La madre non può opporsi al riconoscimento del figlio da parte di un padre pregiudicato che è diventato un collaboratore di giustizia

La madre non può opporsi al riconoscimento del figlio da parte di un padre pregiudicato che è diventato un collaboratore di giustizia. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 5 giugno 2009, n. 12984.



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Gabriella - Presidente

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. PANZANI Luciano - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SO. Gi. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito 41, presso l'avv. ZINI Adolfo, che la rappresenta e difende con l'avv. Vincenzo Sciacco del foro di Vittoria, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

AM. Di. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Ottaviano 9, presso lo studio legale avv. Carla Serra, rappresentato e difeso dal l'avv. ROSSITTO Aurelia del foro di Catanzaro, giusta delega in atti;

- controricorrente -

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA, in persona del Procuratore Generale pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania - sezione per i minorenni - n. 498 del 10.4.2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/4/2009 dal Relatore Cons. Dott. Luciano Panzani;

Udito l'avv. Zini per la ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, il rigetto del quarto, assorbiti gli altri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Am. Di. , premesso di aver avuto una relazione sentimentale con So. Gi. dalla quale il (OMESSO) era nato So. Di. De. , che non aveva riconosciuto subito perche' ancora coniugato, chiedeva al Tribunale per i minorenni di Catania di emanare sentenza ex articolo 250 c.c., che tenesse luogo del consenso mancante della madre al riconoscimento del minore. Dichiaratosi disponibile ad esami genetici al fine di provare la paternita', evidenziava di voler contribuire in tutti i modi alla sana crescita del figlio. Aggiungeva che lo stato di collaboratore di giustizia dimostrava il suo desiderio di riscattarsi dalla vita precedentemente condotta e di dedicarsi al lavoro ed al recupero degli affetti; precisava di rinunciare ad attribuire il proprio nome al bambino se tanto avesse potuto costituire per lo stesso motivo di difficolta' relazionale.

Avanzava infine domanda di affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplina dei tempi e modi di esercizio corrispondenti alle necessita' del piccolo. La So. si costituiva opponendosi alle pretese dell' Am. , reiterando il proprio diniego al riconoscimento da cui sarebbero derivati al bambino gravi pregiudizi, in particolare rischi per l'incolumita' traducentisi in danni per la personalita' e per l'equilibrio del minore, positivamente inserito nella sua famiglia.

Poneva in risalto la mancanza d'interesse dell' Am. per il figlio, la lontananza e le difficolta' di spostamento dell'uomo, l'insussistenza di una vera possibilita' di ampliamento dei rapporti affettivi con il bambino posto che l' Am. aveva una sua famiglia con figli legittimi, rispetto alla quale il piccolo Di. Te. sarebbe rimasto un estraneo.

Il Tribunale per i minorenni rigettava la domanda. La Corte di appello di Catania con sentenza 10.4.2008, acquisite informazioni dal Commissariato di P.S. di Vittoria, accoglieva l'appello dell' Am. . Osservava che la giurisprudenza di questa Corte aveva chiarito che il riconoscimento del figlio naturale minore costituisce diritto soggettivo primario della persona del genitore, che non si pone in contrapposizione con l'interesse del minore, ma contribuisce a determinarne l'identita' personale nella sua integrale e precisa dimensione psicofisica. Il mancato riscontro di un interesse effettivo e concreto del minore al riconoscimento non costituisce ostacolo all'esercizio del diritto del genitore richiedente. Il sacrificio della genitorialita' puo' avvenire quando si accerti l'esistenza di motivi gravi ed irreversibili che inducano a ravvisare una forte probabilita' di compromissione dello sviluppo del minore. Spetta al giudice di merito il vaglio, ai sensi dell'articolo 250 c.c., commi 3 e 4, della legittimita' del dissenso opposto dall'altro genitore, nella qualita' di rappresentante legale del minore e nell'interesse esclusivo di quest'ultimo.

Non poteva costituire ostacolo all'esercizio del diritto del genitore naturale al riconoscimento l'interesse del minore a non vedere turbata la serenita' della vita che conduceva. Neppure potevano essere rilevanti difficolta' materiali o disagi pratici. Per contro dalle informazioni fornite dal Commissariato di P.S. di Vittoria non emergeva un fatto impeditivo di importanza proporzionata al valore del diritto che sarebbe stato sacrificato.

Cio' in quanto la relazione della So. con l' Am. , gia' pregiudicato e sposatosi nel (OMESSO), risaliva al (OMESSO) ed era proseguita per diversi anni. Il bambino era stato concepito dopo che l'uomo, nel (OMESSO), era stato arrestato una prima volta insieme ad altre 42 persone legate al clan "Dominante", perche' imputato di estorsione aggravata. Nel (OMESSO) successivo l' Am. era stato nuovamente arrestato perche' indiziato di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso. La collaborazione con la giustizia era iniziata nell'(OMESSO) e l' Am. era stato ammesso al programma di protezione nel (OMESSO).

La So. aveva seguito l' Am. in localita' protetta insieme al bambino, nato nel (OMESSO). I contatti tra i due erano proseguiti, come risultava dal carteggio epistolare prodotto in atti, sino al (OMESSO) con profonda e completa condivisione di sentimenti e progetti. Il rifiuto del riconoscimento del minore appariva pertanto contraddittorio rispetto a tale esperienza e strumentale a propri personali vantaggi, vuoi come donna vuoi come madre, vuoi come appartenente ad un ambiente socio-culturale di limitato respiro, ancora meno apprezzabile se giustificato dalla volonta' di prendere le distanze dalla scelta collaborativa dell' Am. .

Tutta la vicenda peraltro smentiva l'assunto della So. che la storia da essa vissuta fosse rimasta nota soltanto nella ristretta cerchia familiare, si' che non appariva credibile la sussistenza di un pericolo intrinseco, certo e concreto che sarebbe potuto derivare al minore dalla mera formalizzazione del riconoscimento della paternita'. Tale pericolo non era stato rilevato neppure dalle Forze dell'Ordine secondo l'informativa del Commissariato di P.S. di Vittoria, che nulla aveva segnalato in proposito.

Il bambino poteva soltanto trarre vantaggio dal vivere nella chiarezza e nella verita', godendo della rassicurante certezza di essere figlio desiderato ed amato di due genitori.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione la So. articolando quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso l' Am. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullita' della sentenza per violazione degli articoli 70, 72 e 112 c.p.c.,. e articolo 132 c.p.c., n. 3, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Lamenta che nella sentenza impugnata siano state omesse le conclusioni assunte dal P.G. presso la Corte di appello di Catania, che all'udienza camerale del 19.3.2008 aveva espresso parere favorevole al rigetto dell'appello. L'articolo 132 c.p.c., n. 3, prevede quale contenuto necessario della sentenza "le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti". La giurisprudenza di questa Corte avrebbe univocamente affermato che l'omissione delle conclusioni e' causa di nullita' della sentenza quando si risolva in vizio di omessa pronuncia sulle conclusioni stesse. L'omissione si tradurrebbe anche in violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che le conclusioni del P.G. non sarebbero state in concreto esaminate dalla Corte di merito. L'articolo 70 c.p.c., inoltre prevede la sanzione di nullita' in caso di omesso intervento del P.M., che sussisterebbe anche nel caso in cui egli sia intervenuto ed abbia svolto attivita' processuale ignorata dalla sentenza.

Il motivo non e' fondato.

E' principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che l'omessa o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti non costituisce, di per se, motivo di nullita' della sentenza, trattandosi di mero adempimento formale, prescritto non a pena di nullita' dall'articolo 132 cpv. c.p.c., n. 3, a meno che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attivita' del giudice, nel senso di aver determinato una mancata pronuncia sulla conclusione non trascritta (Cass. 11.5.1981, n. 3093; Cass. 2.8.2007, n. 16999 in caso di conclusioni trascritte erroneamente).

Nel caso in esame non sussiste la lamentata violazione dell'articolo 112 c.p.c., perche' nel procedimento ex articolo 250 c.c., comma 4, il P.M. interviene obbligatoriamente. Si tratta pero' di giudizio che egli non potrebbe proporre autonomamente e per il quale non gli e' riconosciuto potere d'impugnazione (cfr. articolo 69 c.p.c., articolo 70 c.p.c., comma 1, n. 1, articolo 72 c.p.c.), si' che egli puo' prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti (articolo 72 c.p.c., comma 2).

La Corte di appello ha dato atto che all'udienza del 19.3.2008 il P.G. aveva espresso il proprio parere e nella motivazione ha ampiamente tenuto conto delle conclusioni assunte, quali risultano dal verbale di udienza, che questa Corte puo' direttamente esaminare essendo stato dedotto un error in procedendo. Risulta che il P.G. aveva concluso in senso favorevole al rigetto dell'appello. Le difese del P.G., anche in ragione del limite dell'intervento stabilito dall'articolo 72 c.p.c., comma 2, coincidevano con quelle della So. e la Corte le ha trattate unitariamente, con ampia motivazione, si' che la denunciata omissione di pronuncia non sussiste.

2. Con il quarto motivo, che e' logicamente pregiudiziale, la ricorrente deduce violazione dell'articolo 250 c.p.c. e dell'articolo 12 della Convenzione dell'O.N.U. del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con Legge 27 maggio 1991, n. 176.

La mancata audizione del minore, prevista dall'articolo 250 c.c., e dall'articolo 12 della Convenzione O.N.U. citata, comporterebbe un vizio del procedimento, da cui discenderebbe la nullita' della sentenza impugnata.

Il motivo non e' fondato.

Ritiene la Corte di potersi conformare alla propria precedente pronuncia in cui si e' affermato che nel procedimento disciplinato dall'articolo 250 cod. civ., comma 4, con riguardo al riconoscimento del figlio naturale che non abbia compiuto i sedici anni, il figlio non assume la qualita' di parte, per cui non e' necessaria la nomina di un curatore speciale. Inoltre, posto che la prescrizione concernente l'audizione del minore e' rivolta a soddisfare l'esigenza di accertare se il rifiuto del consenso dell'altro genitore, che per primo abbia proceduto al riconoscimento, risponda o meno all'interesse del figlio, tale audizione puo' essere disposta anche d'ufficio, col solo limite dell'incapacita' del minore, per eta' o altra causa, di affrontare l'esame e di rispondere coerentemente alle domande. Il giudice ha l'obbligo di esporre le ragioni che hanno impedito l'incombente solo se il relativo adempimento sia stato a lui richiesto o il mancato ascolto sia stato eccepito ed il vizio procedurale dipendente dalla mancata audizione del minore non e' rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepito dalla parte (Cass. 11.1.2006, n. 395).

Nel caso di specie, non e' stato dedotto dalla ricorrente che essa avesse richiesto l'audizione del figlio nel corso del giudizio avanti al Tribunale per i minorenni ne' che si fosse doluta della circostanza nei motivi d'appello ne' infine che avesse proposto la stessa istanza nel corso del giudizio di gravame.

3. Il secondo e terzo motivo sono connessi e possono pertanto essere esaminati congiuntamente.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia difetto e contraddittorieta' della motivazione. La Corte d'appello non avrebbe considerato che:

a) i genitori avevano condiviso la nascita del bambino, ma avevano deciso che il riconoscimento fosse effettuato soltanto dalla madre proprio per evitare di esporlo ai pericoli derivanti dalla pubblicita' del rapporto di filiazione;

b) non era stato dato adeguato rilievo all'esigenza per il minore del mantenimento dello status quo. In particolare con riferimento all'informativa resa dal Commissariato di P.S. di Vittoria la Corte di merito avrebbe affermato che la vicenda relativa alla relazione tra l' Am. e la So. ed alla nascita del bambino non sarebbe stata nota soltanto in un ambito ristretto, mentre da tale informativa risulterebbe il contrario;

c) anche l'affermazione che il riconoscimento costituirebbe la formalizzazione di una paternita' per nulla segreta sarebbe in contrasto con il dato, contenuto nel rapporto dell'Autorita' di P.S., che il minore vive ed e' socialmente individuato come inserito nella famiglia So. ed addirittura con il solo nome di De. ;

d) la Corte avrebbe affermato, contrariamente al vero, che il minore sarebbe gia' a conoscenza delle sue origini biologiche;

e) la Corte avrebbe valutato come contraddittoria e priva di pregio la spiegazione del rifiuto del riconoscimento da parte della So. come fondato sul rischio di esporre il bambino a vendette trasversali. Sarebbero in particolare del tutto gratuite e non fondate su elementi di fatto l'affermazione che l'ambiente socio-culturale in cui vive la So. sia di "limitato respiro" e la deduzione che il rifiuto al riconoscimento sia fondato su un'aperta presa di distanza dalla scelta collaborativa dell' Am. , senza considerare la situazione sociale della famiglia della madre e la totale assenza di precedenti penali.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell'articolo 250 c.c.. Lamenta che la Corte d'appello non abbia considerato che il rifiuto del consenso al riconoscimento era giustificato ove non sussistesse l'interesse del minore. Nella specie la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente valutato l'interesse del minore ed anzi avrebbe deciso sulla base della considerazione della condotta della madre, disponendo il riconoscimento quasi come sanzione a tale condotta. Entrambi i motivi non sono fondati.

Questa Corte, sulla scorta del diritto di ciascun genitore a mantenere, educare ed istruire i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, sancito dall'articolo 30 Cost., comma 1, diritto che costituisce diritto soggettivo perfetto alla genitorialita', in suscettibile di compressione ove non si scontri con altro diritto soggettivo primario di cui sia titolare il minore destinatario del riconoscimento, ha affermato che "l'interesse del figlio minore infrasedicenne al riconoscimento della paternita' naturale, di cui all'articolo 250 cod. civ., e' definito dal complesso dei diritti che a lui derivano dal riconoscimento stesso, ed, in particolare, dal diritto alla identita' personale nella sua precisa ed integrale dimensione psicofisica. Pertanto, in caso di opposizione al riconoscimento da parte dell'altro genitore, che lo abbia gia' effettuato, il mancato riscontro di un interesse del minore non costituisce ostacolo all'esercizio del diritto del genitore richiedente, in quanto il sacrificio totale della genitorialita' puo' essere giustificato solo in presenza di gravi ed irreversibili motivi che inducano a ravvisare la forte probabilita' di una compromissione dello sviluppo del minore, ed in particolare della sua salute psico- fisica. La relativa verifica va compiuta in termini concreti dal giudice del merito, le cui conclusioni, ove logicamente e compiutamente motivate, si sottraggono ad ogni sindacato di legittimita'" (Cass. 3.1.2008, n. 4 ; Cass. 16.11.2005, n. 23074; Cass. 11.2.2005, n. 2878; Cass. 3.11.2004, n. 21088; Cass. 8.8.2003, n. 11949).

Di tali principi ha fatto puntuale applicazione la Corte di appello sottolineando da un lato che il sacrificio del diritto alla genitorialita' dell' Am. non poteva essere giustificato soltanto dall'interesse del minore a non veder turbata la serenita' della vita che attualmente conduce, al riparo dai turbamenti che gli potrebbero venire dall'essere a conoscenza delle condizioni in cui vive l' Am. e delle ragioni di tali condizioni di vita, oltre che dagli spostamenti che potrebbero essere necessari per incontrare il padre; rilevando dall'altro che pericoli attuali e concreti per l'incolumita' del minore non sono emersi dall'informativa delle Forze dell'Ordine.

Per altro verso la Corte di merito ha sottolineato che la So. aveva coscientemente iniziato la relazione con l' Am. , andando a vivere con lui ed il bambino in localita' protetta, dopo che egli aveva iniziato a collaborare, nell'ambito del programma di protezione, per poi allontanarsi all'inizio del (OMESSO). Rispetto a tale scelta iniziale non sono emersi motivi, ha sottolineato la Corte d'appello, che oggettivamente giustifichino la diversa scelta di sottrarre il bambino alla paternita' dell' Am. , si' che correttamente la Corte di merito ha definito come contraddittorio rispetto a quell'esperienza di vita l'odierno atteggiamento della madre, contraddittorieta' che puo' essere apprezzata ai fini della valutazione delle ragioni del rifiuto del consenso al riconoscimento.

Va poi aggiunto che la Corte d'appello, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non ha affermato che la scelta della So. sia dettata dalla volonta' di prendere le distanze dalla scelta collaborativa dell' Am. , ma ha espresso tale giudizio in via di pura ipotesi, si' che esso non ha assunto alcuna rilevanza nell'ambito della decisione.

Correttamente la Corte d'appello ha osservato che la paternita' dell' Am. non puo' ritenersi conosciuta soltanto nel ristretto ambito familiare. La Corte non ha contestato che il bambino, come risulta dall'informativa del Commissariato di P.S. di Vittoria, viva e sia socialmente individuato come inserito nella famiglia So. ed addirittura con il solo nome di De. . Ha per contro considerato il ristretto contesto territoriale di verificazione dei fatti, la durata della relazione, le vicende familiari dell' Am. , la sua scelta processuale, l'allontanamento della donna dal paese, dati tutti che portano a ritenere che la vicenda non sia rimasta segreta o comunque nota soltanto nel ristretto ambito familiare, si' da escludere che il riconoscimento paterno possa essere di pregiudizio al minore.

Non e' dunque fondata la censura, sviluppata soprattutto nel terzo motivo, con cui la ricorrente afferma che non sarebbe stato tenuto conto da parte dei giudici di appello dell'interesse del minore. Come la giurisprudenza di questa Corte ha osservato piu' volte, l'interesse del minore costituisce il limite del diritto del genitore ad effettuare il riconoscimento in presenza del rifiuto dell'altro genitore, diritto che e' affermato direttamente dalla Carta costituzionale (articolo 30). Tale interesse e' rappresentato in primo luogo dal diritto alla propria identita' personale nella sua precisa ed integrale dimensione psicofisica. Ne deriva che anche in difetto dell'individuazione di uno specifico interesse materiale del minore al riconoscimento, esso possa ugualmente aver luogo, con l'unico limite che tale riconoscimento non riesca di pregiudizio al minore, circostanza questa che la Corte d'appello ha escluso con ampia ed adeguata motivazione. E va sottolineato che il rango costituzionale del diritto del genitore al riconoscimento comporta che puo' costituire ostacolo non un qualsiasi pregiudizio che il minore possa rischiare di subire, ma il pericolo grave, concreto ed attuale di lesione di un bene primario, situazione di cui, come si e' visto, la Corte di merito ha escluso la ricorrenza.

Ne' e' fondato il rilievo che le valutazioni espresse dalla Corte d'appello in ordine alla condotta della So. possano essere viste come dirette a sanzionare una condotta ritenuta inadeguata. Tali valutazioni, come gia' si e' accennato, hanno nell'economia della decisione lo scopo evidente di considerare il comportamento pregresso ed attuale della So. allo scopo di evidenziarne la contraddittorieta' e di apprezzare quindi anche la serieta' del rifiuto al riconoscimento, serieta' che la Corte ha appunto escluso in ragione di tale contraddittorieta' e dell'assenza di elementi di fatto specifici da cui ricavare l'esistenza reale di un rischio per il minore di essere esposto al pericolo di rappresaglie.

4. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della ricorrente ed in favore dello Stato, essendo stato l' Am. ammesso al gratuito patrocinio, liquidate in euro 2.200,00 di cui euro 2.000,00 per onorari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.

Visto il Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, comma 5;

dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalita' e gli altri dati identificativi delle parti.

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