Lo stato depressivo della ex moglie, unitamente alla difficile situazione del mercato ed alla età e condizione delle stessa, residente in zona periferica non bene servita da mezzi pubblici, giustificano la sua inerzia nel cercarsi un lavoro e anche la cancellazione volontaria dalle liste di collocamento

Lo stato depressivo della ex moglie, unitamente alla difficile situazione del mercato ed alla età e condizione delle stessa, residente in zona periferica non bene servita da mezzi pubblici, giustificano la sua inerzia nel cercarsi un lavoro e anche la cancellazione volontaria dalle liste di collocamento. L'apprezzamento di tutte queste circostanze, valutate nel loro complesso e non atomisticamente, risulta puntualmente argomentato e la sintesi ricostruttiva è illustrata con esauriente tessuto motivazionale; va così respinto il ricorso del marito che chiedeva di rivedere l'obbligo di corresponsione dell'assegno alla ex.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 12 dicembre 2012, n. 22752



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria - Presidente

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria C. - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4371-2009 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1137/2008 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 07/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2012 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo con l'assorbimento dei restanti motivi con enunciazione del corrispondente principio di diritto, in subordine rimessione alle SS.UU..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 23.2.2004 (OMISSIS) ha chiesto al Tribunale di Alba di pronunciare la sua separazione dal coniuge (OMISSIS), con cui aveva contratto matrimonio il (OMISSIS), e l'affidamento a suo favore della figlia minore.

Radicatosi il contraddittorio, la convenuta ha chiesto a sua volta l'addebito della separazione a carico del marito, con obbligo dello stesso di contribuire al suo mantenimento.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 176/1998, ha pronunciato la separazione con reciproco addebito, respingendo la domanda di mantenimento proposta dalla (OMISSIS).

Il medesimo Tribunale, adito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti, provvedendo a riguardo, ha altresi' disposto l'obbligo per il (OMISSIS) di corrispondere alla (OMISSIS) l'assegno divorzile in euro 400,00 mensili.

La decisione e' stata impugnata innanzi alla Corte d'appello di Torino dal (OMISSIS) che ne ha chiesto la riforma per ottenere il rigetto della domanda di controparte di attribuzione dell'assegno di mantenimento, di cui in subordine ha chiesto la riduzione.

Con sentenza n. 1137 depositata il 31 luglio 2008, la Corte territoriale ha respinto l'appello. Ha ritenuto determinante, ai fini del sorgere del diritto la condizione d'assoluta indigenza della (OMISSIS), che non risultava in grado di procurarsi mezzi di sussistenza, ed ai fini del quantum debeatur, che la misura dell'assegno in mancanza di altri redditi risulta appena idonea a superare uno stato di bisogno.

Quest'ultima decisione e' stata infine impugnata innanzi a questa Corte da (OMISSIS) con ricorso articolato in quattro motivi resistiti con controricorso dall'intimata ed ulteriormente illustrati con memoria difensiva depositata ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

Il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo l'accoglimento del primo motivo ed assorbimento delle restanti censure con affermazione del principio di diritto.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 5. L'errore, ascritto alla Corte di merito in ordine alla statuita attribuzione dell'assegno di mantenimento a favore della (OMISSIS), risiederebbe nell'affermata rilevanza della non disponibilita' da parte della predetta di mezzi adeguati rispetto alla soglia di sopravvivenza e non gia' del tenore di vita pregresso, che rappresenta parametro apprezzabile in senso esclusivo, travisato nel contenuto dal giudice d'appello che lo avrebbe equiparato, in senso diverso e fallace, ad un tenore di vita autonomo e dignitoso. Omessa la doverosa indagine sul tenore di vita della coppia all'epoca del matrimonio, la Corte di merito avrebbe provveduto nei sensi criticati confondendo per l'effetto l'assegno divorzile con quello alimentare, che neppure era stato peraltro fatto segno di espressa domanda.
Il quesito di diritto chiede se puo' un assegno divorzile essere riconosciuto non gia' sulla base dei presupposto previsti dalla Legge n. 898 del 1970, articolo 5 ma in base agli articoli 433 e ss cod. civ peraltro in assenza di domanda. Trattasi di extrapetizione? E' compatibile il riconoscimento dell'assegno in argomento anche quando il coniuge richiedente abbia vissuto per un lungo periodo di tempo senza il sostegno dell'altro coniuge?

La resistente chiede il rigetto della censura.

Il quesito di diritto, che conclude la censura argomentata mediante corretto richiamo ad enunciato consolidato in ordine al parametro valutabile in materia d'attribuzione dell'assegno divorzile non omologabile allo stato di bisogno, ribadito con sentenza di questa S.C. n 4021/2006, devesi nondimeno dichiarare inammissibile attesa la sua palese genericita', che lo rende inidoneo alla funzione predicata dall'articolo 366 bis c.p.c., risolvendosi in astratta affermazione di principio. A lume di consolidato orientamento nel caso in cui il quesito sia inerente ad una censura in diritto "dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale, non puo' essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l'errore asseritamene compito dal giudice di merito e la regola applicabile. Ne consegue che esso non puo' consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura cosi' come illustrata nello svolgimento del motivo" (da ultimo e per tutte Cass. n. 3530/2012).
  Col secondo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione su punto decisivo della controversia rappresentato dall'impossibilita' di controparte di procurarsi i mezzi adeguati per ragioni oggettive, che non sarebbero state esplicate a fronte delle puntuali contestazioni esposte nell'atto d'appello in ordine alle circostanziate condizioni ritenute sintomatiche dal primo giudice, e di cui la stessa sentenza impugnata da atto nella sintesi narrativa. Aggiunge che la Corte territoriale fonderebbe il rigetto del motivo d'appello su stringata motivazione, senza considerare l'irrilevanza della sindrome depressiva sulla capacita' lavorative della (OMISSIS) e la sua volontaria cancellazione dalle liste collocamento, entrambi dedotti ed adeguatamente documentati in atti.

La sintesi conclusiva illustra il fatto decisivo controverso cui si riferirebbe il deficit di motivazione rappresentato sia dal controverso effetto invalidante dello stato depressivo, indimostrato, sia dalla volontaria cancellazione della predetta dalle indicate liste.

La resistente deduce l'inammissibilita' della censura.
Il motivo e' inammissibile.
La Corte del merito ha esaminato le circostanze dedotte in giudizio, compresi i fatti cui si riferisce la censura, nel coacervo delle complessive evenienze istruttorie. Ha infatti preso in considerazione le contestazioni circa l'impossibilita' oggettiva di reperimento di attivita' lavorativa ascrivibile ad inerzia della (OMISSIS), la non incidenza della sua mancata qualificazione professionale, l'influenza della sindrome depressiva riscontrata sulla sua capacita' lavorativa, e le ha quindi sottoposto a vaglio critico in chiave concreta, tenendo conto della situazione del mercato, dell'eta' e della condizione della stessa, residente in zona periferica non ben servita da mezzi pubblici. L'apprezzamento di queste circostanze, valutate nel loro complesso e non atomisticamente, risulta puntualmente argomentato e la sintesi ricostruttiva tratta all'esito e' illustrata con esauriente tessuto motivazionale. Il mezzo in esame induce alla rivisitazione di questo percorso critico che, attesa la riscontrata puntualita' del tessuto motivazionale sottostante, e' preclusa a questa Corte. Analoga sorte meritano il terzo e quarto motivo con cui il ricorrente deduce violazione della Legge n. 897 del 1970, articolo 5 ed ancora vizio d'insufficiente motivazione sia in ordine alle opportunita' di lavoro rifiutate dalla (OMISSIS), che ha cessato la sua attivita' all'eta' di 34 anni e ben poteva, cosi' come ha fatto nel periodo in cui ha lavorato, raggiungere il posto di lavoro essendo munita di patente di guida, sia in ordine alle asserite ma immotivate considerazioni circa le opportunita' che offre il mercato del lavoro, sia infine in relazione all'asserita oggettiva impossibilita' di procurarsi mezzi adeguati nel caso considerato.

La sintesi conclusiva del terzo motivo si riferisce alla superficiale motivazione assunta in ordine alle contestazioni argomentate sull'impossibilita' di reperimento di occasioni di lavoro da parte della (OMISSIS), e sulla decisivita' del suo stato psichico; il quesito di diritto che conclude il quarto mezzo chiede se e' ravvisabile l'impossibilita' oggettiva di reperire mezzi adeguati, in relazione all'assegno divorzile, in caso di volontaria cancellazione del richiedente dalle liste di collocamento e in caso di mancato vaglio dell'incidenza sulla capacita' lavorativa di una situazione di sindrome depressiva, e se e' compatibile l'affermazione relativa alla possibilita' di reperimento di una qualche attivita' lavorativa saltuaria col concetto d'impossibilita' oggettiva di procurarsi mezzi adeguati ai sensi della Legge n. 898 del 19780, citato articolo 5.
  La resistente chiede il rigetto delle censure.

La stessa formulazione delle censure rende palese il sottostante intento del ricorrente di sollecitare lo scrutinio sul merito della questione controversa. Il tessuto argomentativo in cui si articolano i motivi in esame induce infatti ancora una volta alla rilettura delle circostanze dedotte, del cui vaglio critico e della conseguente sintesi, come rilevato, la decisione impugnata rende conto con puntuale ed esaustiva motivazione. Giova pertanto ribadire che in questa sede di legittimita' il rinnovato apprezzamento delle circostanze poste a fondamento della conclusione di merito fondante la decisione impugnata non puo' trovare assolutamente ingresso.

Tutto cio' premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della resistente liquidandole in complessivi euro 1,200,00 di cui euro 1000,00 per il compenso, oltre accessori di legge. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalita' e gli altri dati identificativi delle parti.
 

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