Non è delibabile la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio in caso di convivenza prolungatasi per almeno tre anni

Non può essere delibata, per contrarieta' all'ordine pubblico, la sentenza ecclesiastica di nullita' del matrimonio tutte le volte che la convivenza "come coniugi" si sia protratta per almeno tre anni. Tuttavia, tale ostacolo alla delibazione costituisce materia di eccezione in senso stretto, dunque non e' rilevabile d'ufficio allorche' la delibazione sia stata chiesta congiuntamente dai coniugi, tanto piu' che i caratteri stessi della convivenza ostativa alla delibazione sono tali da assegnare un ruolo prevalente alla consapevole, concorde manifestazione di volonta' delle parti.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 13 febbraio 2015, n. 2942



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio - Presidente

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)) e dom.ti presso la cancelleria della Corte di cassazione;

- ricorrenti -

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI; PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 60/2012 della Corte d'appello di Napoli depositata il 22 marzo 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 ottobre 2014 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l'improcedibilita', inammissibilita' o rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I sig.ri (OMISSIS) e (OMISSIS) chiesero alla Corte d'appello di Napoli, con ricorso congiunto del 23 settembre 2011, la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza (OMISSIS) con la quale il Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano aveva dichiarato nullo il loro matrimonio concordatario, celebrato il (OMISSIS), per esclusione dell'indissolubilita' del vincolo da parte della moglie, sentenza confermata dal Tribunale Ecclesiastico di Appello del Vicariato di Roma e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

La Corte adita ha riconosciuto la delibabilita' della sentenza ecclesiastica sotto tutti i profili rilevanti, salvo quello evidenziato da Cass. 1343/2011, secondo cui la prolungata convivenza successiva alla celebrazione matrimonio costituisce ostacolo di ordine pubblico alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullita' del matrimonio stesso. Ha pertanto respinto la domanda avendo accertato che nella specie la convivenza dei coniugi dopo la celebrazione del matrimonio si era "protratta per oltre 4 anni, com'e' dato evincere dalla data della presentazione del libello introduttivo dinanzi al Tribunale Ecclesiastico" ed era stata arricchita dalla nascita di un figlio fortemente voluto, tanto che la madre si era sottoposta, per realizzare il concepimento, a cure e ad un intervento chirurgico.

Il sig.ri (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione della Legge 25 marzo 1985, n. 121, articolo 8 di ratifica ed esecuzione dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 recante modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, nonche' degli articoli 7 e 29 Cost., si contesta il principio affermato da Cass. 1343/2011, cit., adducendone il contrasto con la successiva Cass. 8926/2012.

2. - Con il secondo motivo, denunciando violazione della Legge n. 121 del 1985, articolo 8 cit., dell'articolo 797 c.p.c., n. 7, e degli articoli 3, 7, 13, 19, e 29 Cost., si sostiene che, in presenza di una richiesta congiunta di delibazione delle parti, come nella specie, la delibazione non poteva essere negata.

3. - Con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione, si contesta, sulla base del contenuto della sentenza ecclesiastica di nullita', l'accertamento della prolungata convivenza dei coniugi.

4. - E' fondato ed assorbente il secondo motivo.

Infatti questa Corte a sezioni unite, con la recente sentenza 17 luglio 2014, n. 16380, nel confermare la non delibabilita', per contrarieta' all'ordine pubblico, della sentenza ecclesiastica di nullita' del matrimonio tutte le volte che la convivenza "come coniugi" si sia protratta per almeno tre anni, ha tuttavia chiarito che tale ostacolo alla delibazione costituisce materia di eccezione in senso stretto, dunque non e' rilevabile d'ufficio allorche' la delibazione sia stata chiesta congiuntamente dai coniugi, tanto piu' che i caratteri stessi della convivenza ostativa alla delibazione, come delineati dalle Sezioni Unite, sono tali da assegnare un ruolo prevalente alla consapevole, concorde manifestazione di volonta' delle parti.

5. - La sentenza impugnata va pertanto cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in quanto la Corte d'appello ha dato atto della sussistenza di tutti gli altri presupposti della delibazione, la causa puo' essere decisa nel merito in questa sede, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., comma 2, ult. parte, con l'accoglimento della domanda.

Non vi e' luogo a provvedere sulle spese processuali data la convergenza delle posizioni processuali delle parti private.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza dichiarativa della nullita' del matrimonio concordatario dei sig.ri (OMISSIS) e (OMISSIS), celebrato il (OMISSIS), pronunciata il (OMISSIS) dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano, confermata dal Tribunale Ecclesiastico di Appello del Vicariato di Roma e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita' e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articoli 118 e 121.

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