La ex moglie che percepisce l’assegno di invalidità non perde il diritto al mantenimento

La ex moglie che percepisce l’assegno di invalidità non perde il diritto al mantenimento. Occorre sempre verificare se la sua condizione fisica ed economica sia tale da consentirle di mantenere un tenore di vita simile a quello goduto manente matrimonio o meno. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 4 maggio 2009, n. 10221)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere

Dott. PANZANI Luciano - Consigliere

Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 223 e 4166 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2006, proposti da:

GA. PA. , elettivamente domiciliata in Roma, alla Via dei Gracchi n. 39, nello studio dell'avv. Franca Umbro, presso l'avv. Montevecchi Danilo, che la rappresenta e difende, per procura a margine del mettere le generalita' e gli lui dati identificativi discorso.

- ricorrente principale -

contro

AD. AN. , elettivamente domiciliato in Roma, alla Via dei Gracchi n. 137, nello studio degli avv.ti Altomonte, Barbato e Montefiori, presso l'avv. Cattani Paola che lo rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale.

- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonche'

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, sez. 1 civ., n. 101, del 13 maggio - 9 agosto 2005, notificata il 26 ottobre 2005;

Udita, all'udienza del 17 marzo 2009, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte;

Udito il P.M. dr. MARTONE Antonio, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, l'assorbimento del secondo e il rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza non definitiva del 22 dicembre 2001, il Tribunale di Ravenna pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio di Ad.An. e Ga.Pa. e con altra pronuncia, definitiva, del 12 gennaio 2005 - poneva a carico dell' Ad. un assegno divorzile mensile di euro 180,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, condannandolo pure alle spese di causa.

Contro tale pronuncia proponeva appello in via principale l' Ad. , che chiedeva di negare tale assegno, e in via incidentale la Ga. , per domandare che la decorrenza di detto assegno fosse fissata dalla data della sua domanda e per chiedere che lo stesso fosse aumentato.

Con sentenza del 9 agosto 2005, la Corte d'appello di Bologna ha accolto il gravame dell' Ad. , che aveva rilevato la circostanza che la Ga. gia' nel (OMESSO), durante il matrimonio, aveva visto riconosciuta la pensione d'invalidita' per la perdita del 75% della sua capacita' lavorativa, sostanzialmente confermata dal c.t.u. nominato in primo grado, per cui mancava la prova di un peggioramento della salute di lei.

La donna, con la sottoscrizione del verbale di separazione consensuale del (OMESSO), nulla aveva chiesto a suo favore come mantenimento ed aveva poi espressamente affermato, in un interrogatorio formale in sede di divorzio, di avere svolto lavori stagionali in agricoltura che le avevano consentito di integrare i propri redditi e di non chiedere nulla all' Ad. ; per tale condizione economica della Ga. , rimasta immutata alla stessa doveva negarsi l'assegno erroneamente riconosciuto dal tribunale.

La Corte d'appello ha accolto il gravame principale dell' Ad. , rilevando che i coniugi, sposati dal (OMESSO) e con due figli maggiorenni, avevano con la separazione stabilito che la casa familiare rimanesse al marito, dichiarandosi autosufficienti economicamente.

Poiche' l'assegno di divorzio era stato concesso dal Tribunale di Ravenna alla Ga. , che la relazione del c.t.u. nominato in primo grado aveva ritenuto come del tutto incapace di lavorare, l'appellante principale aveva fatto rilevare che tale stato d'infermita' era anteriore alla separazione e risaliva al (OMESSO), anno successivamente al quale la controparte si era dichiarata, in sede di separazione nel (OMESSO), autosufficiente, nulla richiedendo per il mantenimento.

Per ottenere l'assegno di divorzio, la Ga. avrebbe dovuto dare prova del peggioramento delle sue condizioni economiche o di salute al momento della decisione rispetto alla data dell'omologazione della separazione, che giustificasse detto contributo a carico dell' Ad. ; in difetto di tale prova, la sentenza di primo grado doveva essere riformata, in accoglimento del gravame dell' Ad. , e la domanda di assegno divorzile della Ga. doveva essere rigettata, ponendosi le spese della causa di secondo grado a carico di questa, restando ferma, per la soccombenza, la disciplina delle spese di primo grado, poste a carico dell'appellante in via principale.

L'accoglimento del gravame principale ha comportato il rigetto di quello incidentale, non sussistendo questione di decorrenza o di misura dell'assegno, del quale si era negato il diritto alla corresponsione in favore della Ga. , che aveva incidentalmente impugnato la sentenza del tribunale.

Per la cassazione di tale sentenza, notificata alla Ga. il 26 ottobre 2005, tale parte ha proposto ricorso di due motivi, notificato il 19 dicembre 2005, e illustrato da memoria; l' Ad. si e' difeso con controricorso e ricorso incidentale con un unico motivo, notificato il 26 gennaio 2006.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Anzitutto vanno riuniti i due procedimenti sorti dai distinti ricorsi delle parti avverso la medesima sentenza della Corte d'appello di Bologna, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c..

1.2. Sempre in via preliminare, deve rigettarsi la eccezione d'inammissibilita' del ricorso, per mancanza in esso della esposizione sommaria dei fatti (articolo 366 n. 3 c.p.c.), esposizione che invece risulta chiara dall'insieme dell'impugnazione e dai singoli motivi in cui la stessa si articola.

Nella premessa del ricorso e' infatti riportata la ratio decidendi della sentenza del Tribunale di Ravenna, che aveva riconosciuto l'assegno divorzile di euro 180,00 al mese rivalutabili in favore della ricorrente, dando atto dell'assoluta incapacita' ad alcun tipo di attivita' lavorativa della donna, emersa dall'indagine del c.t.u. nominato in primo grado (e comparando i redditi dell' Ad. , con uno stipendio mensile, all'epoca, di circa lire 1.600.000 al mese, con quelli della pensione d'invalidita' della Ga. , di sole lire 411.000 mensili. In ognuno dei due motivi di ricorso si censura la sentenza d'appello, denunciandosene l'omessa motivazione su fatti controversi decisivi e riportati in essi, cosi' come sono richiamate le circostanze di fatto sulle quali, in secondo grado, si e' accolto il gravame dell' Ad. e respinto quello della Ga. , consentendo a questa Corte, con il solo esame della impugnazione in rapporto ai dedotti vizi motivazionali della sentenza della corte di merito e ai fatti dei quali l'esame e'

mancante, o insufficiente o illogico; una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia.

La esposizione tali fatti, puntualmente riportati,

come poi sara' precisato nei due motivi del ricorso principale e oggetto della causa di merito, consente di dedurre da essi tutti gli elementi necessari alla valutazione, chiesta al giudice di legittimita', della motivazione della pronuncia oggetto di ricorso, sia per la parte in cui accoglie l'appello principale che per quella nella quale rigetta il gravame incidentale.

Quindi il ricorso e' ammissibile potendosi rilevare dal tenore complessivo dell'impugnazione la esposizione sommaria dei fatti di causa, di cui all'articolo 366 c.p.c., n. 3 (cfr. in tal senso, Cass. 12 giugno 2008 n. 15808, 24 luglio 2007 n. 16135, 31 gennaio 2007 n. 2097, tra altre).

2.1. Con il primo motivo di ricorso principale, la Ga. deduce omessa motivazione della sentenza sul punto del peggioramento delle condizioni economiche e di salute di lei, che ha provocato la riforma in suo danno della decisione di primo grado e la negazione dell'assegno di divorzio a carico dell' Ad. in sede di appello, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La Corte bolognese, a pag. 6 della sentenza, afferma che in primo grado era stato riconosciuto l'assegno in base alla relazione della c.t.u., che aveva accertato la inidoneita' al lavoro della ricorrente sin dal (OMESSO), cioe' prima della separazione tra i coniugi (che e' del (OMESSO), nel corso della quale ella aveva dichiarato la propria autosufficienza economica, nulla chiedendo al marito a titolo di contributo per il suo mantenimento. Nel corso del primo grado della causa di divorzio la Ga. aveva anche ammesso di aver lavorato saltuariamente e dopo la separazione, in campagna, nonostante la invalidita' da cui era colpita, in sede di interrogatorio formale da lei reso nel (OMESSO). Erroneamente non si e' tenuto conto, dai giudici d'appello, della sequenza cronologica dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata; la c.t.u. dr.ssa Ta. , nominata in primo grado dal tribunale, aveva riconosciuto un'invalidita' civile della Ga. maggiore di quella con riduzione del 75% della capacita' lavorativa rilevata nel (OMESSO), concludendo nel senso che, alla data del deposito della relazione, cioe' al (OMESSO), la ricorrente non era "assolutamente in grado di svolgere alcuna attivita' di tipo lavorativo, non potendo garantire la continuita' di eventuali prestazioni ne' svolgere attivita' che richiedono il minimo sforzo. L'attitudine lavorativa della signora Ga. in relazione alle patologie esistenti e' quindi pressoche' inesistente". Dalla citata relazione era risultato quindi un palese peggioramento delle condizioni di salute della donna all'epoca dell'esame da parte del c.t.u. rispetto a quella di riconoscimento dell'invalidita' di lei ((OMESSO)), situazione peggiore che erroneamente la corte afferma nella decisione oggetto di ricorso non essere stata provata in appello, non richiamando le conclusioni dell'ausiliare, ne' motivando assolutamente in ordine alle ragioni per le quali alle stesse non si e' dato alcun rilievo in secondo grado.

In rapporto alla ammissione della Ga. , contenuta nell'interrogatorio formale reso nell'(OMESSO), di avere svolto lavori agricoli stagionali, la donna ha ammesso di averli espletati dopo la separazione, dichiarando contestualmente il peggioramento del suo stato di salute, che poteva essere compatibile con mansioni piu' leggere nell'ambito dei lavori agricoli, come il cucinare per il personale che presta la sua opera nei campi.

Nulla afferma la sentenza in ordine ai tempi in cui tali lavori stagionali furono svolti e se essi erano ancora in corso e attuali al momento della decisione, pur essendo tale ipotesi in contrasto con le conclusioni del c.t.u., cosi' confondendo sui tempi di tali prestazioni lavorative e sulla loro incidenza per ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile.

In ordine all'ammissione della Ga. , nella separazione personale del (OMESSO), d'una autosufficienza economica, la stessa si fondava, secondo la ricorrente, sulla sua convivenza con il figlio, che lavorava e provvedeva pure alla madre, come e' provato dalle dichiarazione dei redditi di quest'ultimo prodotte in causa, dalle quali la donna risultava a carico di lui fino al (OMESSO) e non piu' negli anni successivi, per effetto del matrimonio del dichiarante.

A seguito del matrimonio del figlio convivente con lei fino al (OMESSO), la Ga. aveva perso il sostegno economico di lui e quindi solo da quell'anno aveva chiesto al marito un aiuto per il mantenimento di lei; su tale punto decisivo, manca ogni motivazione della Corte territoriale, la quale omette ogni valutazione sul peggioramento delle condizioni fisiche ed economiche della ricorrente, senza precisare le ragioni per cui i fatti allegati e provati che precedono non avrebbero inciso negativamente nel tempo sulla situazione della donna, che da una percentuale del 75% di invalidita' era passata alla "pressoche' inesistente capacita' lavorativa" di cui alla relazione dell'ausiliare nominato dal Tribunale e aveva quindi diritto ad una integrazione a sostegno della sua situazione economica. Replica il controricorrente che, dalla relazione della c.t.u., non emerge l'aggravamento delle condizioni di salute della Ga. dopo il (OMESSO), avendo la donna ammesso di avere svolto, anche successivamente alla separazione, lavori stagionali in campagna, cosi' confermando una proporzionale sua capacita' lavorativa.

In ordine poi alla convivenza con il figlio, l' Ad. replica che in primo grado non vi era stato cenno alcuno a tale circostanza per riconoscere l'assegno e quindi che ad essa non poteva darsi rilievo neppure in appello.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, si deduce la omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine al rigetto dell'appello incidentale della Ga. , che aveva chiesto un aumento dell'assegno divorzile in suo favore, sul presupposto del mancato riconoscimento del suo diritto all'assegno per cui era stato accolto il gravame dell' Ad. , ritenendosi quindi ingiustificata ogni istanza della ricorrente.

Vi e' una omessa motivazione dalla Corte su tale punto fondamentale per la mancata comparazione delle condizioni reddituali delle due parti, operata invece dal tribunale, per riconoscere il diritto all'assegno, escludendosi quindi il dovuto rilievo alle palesi divergenze reddituali tra gli ex coniugi, certamente in rilevante favore per l' Ad. .

Questi, nel controricorso, afferma che l'accoglimento del suo gravame, con la negazione di ogni assegno a suo carico, non poteva che determinare il rigetto dell'appello incidentale della Ga. .

3. Con il ricorso incidentale l' Ad. lamenta la mancata statuizione della Corte d'appello sulle spese di primo grado, non avendo la sentenza impugnata, che ha radicalmente modificato la pronuncia del tribunale deciso di condannare alle spese del primo grado la donna, la cui domanda di assegno era stata respinta.

4.1. Ritiene la Corte che, sul piano logico, debba in primo luogo esaminarsi il secondo motivo del ricorso principale, che censura l'avversa decisione per avere immotivatamente ritenuto "non giustificata" la richiesta della Ga. dell'assegno senza tenere conto delle condizioni economiche delle parti come modificatesi nel tempo, dalla separazione alla sentenza di divorzio.

La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto il diritto all'assegno per la donna non esistente per la mancata prova dalla Ga. del peggioramento delle condizioni di salute di lei,e non in rapporto alla comparazione del tenore di vita che ella aveva nella vita comune con il controricorrente "che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione della convivenza con lui e quello che l'istante avrebbe potuto mantenere dopo il divorzio" (Cass. 28 febbraio 2007 n. 4764).

Tale raffronto, che logicamente puo' farsi in base alle condizioni di vita della famiglia desunte dall'ammontare complessivo dei redditi delle parti durante la vita comune (Cass. 12 luglio 2007 n. 15610) e rapportandole poi alla situazione economica di chi chiede l'assegno al momento della domanda, manca nella sentenza impugnata. Se la condizione fisica ed economica della Ga. sia tale da consentirle di mantenere un tenore di vita simile a quello goduto manente matrimonio, pure per i redditi del marito, il diritto all'assegno non le puo' essere riconosciuto; gli stessi accertamenti della decisione impugnata da cui emergono redditi del controricorrente, pari a circa quattro volte quelli della Ga. , qualora la situazione delle entrate, delle parti fosse rimasta identica anche dopo il matrimonio, farebbero presumere un netto, peggioramento delle condizioni di vita della donna, rispetto a quelle fruite nel periodo in cui ella conviveva con il marito (della Legge 1 dicembre 1978, n. 898, articolo 5 su cui cfr. Cass. 6 novembre 2006 n. 23675 e 4 settembre 2004 n. 17901).

La Corte d'appello nega che vi sia stato un peggioramento delle condizioni fisiche personali della Ga. rispetto al periodo in cui ella conviveva con l'ex coniuge, ma non ricostruisce in alcun modo il tenore di vita dei coniugi in tale periodo e prima della loro separazione ne' motiva in ordine al raffronto tra la situazione economica e le condizioni di vita della donna durante la convivenza con l' Ad. e quelle di cui poteva fruire alla data del divorzio, negando solo che la sua salute fosse peggiorata dalla data di separazione a quella del divorzio, a cui doveva rapportarsi l'eventuale diritto a ricevere l'assegno.

Manca, come dedotto nel secondo motivo di ricorso, la giustificazione, nella sentenza impugnata, del mancato riconoscimento alla Ga. del diritto all'assegno, nessun accenno risultando in ordine al tenore di vita delle parti nel matrimonio, per essersi la pronuncia soffermata solo sulle condizioni fisiche della donna, e sul mancato peggioramento di esse, senza dare rilievo specifico al raffronto da effettuare sopra riportato. La Corte si ferma solo a rapportare i redditi attuali delle parti, e nessuna indagine svolge sul tenore di vita goduto dalla coppia nel corso del matrimonio e della convivenza e su quello che la donna da sola potra' tenere, con la sua infermita', dopo il divorzio, cosi' non giustificando la negazione dell'assegno.

Il secondo motivo di ricorso principale deve quindi essere accolto, con conseguente assorbimento del primo, che censura una carente motivazione sulla misura dell'assegno come riconosciuto in primo grado e negato in secondo grado solo per il mancato peggioramento delle condizioni di salute della Ga. , ritenute identiche all'epoca della convivenza con l' Ad. e all'attualita'; assorbito e' ovviamente anche il ricorso incidentale dell' Ad. , che attiene alla disciplina accessoria delle spese in primo grado, sulla quale dovra' pronunciarsi comunque il giudice del rinvio.

2. In conclusione, riuniti i ricorsi, deve accogliersi il secondo motivo del ricorso principale, con assorbimento del primo e del ricorso incidentale, e deve quindi cassarsi la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Bologna perche', in diversa composizione, adeguandosi ai principi enunciati sulle condizioni da accertare per riconoscere il diritto all'assegno per la parte che lo chiede, si pronunci sulla domanda di assegno proposta dalla Ga. e sulle spese anche della presente fase di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il primo dello stesso ricorso e quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.

In caso di diffusione omettere le generalita' delle parti.

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