La revisione delle condizioni di divorzio presuppone l'accertamento dell'idoneità della sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi ad immutare il pregresso assetto patrimoniale

Il provvedimento di revisione delle condizioni del divorzio relative ai rapporti economici tra ex coniugi postula non soltanto l'accertamento della sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche l'idoneità di tale modifica ad immutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti, con apprezzamento della rilevanza dei fatti sopravvenuti da compiersi con riguardo alla natura ed alla funzione dell'assegno divorzile. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 11 settembre 2007, n. 19065)




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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FU. MA. LU., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte Suprema di cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. BUONANNO Roberto, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

DI. FR. GI., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte Suprema di cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. VIVIS Salvatore giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto della Corte d'appello di Napoli depositata il 4 aprile 2004;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2007 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 3 ottobre 2003, il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda proposta da Di. Fr. Gi. per la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e la riduzione di quello per le due figlie, determinava in euro 500,00 l'assegno per la moglie Fu. Ma. Lu. e in 1.200,00 quello per le figlio, ponendo altresi' a carico del Di. Fr. una somma di 850,00 euro per la prevista contribuzione annua, pattuita mediante stipula di una polizza, e dichiarando inammissibile la riconvenzionale diretta al pagamento di una somma per la polizza previdenziale convenuta e non stipulata.

La Corte d'appello di Napoli, con decreto depositato il 4 aprile 2004, revocava l'assegno divorzile a far data dal 17 febbraio 2 002 e fissava in euro 1.100,00, con decorrenza dalla data del medesimo decreto, l'assegno dovuto per le due figlie, da aggiornarsi annualmente secondo indici ISTAT, ferma la contribuzione annua come convenuta.

La Corte, all'esito della reiterata valutazione complessiva della situazione delle parti, riteneva condivisibile la censura mossa dal Di. Fr. al decreto del Tribunale, nella parte in cui aveva mantenuto fermo l'assegno divorzile. In proposito, ad avviso del Giudice del gravame, dovevano considerarsi, a tanti anni di distanza dal divorzio, le maggiori entrate conseguite dalla resistente, in conseguenza del reddito anche da lavoro autonomo successivamente svolto, e che integrava i giustificati motivi per poter procedere alla revisione delle precedenti statuizioni, "rispetto alla mera stabilita' occupazionale, che nel â€Ü94 i coniugi avevano gia' tenuto presente, in quanto allora prossima a realizzarsi, per la determinazione dell'assegno all'ex moglie, in vista del divorzio". La Corte rilevava che al Di. Fr. erano nati fra il (OMESSO) e il (OMESSO) ben tre figli, al mantenimento dei quali egli doveva provvedere con il reddito conseguito che, in quanto documentato, esimeva da ulteriori accertamenti, di tipo esplorativo, in difetto di elementi indicativi di un tenore di vita di gran lunga superiore alle entrate dichiarate, peraltro non modeste. La Corte, quindi, non rinvenendosi nelle certificazioni addotte particolari compromissioni della salute dei due genitori da tenere presenti, riteneva che alla migliore sistemazione lavorativa della madre dovesse accompagnarsi la riduzione della misura della contribuzione del padre al mantenimento delle due figlie, soprattutto in considerazione del fatto che alle esigenze delle due ragazze, ormai studentesse universitario, si accompagnavano quelle degli altri figli del Di. Fr., piu' numerosi e con piu' variegati bisogni di stimoli e di cura nella crescita.

L'eliminazione dell'assegno per il coniuge veniva quindi disposta a far data dalla domanda e la riduzione di quello per le figlie dalla data del decreto.

Per la cassazione di questo decreto ricorre Fu.Ma. Lu., sulla base di tre motivi; resiste, con controricorso, il Di. Fr..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dei principi in tema di revisione dell'assegno divorzile. La Corte d'appello, sostiene la ricorrente, avrebbe errato nel procedere ad una mera valutazione meccanicistica delle rispettive situazioni economiehe delle parti, essendo suo compito, al contrario, quello di procedere ad una valutazione colorata da "insopprimibili connotazioni equitative, assumendo ad oggetto la nuova serie effettuale ed avendo, quale parametro di comparazione, il precedente assetto degli interessi economici e quale criterio di commisurazione, dell'importo della revisione, la dimensione attuale dell'obbligo assistenziale". In particolare, la Corte non avrebbe tenuto conto che a giustificare la revisione dell'assegno di divorzio non e' di per se' sufficiente una modificazione delle condizioni economi che di uno degli ex coniugi, occorrendo che tale modificazione sia idonea ad immutare il pregresso assetto realizzato dal precedente provvedimento sull'assegno, in aderenza alla sua funzione assistenziale.

Nel caso di specie, il giudice del gravame, lungi dall'operare una comparazione tra il precedente e l'attuale assetto degli interessi economici delle parti, ha disposto la revoca totale dell'assegno divorzile in considerazione delle maggiori entrate conseguite da essa ricorrente, senza peraltro effettuare alcuna comparazione con la situazione precedente, come risultante dagli accordi di divorzio, che non ha minimamente valutato pur se essi costituivano il necessario parametro per una comparazione. In sostanza, la Corte territoriale si e' limitata a prendere atto di un presunto mutamento successivo delle condizioni economiehe delle parti, senza verificare se tale mutamento determinasse o meno un'alterazione dell'equilibrio degli interessi rispettivi, unico elemento che per legge costituisce giustificato motivo di revisione. Una simile omessa verifica avrebbe comportato una vera e propria violazione di legge.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della Legge n. 898 del 1970 articolo 5 comma 9, e dell'articolo 6, comma 9. La Corte territoriale avrebbe errato a disporre la revoca dell'assegno senza preventivamente disporre indagini o accertamenti sui redditi e sui patrimoni delle parti e senza alcuna attivita' istruttoria. Simili accertamenti, infatti, dovrebbero essere considerati doverosi nel caso di mancata prova degli assunti di parte a riguardo. In particolare, la Corte d'appello ha rigettato la domanda di essa ricorrente ritenendo il difetto di elementi indicativi di un tenore di vita di gran lunga superiore ai redditi dichiarati.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge per apparente motivazione, deducendo che la Corte d'appello avrebbe errato a revocare l'assegno ritenendo intervenuta una modificazione in conseguenza del reddito anche da lavoro autonomo successivamente svolto da essa ricorrente, rispetto alla mera stabilita' occupazionale che era stata tenuta presente in sede di accordi di divorzio. In sostanza, la revoca e' stata disposta in base ad una presunzione semplice, assumendo cioe' a base della decisione il fatto noto costituito dall'attivita' di lavoro autonomo per risalire al fatto ignoto, "ovvero la mancata volonta' dei coniugi, in sede divorzile, di una specifica previsione sul punto". In tal modo, la Corte d'appello ha incluso nei fatti noti uno che noto non era, e cioe' quello della mancata previsione da parte dei coniugi in sede di divorzio della possibilita' per essa ricorrente di svolgere anche un'attivita' autonoma.

Il ricorso, i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione logico-giuridica, e' manifestamente infondato e va quindi rigettato.

Secondo quanto affermato da questa Corte, "Il provvedimento di revisione delle condizioni del divorzio relative ai rapporti economici tra ex coniugi postula non soltanto l'accertamento della sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche l'idoneita' di tale modifica ad immutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti, con apprezzamento della rilevanza dei fatti sopravvenuti da compiersi con riguardo alla natura ed alla funzione dell'assegno divorzile, rivolto ad assicurare, in ogni tempo, la disponibilita' di quanto necessario al godimento di un tenore di vita adeguato alla pregressa posizione economico-sociale dell'ex coniuge, sulla base di una valutazione comparativa della rispettiva situazione delle parti ed in proporzione alle sostanze dell'obbligato, e, con riguardo alla valutazione relativa alla modifica in senso riduttivo della situazione reddituale del coniuge obbligato, nessuna incidenza puo' riconoscersi al possibile carattere transitorio della riduzione, essendo l'apprezzamento del Giudice necessariamente collegato a dati di fatto incontrovertibili e non potendo ancorarsi a circostanze del tutto ipotetiche" (Casa., n. 3018 del 2006).

Allorche', poi, a fondamento dell'istanza dell'ex coniuge obbligato, rivolta ad ottenere la totale soppressione del diritto al contributo economico, sia dedotto il miglioramento delle condizioni economiche dell'ex coniuge beneficiario, il giudice, ai fini dell'accoglimento della domanda, non puo' limitarsi a considerare isolatamente detto miglioramento, attribuendo ad esso una valenza automaticamente estintiva della solidarieta' postconiugale, ma - assumendo a parametro l'assetto di interessi che faceva da sfondo, e da risultato, al precedente provvedimento sull'assegno divorzile - deve verificare se l'ex coniuge, titolare del diritto all'assegno, abbia acquistato, per effetto di quel miglioramento, la disponibilita' di mezzi adeguati, ossia idonei a renderlo autonomamente capace, senza necessita' di integrazioni ad opera dell'obbligato, di raggiungere un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. E, ove, a sostegno della richiesta di revisione nel senso della diminuzione o della soppressione dell'assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato (derivanti, nella specie, dalla nascita di due figli, generati dalla successiva unione), il Giudice deve verificare se detta sopravvenienza determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze, facendo carico all'istante - in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti - di offrire un esauriente quadro in ordine alle proprie condizioni economico-patrimoniali (Cass. n. 18367 del 2006).

Orbene, il giudice del merito, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, si e' attenuto a tali principi e non si e' sottratto al compito di procedere ad una valutazione comparativa, ancorche' sintetica, della situazione patrimoniale degli ex coniugi. Come emerge dal provvedimento impugnato, invero, tutte le considerazioni del Giudice del gravame sono state svolte "all'esito della reiterata valutazione comparativa delle parti". La Corte territoriale ha quindi tenuto presente, a tanti anni di distanza dal divorzio, da un lato, "le maggiori entrate conseguite dalla resistente, in conseguenza del reddito anche da lavoro autonomo successivamente svolto, in cui si sostanzia la sopravvenienza di giustificati motivi per accedersi alla revisione di precedenti statuizioni, rispetto alla mera stabilita' occupazionale, che nel â€Ü94 i coniugi gia' avevano tenuto presente, in quanto allora prossima a realizzarsi, per la determinazione dell'assegno all'ex moglie, in vista del divorzio"; dall'altro, che "sono nati tra il â€Ü96 ed il 2002, ben tre figli, al cui mantenimento (il marito) deve provvedere in aggiunta, con il reddito conseguito, che, in quanto documentato, esime da ulteriori accertamenti, di tipo esplorativo, in difetto di elementi indicativi di un tenore di vita di gran lunga superiore alle entrate dichiarate, che non sono modeste".

Si tratta di motivazione che, ancorche' sinteticamente, da conto del mutamento della situazione di fatto che, nella nuova valutazione comparativa, ha indotto il Giudice del merito a ritenere venute meno le condizioni per mantenere a carico del resistente l'assegno in favore della ricorrente. Del tutto infondate appaiono, quindi, le censure svolte dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso, con il quale, nella sostanza, si duole, richiedendo una valutazione di fatto, della mancata considerazione della situazione preesistente e della sua comparazione con quella attuale.

Manifestamente infondate sono anche le censure specificamente svolte nel secondo motivo, dal momento che la Corte d'appello ha dato atto delle ragioni per le quali non ha ritenuto necessario svolgere ulteriori accertamenti patrimoniali; ed e' noto che l'esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali con l'avvalimento della polizia tributaria, che costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova, "rientra nella discrezionalita' del Giudice di merito, e non puo' essere considerato anche come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche" (Cass., n. 10344 del 2005; in senso analogo, Cass., n. 9861 del 2006).

Quanto, infine, alle censure svolte nel terzo motivo, esse si risolvono in una interpretazione del contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti in sede di divorzio diversa rispetto a quella dalla Corte d'appello non implausibilmente posta a base della propria valutazione comparativa delle condizioni delle parti stesse, secondo cui, mentre le parti avevano preso in considerazione la prospettiva di una mera stabilita' occupazionale della moglie, questa aveva invece iniziato a svolgere in modo apprezzabile economicamente anche un'attivita' di lavoro autonomo.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. La ricorrente deve conseguentemente essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimita', liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita', che liquida in euro 2.100,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

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