La prova della paternità naturale può essere fornita anche attraverso una serie di elementi presuntivi

Il nuovo testo dell’art. 269 cod. civ. non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale e, così, consente che quella prova possa essere anche indiretta ed indiziaria, e possa essere raggiunta attraverso una serie di elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell’id quod plerumque accidit, risultino idonei, per la loro attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità. In particolare, nell’ambito di queste circostanze indiziarie sono utilizzabili come elementi di giudizio il tractatus e la fama (consistendo il primo nell’effettivo rapporto fra l’asserito genitore e la persona a cui favore si chiede la dichiarazione giudiziale di paternità, nel senso che il padre l’abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all’educazione e all’istruzione, e la seconda nella manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali), essendo gli stessi indicativi di quel possesso di stato di figlio naturale, al quale già il testo dell’abrogato art. 270 cod. civ. attribuiva l’idoneità a dimostrare la paternità naturale.
(Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza del 16 aprile 2008, n. 10007)



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TR. Gi. Ma., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Punzi Carmine e Fiaccavento Mario, elettivamente domiciliato nello studio del primo in Roma, Viale Bruno Buozzi, n. 99;

- ricorrente -

contro

SOVRANO MILITARE ORDINE di MALTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. Giacobbe Giovanni, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 24;

- controricorrente -

e sul ricorso proposto da:

SOVRANO MILITARE ORDINE di MALTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. Giacobbe Giovanni, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 24;

- ricorrente incidentale -

contro

TR. Gi. Ma.;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 1250 del 29 dicembre 2003;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 marzo 2008 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi, per il ricorrente, l'Avv. D'Alessio Antonio, per delega dell'Avv. Punzi Carmine, e l'Avv. Fiaccavento Mario, nonche', per il controricorrente, l'Avv. Giacobbe Giovanni;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Schiavon Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo ed assorbito il ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Ottenuto il decreto di ammissibilita' dell'azione ex articolo 274 c.c., (a seguito di procedimento preliminare iniziato il 24 marzo 1982), Tr. Gi. Ma., nato a (OMESSO) da Tr. Co., con citazione notificata il 19 dicembre 1990 convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa il Sovrano Militare Ordine di Malta, chiedendo che venisse dichiarato che egli era figlio naturale del marchese Di. Lo. de. Ca. Co., deceduto a (OMESSO), e che, in conseguenza, fossero revocate le disposizioni testamentarie del Di. Lo., ed in particolare la scheda testamentaria del 26 gennaio 1975, con la quale il Sovrano Militare Ordine di Malta era stato nominato erede universale.

Riferiva l'attore che la sua vera casa era sempre stata il palazzo dei (OMESSO), alle dipendenze dei quali la madre, Tr. Co., aveva prestato servizio fin da epoca antecedente alla sua nascita; che nel suddetto palazzo egli era stato cresciuto ed aveva abitato fino all'eta' matura, trattato da Di. Lo. Co. e dalla madre di costui, Am., con affetto e cura; che al suo sostentamento ed ai suoi bisogni (istruzione, educazione) avevano provveduto sempre non sua madre, ma i suddetti Co. ed Am., i quali, grazie alle loro conoscenze, erano riusciti a trovare una occupazione allo stesso; che egli, sin dalla tenera eta', era stato ammesso alla tavola di costoro, anche in presenza di ospiti di riguardo; che durante gli eventi bellici, per evitare eventuali pericoli, egli era stato condotto dalla famiglia Di. Lo. presso la residenza feudale, fuori dalla citta', ed ivi era rimasto fino alla fine della guerra; che in detto feudo era stata creata apposta per lui, appassionato cacciatore, una riserva di caccia; che quando, a seguito del matrimonio di Di. Lo. Co., egli aveva cessato di abitare nel palazzo, erano state prese in locazione per lui abitazioni nelle immediate adiacenze e quotidianamente la servitu' di casa Ca. provvedeva alle pulizie, al governo di dette abitazioni ed ai pasti; che il personale dipendente dalla famiglia Di. Lo. prendeva disposizioni da lui e con lui si consultava lo stesso Co. per le decisioni importanti; che tutto cio' dipendeva dal fatto che egli era figlio naturale di Co., frutto della lunga relazione sessuale intrattenuta in gioventu' dallo stesso con Tr.Co.; che detta filiazione naturale trovava conferma nel menzionato tractatus e nella fama che la vicenda aveva assunto nell'ambiente sociale; che negli ultimi anni della sua vita il Di. Lo. aveva pranzato tutte le domeniche e nelle festivita' in casa del ricorrente. Faceva inoltre presente che egli aveva sempre avuto le chiavi del palazzo dei marchesi del (OMESSO); che egli aveva avuto, grazie a questi ultimi, disponibilita' economiche superiori a quelle dei suoi amici coetanei, lo scooter e l'autovettura; che, quando ebbe bisogno di un intervento chirurgico, fu, a carico dei Di. Lo., ricoverato nella migliore clinica privata di Siracusa; che Di. Lo.Co. aveva sborsato notevoli somme di denaro per l'edificazione della sua casa di abitazione; che egli possedeva la chiave della cassaforte del palazzo e ne conoscenza la combinazione, aveva partecipato alla gestione diretta della proprieta' del Di. Lo. ed era con lui in rapporti intimi; che egli, durante le vacanze estive, aveva utilizzato, con la sua famiglia, la casa nobiliare del fondo (OMESSO) per la villeggiatura.

Nella resistenza del Sovrano Militare Ordine di Malta, l'adito Tribunale di Siracusa - all'esito della disposta istruttoria, nella quale, tra l'altro, venivano ammesse ed assunte prove per testi - con sentenza in data 13 luglio 2001 rigetto' le domande proposte dal Tr., condannandolo al rimborso delle spese processuali del grado, che liquido' in complessive lire 38.570.000, oltre accessori di legge.

2. - Proposto gravame dal Tr., la Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 1250 del 29 dicembre 2003, ha confermato la pronuncia di rigetto della domanda emessa con la sentenza impugnata, disponendo, in parziale riforma della stessa, l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, anche di primo grado.

2.1. - Secondo la Corte d'appello, gli elementi probatori acquisiti sia nella fase preliminare che in corso di giudizio non sono tali da indurre univocamente ed inoppugnabilmente a ritenere sussistenti ne' il fatto procreativo costituito da rapporti sessuali tra Tr. Co. e Di. Lo.Co. all'epoca del concepimento, su cui permangono fondati dubbi, ne' a riferire ad un rapporto di effettiva filiazione naturale i cosiddetti fama e tractatus, che, pur costituendo elementi di giudizio rilevanti ai fini della prova del rapporto medesimo, non risultano nel caso in esame univocamente significativi.

2.2. - In particolare, la Corte di Catania ha escluso che sia stata compiutamente raggiunta una prova "tranquillante" della esistenza di rapporti intimi e sessualmente completi tra Tr.Co. e Di. Lo.Co.. Difatti, la madre e' stata l'unica ad avere fatto cenno all'alcova privata allestita nel palazzo, su ordine della marchesa, allo scopo di favorire i rapporti sessuali con il Di. Lo., e solo il teste Br. ha riferito di avere personalmente notato - quando aveva poco piu' di otto anni - spesse volte quest'ultimo e la Tr., prima della nascita di Gi. Ma., in atteggiamento affettuoso. Mentre altri testi - prosegue la Corte di merito - si sono limitati a riferire che "si diceva" o "era notorio in citta'", ed anche tra il personale che lavorava nel palazzo, che v'era stata una relazione intima fra Di. Lo. Co. e la madre di Tr.Gi. Ma.. Altri testi, invece, hanno riferito di avere dal di lui nonno o di avere sentito dire che Di. Lo.Co., presunto padre naturale, era sessualmente impotente e non in grado di avere rapporti carnali, ne' di carattere ancillare ne' di matura mercenaria. Addirittura alcuni testi, nell'escludere qualsiasi rapporto tra il suddetto e la Tr., sostengono che Gi. Ma. sarebbe figlio naturale di Am., madre di Co., frutto di una relazione adulterina della medesima con il fattore Di. Pi. Pa. da (OMESSO) e che la Tr. avrebbe solo accettato di assumersi la maternita' del neonato per salvare l'onore della medesima Am.. Infine, dal diretto interessato o altri testi (i figli avuti in seconde nozze dalla Tr.) hanno affermato che la genitrice aveva loro confidato di avere concepito Gi. Ma. con un uomo diverso da Di. Lo.Co., e segnatamente con il citato fattore Di. Pi. Pa., anch'egli a servizio dei Di. Lo. de. Ca..

Da questo quadro la Corte di Catania ha tratto la conclusione che anche la fama d'essere figlio naturale di Di. Lo.Co. - che sul piano concettuale, pure se non espressamente contemplata dal testo novellato dell'articolo 269 c.c., rimane elemento di giudizio rilevante ai fini della prova del rapporto di filiazione - risulta quanto meno controversa e certamente non concorde a livello di dicerie e di fatti notori.

Quanto al tractatus, la Corte territoriale ha rilevato che il Tr. ha ricevuto fin dalla nascita, sia da Di. Lo. Co. che dalla di lui madre Am., un trattamento particolare caratterizzato da affetto ed attenzioni, che potrebbe ragionevolmente essere riferito ad una relazione di natura familiare, e non esclusivamente personale. E tuttavia il Tr., pur essendo in intimita' di rapporti, si rivolgeva a Di. Lo.Co., suo presunto padre, con un deferente "lei", mentre quegli gli dava del "tu" e i figli del Tr. medesimo si rivolgevano confidenzialmente al marchese, chiamandolo nonno e dandogli del "tu". Secondo la Corte d'appello, sarebbe strano, alla luce di tale tractatus, che Di. Lo.Co., ben cinque anni prima della sua morte, abbia redatto il proprio testamento olografo, disponendo taluni legati a favore di terzi ed omettendo qualsivoglia disposizione mortis causa in favore del di lui presunto figlio e dei figli di quest'ultimo. Ad avviso della Corte di Catania, tale mancata istituzione testamentaria e' indizio nettamente contrario ad un trattamento di figlio naturale, non potendo in alcun modo giustificarsi il mancato lascito in favore del Tr. o dei suoi figli, sia pure senza alcun riconoscimento di paternita' naturale in articulo mortis. In conclusione, secondo la Corte di merito, non puo' escludersi, anche per la non univocita' e concordanza degli elementi raccolti, "che all'odierno appellante, nato da Tr. Co., mentre costei, giovane vedova, era a servizio quale domestica nel palazzo, si fossero subito profondamente affezionati sia la marchesa madre, sia il marchese Co., i quali avrebbero finito per trattarlo, sin dalla piu' tenera eta', come un figlio, senza che nella realta' esistesse alcun vero rapporto di filiazione con il marchese Co. ".

Secondo la Corte territoriale, proprio la "indiscutibile divergenza dei precitati elementi di giudizio"

"rende ultroneo e defatigatorio l'eventuale espletamento delle indagini ematologiche e genetiche, dovendosi, tra l'altro, considerare che l'avvenuto decesso gia' da moltissimi anni sia del presunto padre che della madre naturale rende le indagini, oltre che assai dispendiose e difficoltose, quasi certamente insuscettibili di condurre a risultati di relativa certezza o, comunque, di elevato grado di probabilita'".

3. - Per la cassazione della sentenza della Corte di Catania ha interposto ricorso il Tr., con atto notificato il 28 dicembre 2004, svolgendo due motivi di censura.

Ha resistito, con controricorso, il Sovrano Militare Ordine di Malta, il quale, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo di doglianza.

In prossimita' dell'udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., essendo entrambe le impugnazioni rivolte contro la stessa sentenza.

2. - Con il primo motivo, il ricorrente in via principale denuncia violazione e falsa applicazione dei principi vigenti in materia di dichiarazione giudiziale della paternita' - articolo 269 c.c., e ss., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3); violazione e falsa applicazione dei principi vigenti in tema di valutazione delle prove ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., e ss., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3); nullita' della sentenza e del procedimento, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3) 4) e 5).

La Corte di Catania, pur ritenendo non compiutamente raggiunta la prova dell'esistenza di rapporti sessuali tra Tr.Co. e Di. Lo. de. Ca.Co. all'epoca del concepimento dell'appellante (da collocarsi tra l'ottobre ed il novembre 1931), da atto non solo della dichiarazione confessoria resa dalla madre in data 4 febbraio 1983, ma, altresi', delle numerose testimonianze, rese in giudizio, secondo le quali correva voce ed era fatto notorio in Noto che Tr.Gi. Ma. fosse figlio naturale di Di. Lo.Co..

La Corte di merito, poi, nell'esaminare il profilo inerente al tractatus, afferma essere pacifico, in quanto concordemente riferito da tutti i testi escussi, che Tr.Gi. Ma. ha ricevuto fin dalla nascita, sia da Di. Lo.Co. che dalla di lui madre fino alla morte, un trattamento particolare, caratterizzato da affetto ed attenzioni, che potrebbe ragionevolmente essere riferito ad una relazione di natura familiare, e non esclusivamente personale, ove gli altri elementi della relazione sessuale tra i presunti genitori naturali all'epoca del concepimento avessero trovato riscontri univoci ed incontroversi. E tuttavia, la Corte di Catania, con grave contraddizione, avrebbe poi disatteso le logiche risultanze emergenti da tali dati, rifugiandosi dietro due elementi, non certo qualificabili come prevalenti rispetto ai precedenti, costituiti rispettivamente dal fatto che il Tr. si rivolgesse a Di. Lo.Co. con "un deferente lei" e dal contenuto del testamento olografo redatto da quest'ultimo cinque anni prima della sua morte.

Cio' premesso, ricorda il ricorrente che l'articolo 269 c.c., nella versione risultante a seguito della riforma del diritto di famiglia, consente l'esperimento di ogni mezzo di prova ai fini dell'accertamento della paternita' naturale, ribadendo che le dichiarazioni della madre e l'esistenza di rapporti sentimentali o sessuali tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento possono essere utilizzati, con il concorso di altri elementi, anche presuntivi, dal Giudice del merito a sostegno del proprio convincimento.

In questo quadro - contrassegnato dall'esistenza di un diritto del figlio all'accertamento dello status - la sentenza della Corte d'appello denoterebbe una "sistematica ed irragionevole mancata o contraddittoria valutazione" "degli elementi acquisiti al giudizio che si caratterizzavano in realta' per la loro piena sintonia con le dichiarazioni della madre", oltre che una "singolare inversione dei criteri di indagine e di ripartizione dell'onere della prova che dovrebbero essere seguiti in tema di dichiarazione giudiziale di paternita'".

La Corte, senza tener conto che il concepimento era avvenuto tra l'ottobre ed il novembre del 1931, avrebbe ripetutamente indirizzato la sua indagine alla pretesa ricerca ed individuazione di prove certe in ordine all'esistenza di rapporti intimi e sessualmente completi in un giudizio instaurato nel 1982, cioe' cinquanta anni dopo il fatto. Ad avviso del ricorrente, il fatto che la prova della paternita' puo' essere fornita con ogni mezzo mira a privilegiare la dichiarazione giudiziale di paternita', soprattutto nell'ipotesi (ricorrente nel caso in esame) dell'insussistenza o, comunque, della mancata proposizione di una exceptio plurima concubentium e del mancato esperimento delle prove ematiche e del DNA.

Illogico e contraddittorio sarebbe il richiamo alle testimonianze, rese in giudizio, confermative dell'esistenza della relazione intima, testimonianze, poi, che avrebbero dovuto cedere il passo, secondo la Corte di merito, alle affermazioni, del tutto inconferenti ed estranee al tema specifico oggetto della prova, rese da altri testimoni circa la pretesa impotenza del Di. Lo..

Ulteriore segnale di contraddizione emergerebbe dal riferimento alle testimonianze secondo cui correva voce ed era fatto notorio in Noto che Gi. Ma. era figlio naturale di Co., e dalla contestuale conclusione nel senso della mancanza della fama.

Illogica ed assurda sarebbe anche la motivazione sul tractatus, essendo la Corte giunta a conclusioni negative valorizzando due circostanze inconsistenti o quantomeno di valore ambiguo, quali il "lei" invece del "tu" ed il contenuto del testamento olografo privo di disposizioni a favore del Tr..

Vi sarebbe, pertanto, elusione dei criteri che devono guidare il Giudice di merito nella valutazione delle prove acquisite al giudizio e nella relativa motivazione della decisione sul punto. La Corte di merito, pur basandosi sulle prove acquisite, ne avrebbe sostanzialmente ignorato e stravolto il significato e quindi la relativa efficacia probatoria.

Sarebbero incompatibili con il concetto e l'uso delle presunzioni sia il richiamo alla asserita necessita' della prova di rapporti sessualmente completi, sia la svalutazione dei copiosi elementi raccolti a sostegno del tractatus. La mancata considerazione dei criteri che debbono necessariamente ispirare un'indagine che, in relazione alle peculiari caratteristiche del giudizio di accertamento della paternita', non puo' essere per definizione fondata su elementi di assoluta certezza e, conseguentemente, la violazione sul piano giuridico dei principi adottati in tema di valutazione delle prove e di efficacia delle presunzioni inficerebbe irrimediabilmente la pronuncia emessa, non essendo individuabili nella stessa criteri razionali idonei a sorreggere la decisione.

2.1. - Il motivo e' inammissibile.

Il nuovo testo dell'articolo 269 c.c., non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali puo' essere provata la paternita' naturale e, cosi', consente che quella prova possa essere anche indiretta ed indiziaria, e possa essere raggiunta attraverso una serie di elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell'id quod plerumque accidit, risultino idonei, per la loro attendibilita' e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternita'.

In particolare, nell'ambito di queste circostanze indiziarie sono utilizzabili come elementi di giudizio il tractatus e la fama (consistendo il primo nell'effettivo rapporto fra l'asserito genitore e la persona a cui favore si chiede la dichiarazione giudiziale di paternita', nel senso che il padre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualita' al mantenimento, all'educazione e all'istruzione, e la seconda nella manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali), essendo gli stessi indicativi di quel possesso di stato di figlio naturale, al quale gia' il testo dell'abrogato articolo 270 c.c., attribuiva l'idoneita' a dimostrare la paternita' naturale (Cass., Sez. 1, 5 agosto 1997, n. 7193).

Tanto premesso in diritto, occorre osservare che la Corte d'appello ha affermato che le risultanze probatorie relative agli elementi indiziari del rapporto di filiazione naturale sono prive del carattere - necessario per sorreggere una decisione di accoglimento della domanda - della univocita' e convergenza.

Quanto alla fama, la sentenza impugnata ha escluso l'esistenza di un dato notorio ed indiscusso, mettendo in luce che i "si diceva" e gli "era notorio in citta'" sono assolutamente contrastanti per come i testi li hanno riferiti. Difatti, in paese alcuni asserivano che Tr.Gi. Ma. era figlio di Co. Di. Lo., ma altri assumevano che quest'ultimo fosse impotente, sostenendo che il ricorrente fosse figlio della madre di quest'ultimo, Am., e dunque fratello naturale dello stesso Co., o del fattore Di. Pi. Pa., anch'egli a servizio dei Di. Lo..

Quanto al tractatus, la Corte etnea ha affermato essere pacifico, in quanto concordemente riferito da tutti i testi escussi, che fin dalla nascita il Tr. ha ricevuto, sia da Di. Lo.Co. che dalla di lui madre Am. fino alla morte, un trattamento particolare caratterizzato da affetto ed attenzioni, che potrebbe ragionevolmente essere riferito ad una relazione di natura familiare, e non esclusivamente personale, ed ha elencato le circostanze destinate a dare sostegno a tale assunto: Gi. Ma., mantenuto, educato ed istruito dai Di. Lo. e dagli stessi successivamente sistemato in un impiego pubblico, ne divenne uomo di assoluta fiducia, collaborando nella gestione dei fondi rustici, trattando a volte anche la compravendita di prodotti agricoli, interessandosi attivamente degli affari e del patrimonio della famiglia Di. Lo., tanto da detenere anche le chiavi della cassaforte della quale conosceva il sistema di apertura, godendo di una riserva di caccia istituita nei fondi della predetta famiglia, abitando solitamente nel palazzo nobiliare di cui deteneva anche le chiavi ed avendo la disponibilita' della residenza estiva esistente nel fondo dei Di. Lo., accompagnando frequentemente Co. per il disbrigo di pratiche, ricevendo il medesimo, rimasto vedovo, nella propria casa anche per i pasti, il tutto senza conseguire alcun compenso in danaro, ma ricevendo in dono notevoli quantita' di derrate alimentari e palesando fin da giovane, prima della sua assunzione nel precitato impiego pubblico, una disponibilita' pecuniaria di rilievo.

La Corte stessa ha peraltro negato che queste circostanze siano, da se' sole, significative di tractatus paterno, specie considerando che il Tr. era sempre stato l'"uomo di fiducia del Di. Lo. che l'aveva servito per tutta la vita", ricevendone in cambio vantaggi economici di vario tipo e rapporti improntati, in senso lato, a familiarita'. Ed ha dato rilievo a due circostanze che, secondo la sentenza impugnata, depongono - pur nel quadro storico, sociale ed ambientale nel quale si colloca la vicenda in esame - per la mancanza di un reale atteggiamento paterno nei comportamenti del Di. Lo. : la circostanza che il Tr. si rivolgesse a quest'ultimo con un "deferente lei" (laddove "quegli gli dava del tu ed i figli del Tr. medesimo si rivolgevano confidenzialmente al marchese, chiamandolo nonno e dandogli del tu") ed il fatto che nel testamento olografo redatto dal Di. Lo. cinque anni prima della sua morte era stata omessa qualsivoglia disposizione mortis causa, perfino a titolo di legato, in favore del ricorrente e dei suoi figli.

Si tratta di una motivazione adeguata, logicamente coerente ed immune da vizi giuridici, che esamina i diversi elementi acquisiti valutandoli singolarmente, in correlazione tra loro e nel contesto, anche storico - sociale, di riferimento. Se e' vero che la prova della paternita' puo' essere data con ogni mezzo e dunque anche con la prova presuntiva, nel caso in esame il Giudice di merito, con valutazione logicamente motivata e che ha considerato ogni risultanza processuale, ha ritenuto che tale prova non sia stata raggiunta.

Le censure in cui si articola il motivo - ancorche' formalmente indirizzate a denunciare vizi di violazione di legge, pure processuale, ed insufficienze, mancanze o contraddittorieta' nella motivazione - si risolvono in una contestazione degli apprezzamenti in fatto compiuti dalla Corte di merito ed in una sollecitazione ad una nuova valutazione degli elementi acquisiti in giudizio.

Ma cio' fuoriesce dai limiti del sindacato di questa Suprema Corte, alla quale non e' consentito il potere di riesaminare il merito della causa, potendo essa solo controllare sul piano logico e formale e della correttezza giuridica l'esame e la valutazione effettuati dal Giudice di merito, a questo soltanto spettando di individuare le fonti del proprio convincimento, di apprezzare le prove e di scegliere, tra le risultanze di causa, quelle ritenute piu' idonee a dimostrare (o ad escludere la prova de) i fatti in discussione (salvi i casi tassativamente previsti dalla legge - che qui non vengono in rilievo - in cui e' assegnato un valore legale alla prova). In sede di legittimita', infatti, il controllo della motivazione in fatto si compendia nel verificare che il discorso giustificativo svolto dal giudice del merito circa la propria statuizione esibisca i requisiti strutturali minimi dell'argomentazione (fatto probatorio -massima di esperienza - fatto accertato), senza che sia consentito alla Corte sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata dal detto Giudice, potendo questa essere disattesa, non gia' quando l'inferenza probatoria non sia da essa "necessitata", ma solo quando non sia da essa neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita, avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo (Cass., Sez. lav., 16 gennaio 1996, n. 326).

Nella specie, i dedotti vizi non corrispondono al modello enucleatale dall'articolo 360 c.p.c., n. 5, poiche', da un lato, non investono omissioni, insufficienze o contraddittorieta' del discorso giustificativo su punti decisivi della controversia e, dall'altro, si infrangono contro la palese sussistenza, nella sentenza impugnata, dei requisiti strutturali dell'argomentazione, come sopra individuati. Quelle deduzioni, in conclusione, si sostanziano nel ripercorrere criticamente il ragionamento decisorio svolto dal Giudice a quo, sicche' incidono sull'intrinseco delle opzioni nelle quali propriamente si concreta il giudizio di merito, risultando per cio' stesso estranee all'ambito meramente estrinseco entro il quale e' circoscritto il giudizio di legittimita'.

Ne' coglie nel segno l'addebito, mosso alla sentenza impugnata, di avere indirizzato la sua indagine alla pretesa ricerca ed individuazione di prove certe in ordine all'esistenza di rapporti intimi e sessualmente completi tra la madre naturale del ricorrente, Tr.Co., ed il presunto padre naturale, Di. Lo. Co. de. Ca., all'epoca del concepimento, avvenuto nel lontano autunno del 1931.

E' esatto che ai fini della prova della paternita' naturale non assume carattere di indefettibilita' la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre durante il periodo del concepimento (Cass., Sez. 1, 5 agosto 1997, n. 7193, cit.), sicche' il mancato raggiungimento - tanto piu' in un giudizio instaurato a notevole distanza di tempo - di una prova piena dell'esistenza di rapporti intimi e sessualmente completi tra la madre naturale ed il presunto padre all'epoca del concepimento non e' suscettibile di inficiare la prova, ove altrimenti raggiunta, della relazione di filiazione sotto il profilo della fama e del tractatus. Sennonche', nella specie la Corte territoriale non ha onerato il ricorrente di dare la dimostrazione di tali rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre naturale, ma si e' piu' semplicemente limitata a rilevare che, proprio in presenza di deposizioni contrastanti sulla fama e di un quadro indiziario non risolutivamente significativo del tractatus, la mancata prova di una relazione sessuale tra i presunti genitori naturali all'epoca del concepimento rende di per se' neutrali, e non inequivocabilmente dimostrativi di atteggiamento paterno, i comportamenti tenuti dal Di. Lo. verso il proprio uomo di fiducia.

3. - Il secondo motivo del ricorso principale censura violazione e falsa applicazione dei principi vigenti in materia di dichiarazione giudiziale della paternita' - articolo 269 c.c., e ss., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3); violazione e falsa applicazione dei principi vigenti in tema di valutazione delle prove ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., e ss., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3); nullita' della sentenza e del procedimento, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3), 4) e 5).

Palesemente illegittima sarebbe la statuizione che ha giudicato ultroneo e defatigatorio l'eventuale espletamento delle indagini ematologiche e genetiche. L'espletamento di tali prove costituisce, infatti, nell'ambito dei mezzi probatori destinati all'accertamento della paternita', uno degli strumenti piu' influenti e convincenti. Ne' si tratterebbe del primo caso in cui la ricerca della paternita' riguarda un defunto, ne' sarebbe rilevante il notevole lasso di tempo intercorrente tra la morte del presunto padre naturale e la presentazione del ricorso ex articolo 274 c.c..

3.1. - IL motivo e' fondato, nei termini di seguito precisati.

La mancata ammissione di consulenza tecnica genetica, basata sul rilievo che l'avvenuto decesso gia' da moltissimi anni sia del presunto padre che della madre naturale renderebbe le relative indagini, oltre che assai dispendiose e difficoltose, quasi certamente insuscettibili di condurre a risultati di relativa certezza o, comunque, di elevato grado di probabilita', non si sottrae alle censure del ricorrente.

Al fondo della argomentazione dei Giudici del gravame vi e' una sottovalutazione del significato e della portata delle indagini genetiche nell'ambito dei mezzi probatori destinati all'accertamento della paternita', laddove esse, proprio grazie ai progressi della scienza biomedica, consentono di dimostrare l'esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione, tanto da non essere piu' confinate ad una utilizzazione soltanto in casi eccezionali e da avere acquistato un valore decisivo nei giudizi di filiazione, e non soltanto meramente integrativo di risultanze acquisite altrimenti.

Contrariamente a quanto sostiene la Corte territoriale, il decesso del presunto padre (e nella specie anche della madre naturale) non e' di ostacolo all'esperimento, previa esumazione delle salme, di tale prova scientifica.

Sin dalla sentenza 27 gennaio 1997, n. 807, questa Corte ha riconosciuto che "l'evoluzione degli strumenti di indagine sul DNA consente di effettuare accertamenti anche sul cadavere del presunto padre"; e pronunce successive (Sez. 1, 3 settembre 2004, n. 17825; Sez. 1, 8 novembre 2006, n. 23800) non hanno mancato di convalidare sentenze di Giudici di merito che avevano fatto ricorso, ai fini dell'accertamento della genitura naturale, all'esame del DNA del defunto.

Nella medesima direzione sono le indicazioni che provengono dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. La Corte di Strasburgo (sentenza 13 luglio 2006, Jaggi c. Svizzera) - affrontando un caso di richiesta di prelievo di campioni del DNA dalla salma di un uomo nell'ambito di un'azione di accertamento della paternita' - ha affermato: (a) che il diritto di conoscere la propria discendenza e' ricompreso nel piu' ampio diritto all'identita', elemento centrale della nozione di vita privata; (b) che l'interesse del ricorrente (nel caso, nato nel 1939) a conoscere le proprie origini non puo' ritenersi venuto meno per il solo fatto dell'eta' avanzata; (c) che il prelievo di campioni di DNA dalle spoglie del defunto costituisce misura poco invasiva. Di conseguenza, detta Corte ha condannato lo Stato della Svizzera, il cui Tribunale federale - muovendo dalla diversa premessa che il diritto di conoscere le proprie origini va contemperato (soprattutto in un caso nel quale il ricorrente, oramai sessantenne, aveva gia' maturato la propria personalita' e non sembrava soffrire per l'incertezza circa la propria discendenza) con gli interessi dei terzi, in particolare con il diritto del defunto di proteggere le proprie spoglie e con il diritto dei parenti al rispetto del defunto ed alla intangibilita' della salma - aveva invece rifiutato di dare ingresso alla prova del DNA del defunto presunto padre naturale.

E' esatto che l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio rientra nei poteri discrezionali del Giudice del merito (Cass., Sez. 1, 28 febbraio 2006, n. 4407) e che, anche nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternita' naturale (dove la consulenza tecnica non ha in realta' la semplice funzione di fornire al Giudice la valutazione relativa a fatti gia' acquisiti al processo, ma costituisce essa stessa fonte di prova e di accertamento di situazioni di fatto), il ricorso alle indagini ematologiche e genetiche e' rimesso alla valutazione di quel Giudice, il quale puo' ritenerle superflue ove abbia gia' acquisito elementi sufficienti a fondare il proprio convincimento (Cass., Sez. 1, 18 aprile 1997, n. 3342; Cass., Sez. 1, 25 febbraio 2002, n. 2749).

Ma nella specie il quadro probatorio - per come riferito dalla stessa sentenza impugnata - si caratterizza per il fatto che la domanda giudiziale, pur "non manifestamente infondata", e' stata rigettata, "non per totale mancanza di prove", "ma solo in riferimento alla non univocita' e alla discordanza tra gli elementi acquisiti", avendo la Corte d'appello, da un lato, accertato che le prove storiche si sono rivelate non univocamente e inoppugnabilmente idonee a dare la dimostrazione indiretta ed indiziaria della paternita' naturale, e, dall'altro, ritenuto non raggiunta una dimostrazione "tranquillante" della esistenza di rapporti intimi e sessualmente completi tra la madre ed il presunto padre all'epoca del concepimento.

In questo quadro, l'avere giudicato ultroneo il ricorso ad una prova, quella scientifica, normalmente destinata a costituire uno strumento di accertamento della esistenza o della non esistenza del fatto controverso, per giunta in relazione ad un'azione, la dichiarazione giudiziale di genitura naturale, volta alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status, si risolve in un vizio di motivazione della sentenza impugnata: vizio sindacabile da questa Corte, posto che il principio secondo il quale il provvedimento che non disponga la consulenza tecnica, rientrando appunto nel potere discrezionale del Giudice del merito, e' incensurabile in sede di legittimita', va contemperato con quello secondo cui il Giudice stesso deve motivare adeguatamente la decisione adottata (cfr. Cass., Sez. 1, 23 novembre 2000, n. 15136), non potendo detto giudice - allorche' si sia posto, anche d'ufficio, il problema del se disporre tale strumento d'indagine - rifiutare sic et simpliciter o con argomentazioni di stile e prive di reale consistenza il ricorso ad esso, ove l'accertamento tecnico, scientificamente possibile e in fatto non ostacolato dal decesso del presunto padre e della madre naturale, sia in grado di offrire una risposta risolutiva in un contesto caratterizzato dalla incertezza delle prove indirette ed indiziarie.

4. - L'accoglimento del secondo motivo assorbe l'esame dell'unico mezzo del ricorso incidentale, con il quale - denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c., e ss.. e articolo 324 c.p.c., e ss., e articolo 339 c.p.c., e ss., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3), nonche' omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia - il Sovrano Militare Ordine di Malta si duole che la sentenza impugnata, pur rigettando il gravame, abbia, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificato la statuizione sulle spese processuali di primo grado, e abbia disposto la compensazione delle spese in appello in mancanza di qualsiasi, ancorche' generica, indicazione delle ragioni giustificatrici.

5. - La sentenza impugnata e' cassata in relazione alla censura accolta.

La causa deve pertanto essere rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il primo motivo e accoglie il secondo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione.

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