La "revoca" del mantenimento in appello non implica la restituzione del pregresso
Pubblicata il 10/05/2009
Gli effetti della decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento, ovvero ne riduce la misura, non possono comportare la ripetibilita' delle (maggiori) somme corrisposte a tale titolo in forza di provvedimenti non definitivi, qualora queste, per la loro non elevata entita', siano comunque destinate ad assicurare il diritto al mantenimento del coniuge, che non disponga di adeguati redditi propri, fino all'eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un diritto meramente alimentare, che puo' derivare solo dal giudicato, e si presumono, in ragione della modestia del loro importo, consumate per il sostentamento del coniuge stesso, il quale non e' pertanto tenuto ad accantonarle in previsione dell'eventuale successiva esclusione del diritto all'assegno o di una sua riduzione. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile,Sentenza del 20 marzo 2009, n. 6864)
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gli effetti della decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento, ovvero ne riduce la misura, non possono comportare la ripetibilita' delle (maggiori) somme corrisposte a tale titolo in forza di provvedimenti non definitivi, qualora queste, per la loro non elevata entita', siano comunque destinate ad assicurare il diritto al mantenimento del coniuge, che non disponga di adeguati redditi propri, fino all'eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un diritto meramente alimentare, che puo' derivare solo dal giudicato, e si presumono, in ragione della modestia del loro importo, consumate per il sostentamento del coniuge stesso, il quale non e' pertanto tenuto ad accantonarle in previsione dell'eventuale successiva esclusione del diritto all'assegno o di una sua riduzione