Merita accoglimento la domanda di separazione giudiziale dei coniugi laddove la convivenza si renda intollerabile, per effetto del venir meno dell'affectio coniugalis

Merita accoglimento la domanda di separazione giudiziale dei coniugi laddove la convivenza si renda intollerabile, per effetto del venir meno dell'affectio coniugalis. La separazione tra i coniugi presuppone una situazione di intollerabilità della convivenza, oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile. Ne consegue che ai fini della pronuncia della separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto tra gli stessi ben potendo dipendere, la frattura, dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di uno solo di loro tale da rendere intollerabile la convivenza. L'intollerabilità non viene meno nell'ipotesi in cui uno dei coniugi assuma un atteggiamento di accettazione e disponibilità verso l'altro ben potendo dipendere, un siffatto comportamento, da motivi di praticità, da concezioni etiche o anche dalla speranza di recuperare un rapporto obiettivamente privo dei contenuti minimi di reciproca affectio coniugalis.

Tribunale Potenza, civile, Sentenza 2 marzo 2012, n. 270



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI POTENZA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Potenza - Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:

1) Dott. Giuseppe Lo Sardo - Presidente relatore -

2) Dott.ssa Lucia Gesummaria - Giudice -

3) Dott.ssa Rossella Magarelli - Giudice -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 843/2008 R.G., avente ad oggetto "separazione giudiziale" e vertente

Tra

Se.Fr., nato (...), residente in Potenza alla Via (...); rappresentato e difeso dall'Avv. Pa.Pa., con studio in Potenza, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;

Ricorrente

E

Fi.Ma., nata (...), residente in Potenza alla Via (...); rappresentata e difesa dall'Avv. Gi.Gi., con studio in Potenza, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine alla comparsa depositata il 30 settembre 2008, in sostituzione dell'Avv. Ro.Li., con studio in Potenza, ove già elettivamente domiciliata, giusta procura in margine alla comparsa di costituzione nel presente procedimento;

Resistente

Con l'intervento del

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza;

Interventore necessario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12 marzo 2008, Se.Fr. adiva il Tribunale di Potenza. Il ricorrente esponeva che egli aveva contratto matrimonio concordatario (recte: civile) con Fi.Ma. a Potenza il 14 ottobre 2000, nel corso del quale non erano stati concepiti figli; che il rapporto matrimoniale era stato compromesso dall'incompatibilità caratteriale dei coniugi, la quale aveva dato luogo a frequenti discussioni e litigi; che la moglie gli aveva sempre impedito di frequentare parenti ed amici; che, pertanto, la comunione materiale e spirituale di vita era ormai venuta meno, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. Su tali premesse, egli chiedeva che il Tribunale di Potenza pronunziasse la separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla moglie. Instauratosi il contraddittorio con la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, con comparsa depositata il 20 maggio 2008, Fi.Ma. si costituiva in giudizio. La resistente deduceva che essi avevano contratto matrimonio civile e non concordatario; che ella non aveva mai impedito al marito di frequentare i parenti e gli amici; che nessuna violazione ai doveri matrimoniali le era imputabile ai fini dell'addebito della separazione giudiziale; che il marito non aveva mai contribuito al ménage familiare; che il marito aveva violato l'obbligo di fedeltà, intrattenendo una relazione sentimentale con un'altra donna; che tale frequentazione era stata resa pubblica; che ella era stata costretta dal marito ad abbandonare la casa familiare; che il marito lavorava alle dipendenze dell'A.C.T.A. di Potenza ed era proprietario di immobili; che ella era disoccupata. Pertanto, ella chiedeva che il Tribunale di Potenza pronunziasse la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito; rigettasse la domanda di addebito a suo carico; ponesse a carico del marito un congruo contributo per il suo mantenimento. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione all'udienza del 20 maggio 2008, con ordinanza resa in pari data, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi alla vita separata; poneva a carico del marito un contributo di Euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero) per il mantenimento della moglie, da versare entro il giorno 27 di ogni mese con decorrenza dal mese di maggio dell'anno 2008; disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore. In sede di trattazione, con memoria depositata il 10 giugno 2008, il ricorrente adduceva ulteriori fatti a sostegno della domanda accessoria di addebito della separazione giudiziale. Nel corso dell'istruzione si procedeva all'acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, all'assunzione dell'interrogatorio formale deferito dalla resistente al ricorrente ed all'audizione dei testimoni indicati dalle parti. Nei termini assegnati dal giudice istruttore, le parti depositavano le comparse conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, sul piano del rito, è doveroso rilevare come la presente controversia sia devoluta alla cognizione del giudice collegiale, rientrando i giudizi di separazione personale tra le cause tassativamente riservate alla cognizione esclusiva del giudice collegiale, a sensi dell'art. 50 - bis, n. 1, cod. proc. civ. (quale introdotto dall'art. 56 del D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51) (stante l'intervento obbligatorio del P.M.: artt. 70, n. 2, e 709 cod. proc. civ.).

Nel merito, è evidente che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi si è resa ormai intollerabile, essendo venuta meno in modo irrimediabile l'affectio coniugalis.

Né rileva a tal fine stabilire la reale causa delle incomprensioni e dei dissapori che si sono manifestati durante la vita coniugale. Invero, ai sensi del novellato art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile; a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti. In quest'ultimo caso la intollerabilità della convivenza non può ritenersi esclusa per il solo fatto che uno dei coniugi assume un atteggiamento di accettazione e di disponibilità, potendo tale atteggiamento trovare spiegazione in motivi pratici e nella prevalenza di concezioni etiche, ovvero in prospettive di recupero del rapporto, che rendono quel coniuge eccezionalmente tollerante rispetto ad una situazione obbiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio della comunione coniugale (ex plurimis: Cass. 10 giugno 1992, n. 7148).

Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, anche alla stregua delle rispettive prospettazioni, non resta che pronunziare la separazione giudiziale tra Se.Fr. e Fi.Ma.

Come si è detto, ciascuno dei coniugi ha chiesto di dichiarare l'addebito all'altro della separazione giudiziale, adducendo diversi inadempimenti ai doveri familiari.

Secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione giudiziale implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione giudiziale senza addebito (da ultima: Cass. 27 giugno 2006, n. 14840).

In primo luogo, Se.Fr. ha imputato a Fi.Ma. di avergli impedito la frequentazione di parenti ed amici "a causa dell'alternarsi di diversi e contrastanti stati passionali della stessa".

Inoltre, con memoria depositata il 10 giugno 2008, Se.Fr. ha imputato a Fi.Ma. di aver abbandonato la casa familiare senza alcuna giustificazione prima del ricorso per separazione giudiziale, di essersi impossessata dell'autovettura "(...)" con targa (...) e di aver prelevato la somma di Euro 300,00 (trecento virgola zero zero) da un libretto postale cointestato senza la sua autorizzazione.

Tuttavia, queste ultime deduzioni non sono suscettibili di apprezzamento da parte del giudicante, trattandosi di una modifica inammissibile della causa petendi.

Invero, nel giudizio di separazione personale, il ricorso introduttivo rappresenta l'atto di riscontro, quoad tempus, della tempestività delle domande avanzate dal ricorrente, cosicché la domanda di addebito, proposta da quest'ultimo, esorbitando dalla semplice emendatio libelli consentita in corso di causa, se non contenuta nel ricorso medesimo, ma avanzata o nella fase dinanzi al presidente del tribunale o in un momento ancora successivo ad essa, soggiace alla sanzione dell'inammissibilità, perché introduce, nell'originario contenzioso, un nuovo tema d'indagine, non rappresentando mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione; peraltro, nei giudizi incardinati in primo grado successivamente al 30 aprile 1995, la questione della novità della domanda di addebitamento della separazione risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti - e pertanto ricondotta al rilievo officioso del giudice, anche in appello - senza che rilevi l'accettazione, su di essa, del contraddittorio in primo grado (ex plurimis: Cass. 16 maggio 2007, n. 11305; Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618). Di contro, Fi.Ma. ha imputato a Se.Fr. di aver intrattenuto una relazione extraconiugale con un'altra donna (nella persona di La.An.). Tuttavia, le risultanze istruttorie non consentono di addivenire alla pronunzia di addebito in un senso e/o nell'altro.

Anzitutto, con riguardo alla domanda proposta in via principale, al di là della genericità dell'allegazione, non è emerso alcun elemento idoneo a confermare una proibizione imposta da Fi.Ma. a Se.Fr. in ordine alla libera frequentazione di familiari od amici (in proposito, leggansi le dichiarazioni rese da Se.Ma. all'udienza del 21 ottobre 2009, la quale ha riferito di vedersi tranquillamente col fratello Se.Fr., sebbene la cognata Fi.Ma. non li lasciasse mai da soli).

A non diversa conclusione deve giungersi anche con riguardo alla domanda proposta in via riconvenzionale.

Invero, è pacifico che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (ex plurimis: Cass. 11 giugno 2008, n. 15557).

Aggiungasi che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (ex plurimis: Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618).

Tuttavia, nel caso di specie, per quanto alcune testimonianze si siano espresse nel senso dell'esistenza di un rapporto di stretta complicità e di inusuale confidenza tra Se.Fr. e La.An. (al punto che il primo era solito intrattenersi di frequente nell'esercizio commerciale della seconda in Potenza alla Via (...): leggansi le dichiarazioni rese da Fi.Ca. all'udienza del 21 ottobre 2009 e da Su.Vi. all'udienza del 20 gennaio 2010), non sono state comunque riferite circostanze o situazioni inequivocabilmente sintomatiche dell'esistenza di una relazione extraconiugale. Tuttavia, lo stato attuale delle risultanze processuali non consente di addivenire ad una ponderata decisione in ordine alle determinazioni di natura economica, rendendosi necessaria l'emanazione di una sentenza non definitiva (ai sensi degli artt. 109 - bis cod. proc. civ., 4, dodicesimo comma, della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e 23, primo comma, della Legge 6 marzo 1987 n. 74). Pertanto, la causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio. A tal fine, si deve emettere una separata ordinanza (artt. 279, secondo comma, n. 4, e terzo comma, cod. proc. civ.).

La presente sentenza (ancorché non definitiva) sarà trasmessa (dopo il passaggio in giudicato) dalla Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Potenza per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio (artt. 14 e 69, lett. d, del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396), con l'esonero sin d'ora da ogni responsabilità.

In relazione a tale esito decisionale, la liquidazione delle spese giudiziali non può essere operata in questa sede, ma deve essere rinviata al momento dell'emissione della sentenza definitiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, sul piano del rito, è doveroso rilevare come la presente controversia sia devoluta alla cognizione del giudice collegiale, rientrando i giudizi di separazione personale tra le cause tassativamente riservate alla cognizione esclusiva del giudice collegiale, a sensi dell'art. 50 - bis, n. 1, cod. proc. civ. (quale introdotto dall'art. 56 del D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51) (stante l'intervento obbligatorio del P.M.: artt. 70, n. 2, e 709 cod. proc. civ.).

Nel merito, è evidente che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi si è resa ormai intollerabile, essendo venuta meno in modo irrimediabile l'affectio coniugalis.

Né rileva a tal fine stabilire la reale causa delle incomprensioni e dei dissapori che si sono manifestati durante la vita coniugale. Invero, ai sensi del novellato art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile; a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti. In quest'ultimo caso la intollerabilità della convivenza non può ritenersi esclusa per il solo fatto che uno dei coniugi assume un atteggiamento di accettazione e di disponibilità, potendo tale atteggiamento trovare spiegazione in motivi pratici e nella prevalenza di concezioni etiche, ovvero in prospettive di recupero del rapporto, che rendono quel coniuge eccezionalmente tollerante rispetto ad una situazione obbiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio della comunione coniugale (ex plurimis: Cass. 10 giugno 1992, n. 7148).

Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, anche alla stregua delle rispettive prospettazioni, non resta che pronunziare la separazione giudiziale tra Se.Fr. e Fi.Ma.

Come si è detto, ciascuno dei coniugi ha chiesto di dichiarare l'addebito all'altro della separazione giudiziale, adducendo diversi inadempimenti ai doveri familiari.

Secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione giudiziale implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione giudiziale senza addebito (da ultima: Cass. 27 giugno 2006, n. 14840).

In primo luogo, Se.Fr. ha imputato a Fi.Ma. di avergli impedito la frequentazione di parenti ed amici "a causa dell'alternarsi di diversi e contrastanti stati passionali della stessa".

Inoltre, con memoria depositata il 10 giugno 2008, Se.Fr. ha imputato a Fi.Ma. di aver abbandonato la casa familiare senza alcuna giustificazione prima del ricorso per separazione giudiziale, di essersi impossessata dell'autovettura "(...)" con targa (...) e di aver prelevato la somma di Euro 300,00 (trecento virgola zero zero) da un libretto postale cointestato senza la sua autorizzazione.

Tuttavia, queste ultime deduzioni non sono suscettibili di apprezzamento da parte del giudicante, trattandosi di una modifica inammissibile della causa petendi.

Invero, nel giudizio di separazione personale, il ricorso introduttivo rappresenta l'atto di riscontro, quoad tempus, della tempestività delle domande avanzate dal ricorrente, cosicché la domanda di addebito, proposta da quest'ultimo, esorbitando dalla semplice emendatio libelli consentita in corso di causa, se non contenuta nel ricorso medesimo, ma avanzata o nella fase dinanzi al presidente del tribunale o in un momento ancora successivo ad essa, soggiace alla sanzione dell'inammissibilità, perché introduce, nell'originario contenzioso, un nuovo tema d'indagine, non rappresentando mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione; peraltro, nei giudizi incardinati in primo grado successivamente al 30 aprile 1995, la questione della novità della domanda di addebitamento della separazione risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti - e pertanto ricondotta al rilievo officioso del giudice, anche in appello - senza che rilevi l'accettazione, su di essa, del contraddittorio in primo grado (ex plurimis: Cass. 16 maggio 2007, n. 11305; Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618). Di contro, Fi.Ma. ha imputato a Se.Fr. di aver intrattenuto una relazione extraconiugale con un'altra donna (nella persona di La.An.). Tuttavia, le risultanze istruttorie non consentono di addivenire alla pronunzia di addebito in un senso e/o nell'altro.

Anzitutto, con riguardo alla domanda proposta in via principale, al di là della genericità dell'allegazione, non è emerso alcun elemento idoneo a confermare una proibizione imposta da Fi.Ma. a Se.Fr. in ordine alla libera frequentazione di familiari od amici (in proposito, leggansi le dichiarazioni rese da Se.Ma. all'udienza del 21 ottobre 2009, la quale ha riferito di vedersi tranquillamente col fratello Se.Fr., sebbene la cognata Fi.Ma. non li lasciasse mai da soli).

A non diversa conclusione deve giungersi anche con riguardo alla domanda proposta in via riconvenzionale.

Invero, è pacifico che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (ex plurimis: Cass. 11 giugno 2008, n. 15557).

Aggiungasi che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (ex plurimis: Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618).

Tuttavia, nel caso di specie, per quanto alcune testimonianze si siano espresse nel senso dell'esistenza di un rapporto di stretta complicità e di inusuale confidenza tra Se.Fr. e La.An. (al punto che il primo era solito intrattenersi di frequente nell'esercizio commerciale della seconda in Potenza alla Via (...): leggansi le dichiarazioni rese da Fi.Ca. all'udienza del 21 ottobre 2009 e da Su.Vi. all'udienza del 20 gennaio 2010), non sono state comunque riferite circostanze o situazioni inequivocabilmente sintomatiche dell'esistenza di una relazione extraconiugale. Tuttavia, lo stato attuale delle risultanze processuali non consente di addivenire ad una ponderata decisione in ordine alle determinazioni di natura economica, rendendosi necessaria l'emanazione di una sentenza non definitiva (ai sensi degli artt. 109 - bis cod. proc. civ., 4, dodicesimo comma, della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e 23, primo comma, della Legge 6 marzo 1987 n. 74). Pertanto, la causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio. A tal fine, si deve emettere una separata ordinanza (artt. 279, secondo comma, n. 4, e terzo comma, cod. proc. civ.).

La presente sentenza (ancorché non definitiva) sarà trasmessa (dopo il passaggio in giudicato) dalla Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Potenza per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio (artt. 14 e 69, lett. d, del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396), con l'esonero sin d'ora da ogni responsabilità.

In relazione a tale esito decisionale, la liquidazione delle spese giudiziali non può essere operata in questa sede, ma deve essere rinviata al momento dell'emissione della sentenza definitiva.

Così deciso in Potenza il 23 febbraio 2012.

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2012.

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