Mantenimento figlio maggiorenne - contratto di apprendistato

Con la sentenza n. 407 dell’ 11 gennaio 2007 la Corte di Cassazione, pronunciandosi nuovamente in tema di revisione dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, ha confermato l’orientamento, già consolidato in materia, in forza del quale “l‘obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole dell’articolo 148 Cc, al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica (o sia stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica), ovvero finché non sia provato che il figlio stesso, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire all’autosufficienza, non ne abbia, poi, tratto profitto per sua colpa”. Nello specifico ha statuito che “l’esistenza del contratto di lavoro di apprendista e, quindi, il comprovato svolgimento di attività remunerata non possono, di per sé solamente, costituire prova della “raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne” .

INDICE
DELLA GUIDA IN Divorzio

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 728 UTENTI