La separazione è addebitabile alla moglie che abbandona il tetto coniugale per sottrarsi ad un marito violento e prevaricatore

La pronuncia di addebito non puo' fondarsi sulla sola violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, essendo invece necessario accertare se tale violazione non sia intervenuta quando gia' si era maturata e in conseguenza di una situazione d'intollerabilita' della convivenza (Cass., 23 maggio 2008, n. 13431). Pertanto, una volta accertata una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, occorre procedere a una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, rimessa al giudice di merito per accertare se vi e' la preesistenza d'una crisi gia' irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza solo formale.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 22 giugno 2012, n. 10483



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente

Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 50/2009 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO del 18.9.09, depositata il 13/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2012 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE;

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il consigliere delegato ha depositato la seguente relazione:

"Con sentenza depositata in data 9 dicembre 2008 il Tribunale di Rossano pronunciava la separazione personale, con addebito al marito, dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), alla quale veniva affidato il figlio minore (OMISSIS), con obbligo per lo (OMISSIS) - la cui domanda di parziale assegnazione della casa familiare veniva rigettata - di contribuire al mantenimento della prole e della moglie.

La Corte di appello di Catanzaro, con la pronuncia oggetto di scrutinio, rigettava l'appello proposto dallo (OMISSIS), relativo sia alla pronuncia di addebito, sia alla casa coniugale, rilevando come non fosse stata validamente proposta alcuna questione in mero al regolamento dei rapporti di natura patrimoniale.

Per la cassazione di tale decisione lo (OMISSIS) propone ricorso, affidato a tre motivi.

La (OMISSIS) resiste con controricorso.

Tanto premesso, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, imponendosene il rigetto in considerazione della manifesta infondatezza.

Invero i primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, in quanto intimamente connessi, e con i quali viene denunciata, rispettivamente, violazione e falsa applicazione dell'articolo 143 c.c., nonche' degli articoli 2, 3, 20 e 33 Cost., nonche' dell'articolo 151 c.c., comma 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sono del tutto infondati. In relazione alla pronuncia di addebito nei confronti del ricorrente, la corte territoriale, esaminando le doglianze del medesimo avverso la decisione di primo grado, ha evidenziato con congrua motivazione la gravita' dei fatti accertati, e loro efficienza causale rispetto all'irreversibilita' della crisi coniugale, con riferimento alla condotta prevaricatrice e violenta posta in essere dallo (OMISSIS) nei confronti della moglie, senza tuttavia omettere di rilevare come la stessa fosse del tutto antecedente alla scelta "operata dalla (OMISSIS) di andare a vivere in un ambiente separato per sottrarsi alle continue intemperante e prevaricazioni del coniuge".

Risulta cosi' correttamente applicato il principio secondo cui la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che l'irreversibilita' della crisi coniugale sia collegabile alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, sussistendo un nesso di causalita' fra di esso e il determinarsi dell'intollerabilita' della convivenza. Con la conseguenza che la pronuncia di addebito non puo' fondarsi sulla sola violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, essendo invece necessario accertare se tale violazione non sia intervenuta quando gia' si era maturata e in conseguenza di una situazione d'intollerabilita' della convivenza (Cass., 23 maggio 2008, n. 13431). Sotto quest'ultimo profilo risulta pienamente rispettato, con motivazione non censurata in questa sede e per altro esente da vizi di natura logica e giuridica, il principio che impone, una volta accertata una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, di procedere a una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, rimessa al giudice di merito per accertare se vi e' la preesistenza d'una crisi gia' irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza solo formale (Cass., 19 luglio 2010, n. 16873).

Ed invero la corte territoriale ha osservato che "le presunte, e per altro rimaste non sufficientemente dimostrate manchevolezze attribuite alla moglie sarebbero da collocare in ogni caso temporalmente in epoca successiva alle prevaricazioni messe in atto dall'odierno appellante, con conseguente riferibilita' semmai di esse ad una frattura del consorzio familiare gia' creatasi per effetto dei pregressi ed unilaterali comportamenti prepotenti del medesimo".

Il terzo motivo, per altro formulato in termini generici, con il quale si denunzia essenzialmente violazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 5 nonche' dell'articolo 156 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, motivo principalmente incentrato sull'omissione di un esame comparato dei rispettivi redditi dei coniugi, non coglie nel segno, in quanto nella sentenza impugnata viene posto in evidenza - senza che in proposito, nel rispetto del principio di autosufficienza, venga avanzato alcun rilievo - che "possibili modifiche in senso piu' favorevole alla posizione dello (OMISSIS) della regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi detratta dalla pronuncia di separazione non risultano avere formato oggetto di alcuna espressa e specifica richiesta da parte del precitato ricorrente, neppure in via subordinata, in sede di rassegnate conclusioni finali". Ne consegue l'inammissibilita' del motivo, non essendo consentito proporre in sede di legittimita' questioni nuove o nuovi temi di contestazione salva l'ipotesi, nel caso non ricorrente, di questioni rilevabili d'ufficio che non implichino una modificazione dei termini della controversia, ovvero nuovi accertamenti di fatto".

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.700,00, di cui euro 1.500,00, per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
 

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