La madre divorziata e affidataria del figlio può continuare a chiedere l'assegno di mantenimento per il figlio anche quando questo è diventato maggiorenne e convive di fatto con il padre

La madre divorziata e affidataria del figlio può continuare a chiedere l'assegno di mantenimento per il figlio anche quando questo è diventato maggiorenne e convive di fatto con il padre. In particolare, la legittimazione del figlio diventato maggiorenne non esclude quella della madre affidataria e titolare dell'assegno di mantenimento in base alla sentenza di divorzio. Il padre, pertanto, per ottenere la soppressione dell'assegno, visto che il figlio convive con lui, deve chiedere la modifica della sentenza di divorzio e non opporsi semplicemente all'esecuzione.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 16 giugno 2011, n. 13184



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco - Presidente

Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere

Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere

Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere

Dott. LEVI Giulio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12760/2009 proposto da:

ZE. AN. (OMESSO), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE 12, presso lo studio dell'avvocato DI BIAGIO Mario, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

e contro

CA. GI. (OMESSO);

- intimato -

avverso la sentenza n. 14508/2008 del TRIBUNALE di ROMA, Sezione Quarta Civile, emessa il 02/07/2008, depositata il 03/07/2008; R.G.N. 51457/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29/04/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l'Avvocato DE BIAGIO MARIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del 1 motivo di ricorso e accoglimento del 2 motivo.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Ze.An. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 3 luglio 2008, che ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta nei suoi confronti dall'ex coniuge Ca.Gi. dichiarando non dovute le somme pretese dalla Ze. a titolo di mantenimento del figlio perche' questi divenuto maggiorenne e non convivente con la madre affidataria, aveva acquistato una legittimazione iure proprio ad ottenere dall'altro genitore il contributo al proprio mantenimento e nella specie conviveva abitualmente con il padre non affidatario. L'intimato non ha svolto attivita' difensiva.

2.1. la ricorrente denuncia, nel primo motivo, violazione dell'articolo Cass. n. 27162/06).

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2909 c.c., Legge n. 898 del 1970, articoli 6 e 9, articolo 112 c.p.c. e articolo 615 c.p.c., comma 1, in relazione all'articolo 615 c.p.c., ovvero se debba istaurarsi il procedimento in Camera di consiglio ai sensi della Legge n. 898 del 1970, articolo 9, per la modifica del titolo.

2.3.1. La censura e' fondata. Va premesso che la legittimazione del figlio divenuto maggiorenne non esclude quella della madre affidataria e titolare dell'assegno di mantenimento per detto figlio in base alla sentenza di divorzio, dovendosi ribadire che "il coniuge separato o divorziato, gia' affidatario del figlio minorenne, e' legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore eta', ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio; ne discende che ciascuna legittimazione e' concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarieta' attiva, ai cui principi e' possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a piu' persone" (Cass. n. 21437/07). D'altra parte, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro secondo le regole dell'articolo Cass. n. 2670/98; 4765/02; 8221/06; 407/07. Si tratta, quindi, di un mutamento delle circostanze che va accertato in sede di modifica delle condizioni del divorzio.

2.3.2. Ne deriva, quanto al caso di specie, che il giudice territoriale non avrebbe potuto ritenere illegittimamente azionata la pretesa da parte della Ze. per il semplice raggiungimento della maggiore eta' da parte del figlio. D'altra parte, l'obbligato, per conseguire la soppressione o la decurtazione dell'assegno, avrebbe dovuto chiedere la modifica della sentenza di divorzio, attraverso il procedimento camerale di revisione delle relative disposizioni contenute nella sentenza medesima, ai sensi della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo Cass. 1 aprile 1994 n. 3225).

3. Pertanto, dichiarato inammissibile il primo motivo ed accolto il secondo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo' decidersi nel merito, con il rigetto dell'opposizione proposta dal Ca. . Le spese dell'intero giudizio vanno compensate ricorrendone giusti motivi, in considerazione della peculiarita' della res litigiosa.

P.Q.M.

LA CORTE

Accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da Ca.Gi. . Compensa le spese dell'intero giudizio.

 

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