La normativa in materia di affido condiviso trova applicazione anche ai figli naturali

La recente Legge n. 54 del 2006, esprimendo un'evidente scelta di assimilazione della posizione dei figli naturali a quelli nati nel matrimonio, quanto al loro affidamento, precisa che "le disposizioni della presente legge si applicano anche (...) ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati". Dunque sono applicabili, anche in questo settore, le regole introdotte dalla predetta legge per la separazione e il divorzio: potesta' esercitata da entrambi i genitori, decisioni di maggior interesse di comune accordo (con intervento diretto del giudice, in caso di contrasto), quelle piu' minute assunte anche separatamente, privilegio dell'affidamento condiviso rispetto a quello ad uno dei genitori, che comunque puo' essere disposto, quando il primo appaia contrario all'interesse del minore; assegno per il figlio, in subordine, essendo preminente il principio del mantenimento diretto da parte di ciascun genitore, audizione obbligatoria del minore ultradodicenne, possibilita' di revisione delle condizioni di affidamento, ecc.. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 30 ottobre 2009, n. 23032)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere

Dott. PANZANI Luciano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15282/2008 proposto da:

MO. MA. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRISCIANO 28, presso l'avvocato SERRANI DANILO, rappresentato e difeso dall'avvocato SPECIALE Andrea V. A., giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

DI. GR. LA. ;

- intimata -

sul ricorso 18955/2008 proposto da:

DI. GR. LA. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 191, presso l'avvocato ALFIERI ARTURO, rappresentata e difesa dall'avvocato SCARAVELLI LORENZA, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

MO. MA. ;

- intimato -

avverso il provvedimento della CORTE D'APPELLO di ANCONA depositato il 28/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/04/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato SPECIALE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato ALFIERI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Di. Gr. La. presentava ricorso al Tribunale per i minorenni di Ancona, chiedendo la sospensione della potesta' del padre naturale della minore Al. , nata nel (OMESSO), Mo. Ma. . Questi chiedeva rigettarsi la domanda della Di. Gr. , instando, a sua volta, per la sospensione della potesta' della Di. Gr. .

Veniva svolta attivita' istruttoria (relazione dei servizi; consulenza tecnica d'ufficio).

All'esito, il Tribunale minorile, con decreto 20/12/2007, disponeva l'affidamento condiviso della minore ai genitori, con collocamento della bambina presso il padre. Proponeva reclamo la Di. Gr. , ribadendo la richiesta di sospensione della potesta' paterna.

Il Mo. chiedeva il rigetto del reclamo.

La Corte d'Appello di Ancona - Sezione per i minorenni, con decreto in data 26/3/2008, fermo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, disponeva la collocazione della minore presso la madre, con ampia facolta' di visita del padre; condannava quest'ultimo alla corresponsione di un assegno periodico per la minore di euro 250,00 mensili.

Ricorre per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost., il Mo. , con cinque motivi.

Resiste, con controricorso, la Di. Gr. , proponendo ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno riuniti i ricorsi principale ed incidentale, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c..

Questione preliminare, da esaminare d'ufficio, non avendola dedotta nessuna delle parti, riguarda la ricorribilita' per cassazione, ancorche' ai sensi dell'articolo 111 Cost., del decreto della Corte di Appello, Sezione per i minorenni che abbia pronunciato, ai sensi dell'articolo 317 bis c.c., sull'affidamento dei figli di genitori non coniugati. E' ben consapevole il Collegio che la giurisprudenza consolidata di questa Corte ha risolto la questione nel senso dell'inammissibilita' del ricorso, ricollegando tale materia a quella dell'esercizio della potesta' e dei suoi limiti (articolo 333 e 330 c.c.). (Tra le altre, Cass. sez. un. n. 25008 del 2007; n. 13286 del 2004).

Ritiene tuttavia il Collegio che a diversa soluzione debba pervenirsi alla luce del recente intervento normativo di cui alla Legge n. 54 del 2006.

Considerando la questione in prospettiva storica, va osservato che, anteriormente alla riforma del 1975, l'affidamento dei figli di genitori non coniugati veniva fatto rientrare nella previsione dell'articolo 333 c.c.: una limitazione della potesta', una sorta di sanzione per il genitore non idoneo (anche se, fin d'allora, l'interpretazione dell'articolo 333 c.c., si andava facendo piu' estesa, ed iniziava a considerare le situazioni oggettivamente pregiudizievoli, indipendentemente dalla colpa del genitore). Quanto ai profili economici, si richiamava l'obbligo alimentare, e la relativa procedura (articolo 433 c.c., e segg.), introducendosi cosi' una distribuzione di competenza tra tribunale minorile ed ordinario, mantenutasi fino a tempi assai recenti.

La riforma del diritto di famiglia del 1975 introdusse elementi di novita' anche in questo settore. L'articolo 317 bis c.c., che non trovava alcuna corrispondenza nella normativa anteriore, disciplina, tra l'altro, l'affidamento dei figli di genitori non coniugati, a seguito di rottura della convivenza tra essi e i figli, ovvero quando convivenza non vi sia mai stata. La disposizione attribuisce notevole discrezionalita' al giudice (il Tribunale per i minorenni) che, nell'interesse del minore, puo' escludere dall'esercizio della potesta' entrambi i genitori, nominando un tutore, previsione assai lontana da quella dell'articolo 155 c.c., che regola l'affidamento dei figli di genitori (uniti in matrimonio e) separati.

E' indubbio che l'introduzione dell'articolo 317 bis c.c., comportava un'autonomia del procedimento in esame, rispetto a quello di limitazione e decadenza dalla potesta' (e tuttavia il riferimento all'esercizio della potesta', contenuto nella disposizione, l'ampia discrezionalita' attribuita al giudice, la competenza del Tribunale per i minorenni e, di conseguenza, la procedura in Camera di consiglio di cui all'articolo 737 c.p.c., e segg., contribuirono a mantenerlo nell'alveo dei predetti procedimenti di cui agli articoli 333 e 330, 336 c.c.).

Al contrario, la procedura davanti al Tribunale ordinario conquistava una sua autonomia rispetto a quelle relative ai crediti alimentari. Del resto, la riforma del 1975 precisa, con chiarezza, al novellato articolo 261 c.c., che il genitore che ha riconosciuto il proprio figlio naturale assume nei suoi confronti tutti i diritti e doveri che ha nei confronti dei figli nati nel matrimonio. Dunque di mantenimento si doveva parlare, e non di alimenti, e la relativa azione veniva proposta nell'ambito di un ordinario procedimento di cognizione, promosso con atto di citazione, avvicinando cosi' tale procedura a quella di separazione e divorzio, per quanto attinente ai provvedimenti relativi ai figli. Un "avvicinamento" ulteriore si verificava in virtu' di una nota sentenza della Corte costituzionale (Corte Cost. 13/5/1988, n. 166) che, pur ritenendo infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 155 c.c., nella parte in cui non ammetterebbe la possibilita' di assegnazione della casa familiare di proprieta' di un genitore,, all'altro, affidatario del figlio naturale, perveniva al medesimo risultato in via interpretativa.

La recente Legge n. 54 del 2006, esprimendo un'evidente scelta di assimilazione della posizione dei figli naturali a quelli nati nel matrimonio, quanto al loro affidamento, precisa che "le disposizioni della presente legge si applicano anche (...) ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati". Dunque sono applicabili, anche in questo settore, le regole introdotte dalla predetta legge per la separazione e il divorzio: potesta' esercitata da entrambi i genitori, decisioni di maggior interesse di comune accordo (con intervento diretto del giudice, in caso di contrasto), quelle piu' minute assunte anche separatamente, privilegio dell'affidamento condiviso rispetto a quello ad uno dei genitori, che comunque puo' essere disposto, quando il primo appaia contrario all'interesse del minore; assegno per il figlio, in subordine, essendo preminente il principio del mantenimento diretto da parte di ciascun genitore, audizione obbligatoria del minore ultradodicenne, possibilita' di revisione delle condizioni di affidamento, ecc..

Ma le innovazioni introdotte dalla Legge n. 54 comportano, oltre agli effetti sostanziali sopraindicati, pure rilevanti problematiche processuali in quanto forniscono una definitiva autonomia al procedimento di cui all'articolo 317 bis c.c., allontanandolo dall'alveo della procedura ex articolo 330, 333 e 336 c.c., e avvicinandolo, e per certi versi assimilandolo, a quello di separazione e divorzio, con figli minori.

Ne' si potrebbe obiettare che si mantiene comunque la competenza funzionale del Tribunale per i minorenni e il rito della Camera di consiglio: l'ordinamento prevede, ormai con una certa frequenza, la scelta del rito camerale, in relazione a controversie oggettivamente contenziose, per ragioni di celerita' e snellezza, primo tra tutti il giudizio di appello nei procedimenti di separazione e divorzio.

Delle innovazioni della Legge n. 54, gia' ha tenuto conto questa Corte, con orientamento ormai consolidato, opportunamente superando la distribuzione di competenze tra tribunale minorile ed ordinario (affidamento dei figli di genitori non uniti in matrimonio, al primo, pronuncia sul mantenimento e sull'assegnazione della casa familiare, al secondo) e attribuendo ogni competenza al tribunale minorile (Cass. S.U. n. 8362 del 2007).

Da quanto si e' finora osservato consegue dunque la piena ricorribilita' per cassazione nel regime dettato dalla Legge n. 54 del 2006, ai provvedimenti emessi, ai sensi dell'articolo 317 bis c.c., in sede di reclamo, relativi all'affidamento dei figli e alle relative statuizioni economiche, ivi compresa l'assegnazione della casa familiare.

Vanno esaminate altre due questioni preliminari, prospettate dalla controricorrente e ricorrente incidentale.

Lamenta essa di aver ricevuto copia notificata del ricorso incompleta della pag. 11 e del mancato deposito del decreto di concessione del gratuito patrocinio. Le eccezioni sono infondate. Quanto alla prima, va osservato che la relata di notifica indica chiaramente la "copia" del ricorso, conforme all'originale, e, secondo orientamento consolidato presso questa Corte (tra le altre, Cass. n. 23429 del 2007), la contestazione della veridicita' della relata dovrebbe essere effettuata con querela di falso. Relativamente alla seconda, va rilevato che la controricorrente non indica uno specifico interesse al riguardo.

Vanno ora esaminati i motivi del ricorso principale e di quello incidentale.

Con il primo motivo, il ricorrente principale lamenta violazione dell'articolo 132 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 4) per omessa sottoscrizione della "sentenza" da parte del giudice estensore, nonche' per mancanza della dicitura "Repubblica italiana. In nome del popolo italiano" nell'intestazione.

Il motivo e' infondato. Il ricorrente si riferisce a sentenza, laddove, nella specie, si tratta di decreto, per il quale e' sufficiente la sottoscrizione del Presidente (al riguardo, Cass. n. 2381 del 2000) e non occorre la predetta intestazione.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'articolo 112 c.p.c. (art 360 c.p.c., n. 4). Egli sostiene che il giudice a quo avrebbe pronunciato ultra petitum, disponendo che il padre provveda al mantenimento della minore nella misura di euro 250,00 mensili, nonostante nessuna richiesta fosse stata formulata, al riguardo, dalla controparte.

Il motivo e' parimenti infondato. Il principio espresso dall'articolo 112 c.p.c., per cui il giudice deve pronunciarsi "non oltre" la domanda, non deve essere inteso in senso letterale e formale (soprattutto in una materia, come quella familiare e minorile, dove l'interesse del fanciullo - che spesso non e' parte del procedimento - e' nettamente preminente); il giudice dunque, accogliendo una domanda, puo' ben pronunciare sulle conseguenze che derivano da tale accoglimento (tra le altre, Cass. n. 6891 del 2005).

La Di. Gr. aveva chiesto, gia' in primo grado, l'allontanamento del Mo. dalla casa familiare, e cio' comportava implicitamente che, se la domanda fosse stata accolta, il giudice si pronunciasse sul mantenimento della minore. Cio' ha fatto il giudice d'appello, riformando il decreto del Tribunale minorile, e disponendo il collocamento della minore presso la madre.

Con il terzo e quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, perche' strettamente collegati, il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nel disporre il collocamento della minore presso la madre.

I motivi sono inammissibili. Le "sintesi" formulate, ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c., sono del tutto generiche e mancano le chiare indicazioni del fatto controverso (v., al riguardo, Cass. n. 8897/2008). In ogni caso il ricorrente introduce profili di fatto inerenti la scelta del genitore piu' idoneo, insuscettibili di valutazione in questa sede.

Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'articolo 155 quater c.c. e Legge n. 54 del 2006, articolo 4, comma 2.

Sostiene che erroneamente il giudice d'appello ha revocato l'assegnazione a suo favore della casa familiare.

Il motivo e' sostanzialmente assorbito, in quanto la casa era stata assegnata all'odierno ricorrente, quale collocatario della figlia minore: la revoca dell'assegnazione e' diretta conseguenza del collocamento della minore presso la madre.

Va, conclusivamente, rigettato il ricorso principale.

Il ricorso incidentale e' affidato ad un unico motivo: si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine al regime di visita ritenuto troppo ampio per il padre. Il motivo e' inammissibile: manca il necessario momento di "sintesi" (omologo al quesito di diritto) che circoscriva i limiti della censura, richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., Cass. n. 8897/2008), in applicazione dell'articolo 366 bis c.p.c..

Il tenore della decisione richiede la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in ragione di meta', con condanna del ricorrente principale per l'altra meta'.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; dichiara compensate per meta' le spese di giudizio tra le parti e condanna il ricorrente al pagamento per l'altra meta', liquidandole in euro 1.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

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