La violazione dell'obbligo di fedeltà costituisce circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione a meno che non si constati la mancanza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale

In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. (Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza del 7 dicembre 2007, n. 25618)











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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BI. CE. UG., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 58, presso l'avvocato Del Bufalo Maria Luisa, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CA. IS., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 110, presso l'avvocato MERLA GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 598/03 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 07/02/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2007 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato DEL BUFALO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la resistente, l'avvocato MERLA che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CALIENDO Giacomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con ricorso in data 28 ottobre 1996, il prof. Bi. Ce. Ug. chiese al Tribunale di Roma di dichiarare la sua separazione personale dalla moglie, Ca.Is., con la quale aveva contratto matrimonio in data 9 giugno 1972. Si costitui' in giudizio la resistente, chiedendo l'assegnazione della casa coniugale e l'attribuzione di un assegno di mantenimento ed inoltre, dinanzi al giudice istruttore, l'addebito della separazione al coniuge. Il ricorrente, in via riconvenzionale, chiese a sua volta l'addebito della separazione alla moglie.

Il Tribunale, con sentenza del 3 marzo 1999, pronuncio' la separazione personale tra i coniugi, dichiarando inammissibili le reciproche domande di addebito, quella della Ca. per non essere stata introdotta al momento della costituzione dinanzi al Presidente, e quella del Bi. Ce. in conseguenza della inammissibilita' della prima, ed assegno' la casa familiare al motivo, disponendo che egli provvedesse integralmente al mantenimento dei due figli, con lui conviventi, e che corrispondesse alla moglie per il suo mantenimento un assegno mensile di lire 4.000.000.

2. - Avverso la predetta sentenza propose appello la Ca., deducendo la erroneita' della dichiarazione di inammissibilita' della domanda di addebito dalla stessa ritualmente avanzata in via riconvenzionale, e sulla quale la controparte aveva accettato il contraddittorio, e chiedendo, quindi, l'addebito della separazione al coniuge e l'attribuzione in suo favore della somma di lire 16.000.000 mensili. L'appellato, costituitosi in giudizio, chiese di respingere in toto l'appello, e, in via subordinata, di decidere "secondo giustizia" in merito alla inammissibilita', dichiarata dal Tribunale, della domanda di addebito proposta dalla moglie, e, in caso di ritenuta ammissibilita' della stessa, di respingerla e di addebitare la separazione alla Ca., respingendo la sua domanda di aumento dell'assegno da lui dovutole; propose, inoltre, appello incidentale chiedendo che detto assegno venisse ridotto a lire 2.000.000 mensili, o alla diversa somma ritenuta di giustizia.

Nel corso del giudizio di secondo grado, il Bi. presento' un ricorso ex articolo 700 cod. proc. civ. - che venne rigettato per carenza di fumus boni iuris e periculum in mora - per ottenere, in via d'urgenza, l'azzeramento o la riduzione dell'assegno, deducendo circostanze sopravvenute, e, in particolare, da un lato, la sopravvenienza di una patologia, dall'altro, la nascita di una figlia dalla unione con la nuova compagna, che avevano radicalmente modificato la sua condizione economica, e, nel contempo, il miglioramento delle condizioni della moglie, la quale aveva intrapreso un'attivita' lavorativa.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 7 febbraio 2003, in parziale accoglimento dell'appello principale, dichiaro' la separazione addebitabile al Bi. Ce., ed elevo' la misura dell'assegno dallo stesso dovuto alla Ca. ad euro 4.500,00 mensili. Rilevato che la domanda riconvenzionale di addebito e' tempestivamente introdotta con la comparsa di risposta in sede di costituzione davanti al giudice istruttore, anche se non formulata nella fase preliminare innanzi al Presidente del tribunale, sicche' la domanda della Ca. doveva essere esaminata nel merito, ritenne il giudice di seconde cure accertata la violazione grave dei doveri coniugali da parte del Bi. Ce., che aveva ammesso nella comparsa di risposta in sede di appello, ribadendo la dichiarazione resa all'udienza presidenziale del 13 febbraio 1997, di avere dal marzo del 1995, e, quindi, da data anteriore all'inizio del giudizio di separazione, una relazione extraconiugale di dominio pubblico con una donna dalla quale il 7 aprile 2000 era nata una bambina. La relazione, che, sottolineo' la Corte, era stata intrattenuta con modalita' potenzialmente pregiudizievoli alla dignita' e al decoro della Ca., era da considerare causa prevalente della crisi coniugale, tenuto anche conto della mancata emersione di significativi elementi di prova in ordine ad eventuali comportamenti antidoverosi della moglie. Peraltro, osservo' la Corte, la domanda di addebito proposta dal coniuge, reiterata in sede di giudizio di appello, sia pure in via subordinata, non poteva essere esaminata, in quanto quest'ultimo non aveva proposto impugnazione avverso la declaratoria di inammissibilita' della sua reconventio reconventionis.

Quanto all'importo dell'assegno di mantenimento dovuto alla Ca., la Corte pervenne alla decisione di elevarne la misura alla luce dell'esame comparativo della situazione reddituale dei coniugi, rilevando un forte divario a favore del marito. Quest'ultimo, professore universitario di chimica analitica,, ed esperto di informatica con studio professionale dotato di sette/otto dipendenti (si trattava di una societa' le cui quote di controllo erano intestate per il 35% ad altra societa' di cui il figlio possedeva l'80%, e per il resto a terzi), proprietario in via esclusiva della casa coniugale, nella quale viveva con i figli, maggiorenni ma non ancora autonomi, al cui mantenimento provvedeva, aveva ammesso la disponibilita' nel 1988 di un capitale di circa lire mezzo miliardo, ed inoltre percepiva i canoni di affitto corrisposti dalla societa' He. s.p.a. ai figli (per circa lire 100.0000.000 annui). Lo stesso risultava aver avuto un notevole movimento di danaro sui propri conti bancari, laddove dai modelli fiscali risultava aver dichiarato per l'anno 1998 redditi complessivi annui lordi pari a lire 216.603.000, per l'anno 1999 redditi pari a lire 225.630.000, per l'anno 2000 pari a lire 156.376.000, per il 2001 pari a lire 38.429.000. Cio' posto, la Corte ritenne poco attendibili le dichiarazioni dei redditi prodotte dal Bi. Ce., tenuto anche conto della sua inclinazione ad eludere le disposizioni fiscali, desumibili dalle dichiarazioni dallo stesso rese con riferimento agli atti e rapporti posti in essere con la moglie e con i figli; ed escluse che le attuali condizioni fisiche dello stesso, che, come emerso dalle certificazioni mediche prodotte, consigliavano un "tenore di vita senza stress", fossero tali da determinare una rilevante riduzione delle sue entrate. Per converso, osservo' la Corte, la Ca., laureata in biologia ed ex insegnante, proprietaria di un appartamento in (OMESSO) (non dato in locazione), aveva dovuto sostenere gli oneri di una nuova sistemazione alloggiativa e disponeva di gioielli di un certo valore e del reddito derivante dall'assegno di mantenimento corrispostole dal marito, nonche' di una somma pari a lire 200.000.000, dallo stesso consegnatale. La stessa aveva prodotto in giudizio il modello unico 2002, relativo ai redditi percepiti nel 2001, dal quale risultava un reddito complessivo annuo lordo di lire 53.585.000. La Ca., priva di concrete prospettive di stabile attivita' lavorativa, aveva, dunque, subito, per effetto della separazione dal coniuge, un rilevante deterioramento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: donde il diritto all'assegno di mantenimento. Ai fini della determinazione della entita' dell'assegno, il giudice di seconde cure osservo', da un lato, che la donna, durante il periodo di convivenza matrimoniale, aveva fornito un rilevante contributo alla gestione delle societa' create dal coniuge senza ricevere alcun compenso, e che il matrimonio aveva avuto una lunga durata ed era fallito esclusivamente per il comportamento del coniuge; dall'altro, che quest'ultimo doveva ancora provvedere al mantenimento dei due figli nati dal suo matrimonio con la Ca., ed inoltre doveva contribuire al mantenimento della figlia naturale nata dalla relazione con la nuova compagna. Alla stregua di tali argomentazioni la Corte di merito fisso' in euro 4500,00 mensili la misura dell'assegno in favore della Ca..

3. - Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Bi. Ce., affidandosi a tre motivi, illustrati anche da successiva memoria. Ha resistito con controricorso la Ca., che, nella imminenza della udienza, ha depositato una memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 151 cod. civ. nonche' omessa e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. La Corte di merito, nell'addebitare la separazione all'attuale ricorrente sulla base della sola esistenza di una sua relazione extraconiugale - da lui stesso ammessa con la precisazione che il matrimonio era naufragato prima del suo inizio a causa del comportamento della Ca. -, avrebbe omesso di compiere alcuna attivita' istruttoria in ordine al comportamento tenuto reciprocamente dai coniugi, trascurando, cosi', di specificare l'iter logico-giuridico seguito per pervenire alla conclusione secondo la quale proprio la condotta del Bi. Ce. fosse stata la causa, e non la conseguenza, della crisi matrimoniale. E cio' in contraddizione con i principi enunciati nella motivazione della stessa sentenza, in cui il giudice di seconde cure aveva ricordato che la pronuncia di addebito postula l'accertamento, oltre che della violazione grave dei doveri coniugali indicati all'articolo 143 cod. civ., altresi' della ricollegabilita' ad essa della situazione di intollerabilita' della prosecuzione della convivenza.

2.1. - La censura non e' meritevole di accoglimento.

2.2. - Deve premettersi sul punto che, come questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare, in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedelta' coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilita' della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedelta' e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi gia' irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (v., tra le altre, Cass., sent. n. 8512 del 2006).

2.3. - Nella specie, risulta corretta, alla stregua del richiamato principio, la valutazione operata dalla Corte di merito in ordine alla sussistenza, nel comportamento del Bi. Ce., di una grave violazione dei propri obblighi coniugali, nonche' della efficacia causale di detto comportamento nella crisi del suo matrimonio con la Ca.. Al riguardo, il giudice di secondo grado ha posto l'accento sulle ammissioni rese dallo stesso Bi., a conferma di quanto gia' dallo stesso dichiarato all'udienza presidenziale del 13 febbraio 1997, nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di appello, relative alla relazione "pubblica" extraconiugale da lui intrattenuta sin dal mese di marzo del 1995, sottolineando l'anteriorita' dell'instaurazione di tale rapporto sentimentale alla richiesta di separazione, avanzata dal ricorrente solo il 28 ottobre 1996: cio' che rende, in assenza di una consolidata separazione di fatto dalla moglie all'epoca, particolarmente grave la violazione dell'obbligo di fedelta' da parte del ricorrente.

La Corte capitolina ha, poi, evidenziato le forme esteriori in cui la relazione di cui si tratta si era svolta, con modalita' giudicate "potenzialmente pregiudizievoli alla dignita' e al decoro della Ca. ", traendone argomento, con motivazione logica e scevra da errori logico-giuridici, per concludere nel senso della riconducibilita' essenzialmente a detta condotta della crisi coniugale.

2.4. - Ne' detta conclusione risulta censurabile, come ipotizzato dal ricorrente, alla stregua della lamentata obliterazione dell'esame della condotta della Ca.. La Corte di merito, al contrario, si e' fatta carico della necessaria valutazione globale dei reciproci comportamenti dei coniugi, pervenendo, peraltro, sulla base delle risultanze processuali, al convincimento, non sindacabile nella presente sede siccome non affetto da illogicita', della insussistenza di elementi di prova in ordine ad una pretesa condotta antidoverosa della Ca..

3. - Con la seconda censura, si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 333, 343 e 183 cod. proc. civ.. Avrebbe errato la Corte di merito, una volta ritenuta ammissibile la domanda riconvenzionale di addebito proposta dalla Ca., ad escludere che quella, reiterata in sede di giudizio di appello, sia pure in via subordinata, dal Bi. Ce., di addebito della separazione alla moglie potesse essere autonomamente esaminata per non avere lo stesso proposto impugnazione avverso la declaratoria di inammissibilita' della sua reconventio reconventionis. L'attuale ricorrente non aveva ragione di impugnare in via incidentale detta declaratoria, ben potendo limitarsi, come aveva fatto, a riproporre la domanda, in via subordinata, per il caso di pronuncia positiva sull'ammissibilita' della riconvenzionale di controparte, al fine di evitare la presunzione di rinuncia ai sensi dell'articolo 346 cod. proc. civ..

4.1. - Anche tale censura e' infondata.

4.2. - In realta', ancor prima che la mancata impugnazione della declaratoria di inammissibilita' della reconventio reconventionis, individuata dalla Corte di merito quale ragione di inammissibilita' della domanda di addebito della separazione proposta dall'attuale ricorrente, e' la non configurabilita', nella specie, di una reconventio reconventionis a determinare un tale effetto: ed infatti, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito e' autonoma e l'iniziativa di un coniuge di richiedere la dichiarazione di addebitabilita' della separazione all'altro coniuge, anche sotto l'aspetto procedimentale, non e' mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione, tanto che, se presa dalla parte attrice, deve essere inserita nell'atto introduttivo del giudizio (v., da ultimo, Cass., sent. n. 2818 del 2006).

5. - Con il terzo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 156, 2727 e 2729 cod. civ. e omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, nonche' illogicita' della motivazione in tema di quantificazione dell'assegno di mantenimento e omessa valutazione delle prove acquisite agli atti. La Corte territoriale si sarebbe basata, nella determinazione della somma a tale titolo dovuta alla Ca. in euro 4500,00 mensili, non gia' sulle risultanze documentali, ma su apodittiche, indimostrate ed offensive presunzioni, carenti dei requisiti di gravita', precisione e concordanza richiesti dall'invocato articolo 2729 cod. civ.. Essa avrebbe ignorato la circostanza della flessione dei propri redditi a decorrere dal 1994, dimostrata dall'attuale ricorrente attraverso una ampia produzione documentale, ed arbitrariamente ritenuto la tendenza del Bi. Ce. alla elusione fiscale sulla sola base della dichiarazione resa dallo stesso in sede di comparsa di risposta nel giudizio di appello, nella quale il predetto, nell'illustrare il sistema di organizzazione del patrimonio familiare, aveva attestato di avere offerto alla moglie, in costanza di matrimonio, di collaborare stabilmente nella gestione delle sue societa', fissandone la retribuzione sulla base di una suddivisione dei redditi e non del valore effettivo della prestazione, per abbassare l'aliquota fiscale. Ne' il rilievo di tale tendenza risulterebbe accompagnato da una attendibile ricostruzione della complessiva situazione reddituale del ricorrente, non avendo la Corte fornito alcuna indicazione dei criteri seguiti per la quantificazione dell'assegno, ed in particolare non avendo essa chiarito come dalla assunta propensione del Bi. Ce. ad eludere le disposizioni fiscali potesse aver fatto discendere il convincimento che i redditi dello stesso fossero tali da giustificare la imposizione a suo carico di un assegno di euro 4500,00 mensili per il mantenimento della moglie. Ancora, la decisione censurata, nel sottolineare l'accumulo di risparmi del ricorrente, aveva obliterato la circostanza che essi erano stati reinvestiti nell'acquisto di un appartamento per ciascuno dei figli, e che inoltre il Bi. Ce. aveva consegnato alla moglie la somma di lire 200.000.000 in cambio della cessione al figlio delle quote della societa' He. s.p.a. La Corte avrebbe, poi, errato nel minimizzare, ai fini della valutazione della capacita' di reddito del Bi. Ce., la patologia dalla quale lo stesso era affetto; cosi' come nell'escludere, nonostante le deduzioni del ricorrente ed in assenza di istruttoria sul punto, che la Ca. disponesse di una occupazione stabile.

6.1. - Anche tale censura e' infondata.

6.2. - La Corte di merito ha fatto buon governo dei principi in materia di quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente piu' debole.

Premesso che, ai fini del riconoscimento del diritto al mantenimento a favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, e' necessario che questi sia privo di redditi che gli consentano di godere di un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi, la Corte capitolina ha analiticamente esaminato la posizione reddituale e patrimoniale dell'appellante e dell'appellato, inferendone la esistenza di un notevole divario tra la condizione del Bi. Ce. e quella della Ca., e, quindi, la necessita' di attribuire a quest'ultima, in funzione riequilibratrice, un adeguato assegno di mantenimento, la cui entita' ha ritenuto di determinare in euro 4500,00 mensili, tenuto conto, oltre che dei predetti elementi, della durata del matrimonio e del contributo apportato dalla donna alla formazione del patrimonio del coniuge, elementi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, integrano parametri utilizzabili in occasione della quantificazione dell'assegno di mantenimento in caso di separazione personale (v., tra le altre, Cass., sent. n. 20838 del 2004).

6.3. - Cosi' ricostruito il tessuto motivazionale della decisione censurata ed il quadro probatorio tenuto presente nella decisione, va, per un verso, ricordato, che, ai fini che nella presente sede rilevano, non risulta necessario un accertamento dei redditi percepiti dai coniugi nel loro esatto ammontare, risultando, invece, sufficiente una attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi (v., tra le altre, Case., sent. n. 3974 del 2002); per l'altro, va sottolineato che il riferimento, contenuto nella sentenza censurata, alla inclinazione del Bi. Ce. ad eludere le disposizioni fiscali costituisce non gia' il punto di partenza, ma piuttosto l'esito dell'apprezzamento della entita' del divario reddituale tra le parti, compiuto dalla Corte territoriale, nell'esercizio dei poteri ad essa spettanti in via esclusiva, e argomentato alla stregua, come si e' visto, dell'esame di una serie di elementi, valutati in modo corretto sul piano logico-giuridico. Risulta, in tal modo, destituita di fondamento la censura relativa alla mancata indicazione dei criteri adottati per la quantificazione dell'assegno.

6.4. - In tale quadro, non e' esatto neanche che il giudice di seconde cure abbia trascurato di considerare la diminuzione di reddito del Bi. Ceipidor conseguente alle sue deteriorate condizioni di salute. La Corte ha, infatti, al riguardo ragionevolmente ritenuto, alla stregua della documentazione medica dallo stesso prodotta, che dette condizioni, se pur idonee a determinare una riduzione del reddito da lui prodotto, non fossero comunque tali da incidere significativamente sul divario patrimoniale tra le parti.

6.5. - Ne' assume alcun rilievo, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, la pretesa mancata considerazione, da parte della Corte di merito, della destinazione data dal ricorrente ai risparmi accumulati nel tempo, con l'acquisto di un appartamento a ciascuno dei figli e la dazione alla moglie di una somma di circa lire 200 milioni. Ed infatti, da un lato, la citata somma e' stata espressamente presa in considerazione nella ricostruzione delle condizioni economiche della Ca.; dall'altro, e in via generale, il riferimento operato dalla Corte ai risparmi del Bi. Ce. risulta finalizzato essenzialmente alla dimostrazione della continuita' dei flussi reddituali dello stesso e degli ulteriori redditi da essi scaturenti, a riprova della disparita' economica esistente tra le parti, e del sicuro, e rilevante, deterioramento della situazione della moglie per effetto della crisi coniugale, avuto anche riguardo alla circostanza che la stessa non disponeva di una occupazione stabile.

6.6. - Con riferimento a tale ultima circostanza, deve, poi, sottolinearsi la spettanza esclusiva alla Corte di merito dell'apprezzamento in ordine alla inesistenza di alcuna prova della prestazione, da parte della Ca., di attivita' lavorativa, sostenuta dal ricorrente.

7. - Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente, siccome soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 6100,00, di cui euro 6000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed accessori di legge.

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