3 agosto 2014 e' stata depositata relazione ex articolo 380 bis c.p.c. che qui si riporta:

1. Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1727/2012, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (OMISSIS) e (OMISSIS) e ha respinto la richiesta della (OMISSIS) di un assegno di mantenimento a carico del (OMISSIS). Ha ritenuto rilevanti, ai fini dell'esclusione dell'assegno, le circostanze dello stato di disoccupazione del (OMISSIS), della costituzione di una nuova famiglia da cui sono nate due figlie, dell'obbligo contributivo a favore della figlia (OMISSIS), nata dal matrimonio con la (OMISSIS), nella misura di 250 euro mensili. Per altro verso ha rilevato l'assenza di una prova attestante un tenore di vita superiore a quello presumibilmente modesto goduto dai coniugi sulla base del solo reddito di 1.400 euro mensili percepito dal (OMISSIS) e la possibilita' per la (OMISSIS) di beneficiare della convivenza intrapresa con un nuovo compagno.

2. La Corte di appello di Lecce ha respinto l'appello di (OMISSIS) e l'ha condannata al pagamento delle spese del giudizio.

3. Ricorre per cassazione la (OMISSIS) deducendo: a) violazione e falsa applicazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6; b) violazione e falsa applicazione della Legge n. 74 del 1987, articolo 10, commi 1 e 2; c) violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c..

4. Non svolge difese (OMISSIS).

Ritenuto che:

5. Il ricorso e' in parte inammissibile e in parte infondato. La deduzione nei primi due motivi di ricorso di violazioni della legge sul divorzio non si accompagna a un riferimento concreto alla decisione impugnata atteso che: non e' stata affatto negata dalla Corte di appello di Lecce la natura assistenziale dell'assegno di mantenimento ne' e' stato omesso o negato il riferimento al tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio che, come si e' detto, e' stato ritenuto modesto in assenza di una prova idonea a smentire tale presunzione basata sui redditi goduti dai coniugi nel corso del matrimonio.

6. Quanto alla rilevanza della convivenza more uxorio instaurata dalla (OMISSIS), se e' vero che tale circostanza non determina alcun effetto automatico che possa indurre a revocare o ridurre l'assegno di mantenimento, dovendosi provare da parte dell'obbligato all'assegno un miglioramento delle condizioni di vita del beneficiario o quanto meno dei risparmi di spesa derivatigli dalla nuova convivenza, e' anche vero che la dimostrazione del mutamento in melius delle condizioni economiche dell'avente diritto puo' essere data dall'onerato con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto con riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la quale il titolare dell'assegno convive, i quali possono fare presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, che dalla convivenza "more uxorio" il titolare dell'assegno tragga benefici economici idonei a giustificare la revisione dell'assegno. Benefici che, tuttavia, avendo natura intrinsecamente precaria, debbono ritenersi limitatamente incidenti su quella parte dell'assegno di divorzio che, in relazione alle condizioni economiche dell'avente diritto, sono destinati ad assicurargli quelle condizioni minime di autonomia economica, giuridicamente garantita, che l'articolo 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare e l'articolo 9 della stessa legge non ha inteso sottrarre al titolare dell'assegno, finche' questi non contragga un nuovo matrimonio (cfr. Cass. civ. sez. 1 n. 12557 dell'8 luglio 2004).

7. Va peraltro rilevato che, nella specie, la Corte di appello ha dato rilievo primario alle attuali condizioni economiche del (OMISSIS) che non sono state ritenute tali da poter essere gravate di un ulteriore onere di mantenimento.

8. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verra' condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.

La Corte condivide tale relazione e pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalita' ed atti identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'articolo 13, comma 1 bis.
 

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