Non ha diritto al mantenimento il figlio maggiorenne che abbia abbandonato l'attività lavorativa svolta

Non sussiste il diritto del figlio maggiorenne a essere mantenuto, ancorché allo stato sia non autosufficiente economicamente, quando abbia in passato iniziato a espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità, atteso che non può avere rilievo il successivo abbandono dell'attività lavorativa da parte del figlio, trattandosi di scelta che, se determina l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno, ferma restando invece l'obbligazione alimentare, ove ne ricorrano le condizioni. (Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza del 28 gennaio 2008, n. 1761)



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TA. Lu., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. ROSSI Paolo, elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonino Pio, n. 65, presso il Dott. Giuseppe Servillo;

- ricorrente -

contro

SI. Pa. e TA. Gi., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. CIANCIO Mario, per legge domiciliati presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, P.zza Cavour, Roma;

- controricorrenti -

e sul ricorso proposto da:

SI. Pa. e TA. Gi., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. Mario Ciancio, per legge domiciliati presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, P.zza Cavour, Roma;

- ricorrenti in via incidentale -

contro

TA. Lu.;

- intimato -

avverso il decreto della Corte d'appello di Napoli depositato il 1 aprile 2003;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2007 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per l'inammissibilita' o, in subordine, per il rigetto dei ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Il Tribunale di Napoli, con decreto del 17 ottobre 2002, in accoglimento del ricorso di Ta.Lu., gia' obbligato, in forza di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata il 26 marzo 1994, alla corresponsione dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge Si.Pa. e di mantenimento del proprio figlio Gi., nato nel (OMESSO), maggiorenne ma non economicamente sufficiente, rispettivamente nella misura di lire 200.000 e di lire 450.000, esonero' il Ta. dall'obbligo di corrispondere l'assegno in favore del figlio, mentre rigetto' la domanda riconvenzionale della Si. e del figlio diretta ad ottenere un aumento dell'assegno divorzile e di quello di mantenimento.

2. - Contro detto decreto proposero reclamo sia la Si. che Ta.Gi. : la prima chiedendo la modifica in melius dell'importo dell'assegno divorzile; il secondo instando, in via principale, per l'affermazione dell'obbligo di Ta.Lu. di continuare al suo mantenimento e, in via subordinata, per l'accertamento dell'obbligo del padre di corrispondergli gli alimenti ex articolo 433 c.c., nella misura di euro 464,81 o di altra ritenuta equa.

3. - La Corte d'appello di Napoli, con decreto depositato il 1 aprile 2003, in parziale accoglimento del reclamo, ha elevato l'importo dell'assegno divorzile in favore della Si. da lire 200.000 ad euro 206,58 mensili, oltre agli adeguamenti ISTAT nel frattempo intervenuti a far tempo dalla domanda proposta dalla Si.; ha confermato nel resto il decreto impugnato e ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado.

3.1. - Circa la revisione dell'assegno di divorzio, la Corte partenopea - premesso che la Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 9, e succ. modif., non esaurisce il concetto di giustificati motivi con il solo mutamento delle condizioni economiche degli ex coniugi, bensi' ha esclusivo riguardo alla sopravvenienza di nuove circostanze che siano tali da mutare l'assetto degli interessi fissato dalla sentenza di divorzio (come, da esempio, l'accertato aumento del costo della vita che renda irrisorio l'assegno liquidato) - ha rilevato che Ta. Lu. aveva percepito l'indennita' di fine rapporto senza nulla corrispondere all'ex coniuge e che il medesimo viveva nella ex casa coniugale senza aver mai corrisposto il canone per il godimento della meta' dell'appartamento in proprieta' della Si..

La Corte d'appello non ha ritenuto fondata l'obiezione che quest'ultima ben avrebbe potuto esercitare i suoi diritti in via autonoma anziche' richiedere un aumento dell'assegno di divorzio. La percezione dell'indennita' di fine rapporto ed il godimento di un immobile di proprieta' parzialmente altrui costituiscono infatti - hanno precisato i giudici del reclamo - motivi sopravvenuti che giustificano la modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento, in misura peraltro limitata al doppio di quanto liquidato dal Tribunale in sede di divorzio (lire 200.000 mensili, la cui modestia "e' gia' di per se' motivo di adeguamento in relazione agli oggettivi mutamenti del costo della vita anche tenuto conto delle variazioni degli stessi indici ISTAT"), anche perche' la Si. non aveva dato dimostrazione dei cespiti da cui traeva i mezzi di sussistenza.

Quanto alla cessazione dell'obbligo del padre di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio Gi., la Corte d'appello ha ritenuto irrilevanti le considerazioni svolte dalla difesa del reclamante sulle difficolta' di Gi., in ragione delle sue condizioni psicologiche, aggravate dal suo stato di ex tossicodipendente, a ricercare e a mantenere uno stabile lavoro. E tanto perche' - si osserva - costui, non solo ha ormai raggiunto l'eta' di quasi (OMESSO) anni e non svolge da molto tempo alcuna attivita' di studio, ma ha anche gia' intrapreso un'attivita' lavorativa dipendente (guardia giurata a (OMESSO), ma solo per alcuni mesi) ed imprenditoriale (attivita' di edicolante in proprio), anch'essa dimessa dopo circa un anno, dimostrando in tal guisa di essere in grado di sapersi rendere economicamente autosufficiente.

Secondo la Corte territoriale, sarebbe pertanto venuto meno qualsiasi obbligo di mantenimento a carico dei genitori, non potendosi ritenere che il reclamante senza sua colpa non sia in grado di procurarsi i mezzi per il suo sostentamento.

Se poi tale incapacita' dipenda da difficolta' caratteriali o dall'uso di sostanze stupefacenti, si da versare in stato di impossibilita' assoluta (peraltro non dimostrata e smentita dalle stesse occasioni di lavoro in precedenza menzionate), solo in questo caso - hanno concluso i giudici del reclamo - egli potrebbe richiedere la prestazione alimentare ex articolo 433 c.c..

Ma tale domanda e' stata ritenuta inammissibile "in considerazione non solo della sua novita', ma anche della diversita' dei presupposti tra assegno di mantenimento ed alimenti".

4. - Per la cassazione del decreto della Corte d'appello Ta. Lu., con atto notificato l'11 maggio 2004, ha interposto ricorso straordinario ex articolo 111 Cost., sulla base di due motivi.

Hanno resistito, con controricorso, Si. Pa. e Ta. Gi., i quali, a loro volta, hanno proposto ricorso incidentale, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria in prossimita' dell'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 9), Ta. Lu. si duole che, in accoglimento della domanda riconvenzionale della Si., il giudice del reclamo abbia aumentato la misura dell'assegno di divorzio da corrispondere all'ex moglie.

Secondo il ricorrente, a giustificare la revisione dell'assegno di divorzio non e' di per se' sufficiente una modificazione delle condizioni economiche di uno degli ex coniugi, ma occorre anche che tale modificazione sia idonea ad immutare il pregresso assetto realizzato dal precedente provvedimento sull'assegno, in aderenza alla correlativa funzione assistenziale.

Ora, nel giudizio di divorzio era stato accertato - a giustificazione dell'assegno stabilito nell'importo di lire 200.000 mensili a favore della moglie - che la Si. era comproprietaria con il marito dell'immobile gia' destinato ad abitazione familiare ed esclusiva proprietaria di un appartamento donatole dalla madre; che il Ta. aveva percepito (nel 1990) un reddito di lire 37.740.000, mentre la Si. svolgeva, ma senza sufficiente stabilita', un'attivita' lavorativa presso un magazzino di materiali per l'edilizia gestito dal fratello.

Rispetto a tali condizioni, analiticamente valutate nella sentenza di divorzio, nessun mutamento deduceva e provava la Si..

Erroneamente la Corte d'appello avrebbe accolto la domanda, sul presupposto che la percezione dell'indennita' di fine rapporto ed il godimento dell'immobile comune costituissero giustificati motivi sopravvenuti.

Ad avviso del ricorrente, non si sarebbe verificata la sopravvenienza di fatti idonei ad immutare la situazione preesistente di equilibrio tra le parti realizzata dalla sentenza di divorzio, non essendosi modificata in melius la condizione economica del Ta. ne' determinato un nuovo stato di bisogno della Si..

Miglioramenti sopravvenuti delle condizioni economiche dell'obbligato non sarebbero ne' la percezione dell'indennita' di fine rapporto ne' il godimento gratuito della casa comune. Dell'indennita' spetta infatti alla Si. il 40% e la casa comune era gia' stata assegnata al Ta. con la separazione, sicche' non costituisce un fatto sopravvenuto.

1.2. - Con il secondo motivo, il medesimo ricorrente denuncia violazione dell'articolo 91 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, dolendosi che la Corte d'appello abbia illegittimamente statuito in ordine alle spese processuali dei giudizi.

2.1. - Con il primo motivo del ricorso incidentale (violazione e falsa applicazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 9, ed omessa o perplessa motivazione su punto decisivo, in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), ci si duole che la Corte d'appello abbia limitato l'aumento dell'assegno al doppio di quello stabilito nel 1994 in sede di divorzio.

Tale statuizione non rispetterebbe la ratio della norma, poiche' l'aumento riconosciuto non e' proporzionale all'aumento del costo della vita intervenuto nei dieci anni successivi al divorzio.

Vi sarebbe un obiettivo contrasto logico tra il ragionamento svolto dalla Corte e le conclusioni cui essa giunge, perche' prima riconosce la necessita' di un adeguamento dell'assegno di divorzio gia' per il solo fatto che sia aumentato il costo della vita, poi conferma tale necessita' anche per i vantaggi conseguiti dal Ta. ed in conclusione si limita a portare l'assegno ad euro 206,58 mensili.

Non sarebbe ragionevole penalizzare la Si. per la mancata esibizione della denuncia dei redditi, quando tale trascuratezza era tutto sommato comprensibile dato il contesto sociale nel quale ella vive e le sue difficolta' economiche. Del resto, l'adempimento fiscale doveva esser fatto soltanto per il 50% della casa comune, essendo l'appartamento donatole dalla madre adibito ad abitazione primaria.

Il reclamo avrebbe dovuto essere accolto integralmente, con l'aumento dell'assegno ad euro 413,16, oltre ISTAT.

2.2. - Il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione della Legge n. 898 del 1970 articoli 6 e 9 dell'articolo 30 Cost., e degli articoli 147, 148 c.c., e articolo 155 c.c., comma 4, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3) lamenta che la Corte territoriale abbia esonerato Ta. Lu. da qualunque obbligo di contribuzione nei confronti del figlio Gi., non avendo considerato che questi, pur da tempo maggiorenne, e' persona non ancora in grado di inserirsi nel mondo del lavoro in ragione delle sue condizioni psicologiche, aggravate dallo stato di ex tossicodipendente.

Tanto sarebbe dimostrato dal fatto che Gi., pur essendo - con enorme sforzo della madre e dei di lei familiari - riuscito a reperire alcune occupazioni, non ha potuto mantenerle ed e' tutt'ora a carico della madre e con essa convivente.

2.3. - Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell'articolo 433 c.c., e articolo 345 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3), si deduce che la richiesta di alimenti costituisce un minus necessariamente ricompreso in quello di mantenimento. Essa, pertanto, non costituisce domanda nuova - come erroneamente ha ritenuto la Corte - quando in primo grado sia stato domandato l'assegno di mantenimento.

Sussiste, inoltre, la violazione dell'articolo 433 c.c., in quanto la Corte d'appello, pur avendo sostanzialmente riconosciuto sussistente l'incapacita' del figlio Gi. di rendersi indipendente economicamente, dovuta a difficolta' caratteriali ed all'uso di sostanze stupefacenti, avrebbe poi erroneamente ritenuto che questa incapacita' non costituisce valido presupposto per fondare il diritto agli alimenti.

2.4. - L'ultimo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, perche' il Giudice del reclamo avrebbe compensato le spese, in luogo di porle a carico esclusivo del ricorrente.

3. - Preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., essendo entrambe le impugnazioni relative allo stesso decreto.

4. - L'eccezione di inammissibilita' del ricorso principale, sollevata dai controricorrenti sul rilievo che il decreto impugnato sarebbe revocabile e modificabile in ogni momento, e' infondata.

Per costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. 1, 6 novembre 2006, n. 23673), infatti, il decreto con cui la corte d'appello provvede, su reclamo delle parti ex articolo 739 c.p.c., alla revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali tra coniugi divorziati ed al mantenimento della prole, ha carattere decisorio e definitivo, ed e' pertanto ricorribile per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost..

5. - Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale - i quali possono essere esaminati congiuntamente, essendo riferiti entrambi, sia pure mirando ad esiti opposti, allo stesso capo della decisione impugnata - sono inammissibili.

Il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile - previsto dalla Legge n. 898 del 1970, articolo 9, - postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la idoneita' di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti (Casa., Sez. 1, 2 maggio 2007, n. 10133).

Nella specie, la Corte di merito ha accertato il concomitante sopravvenire di due motivi giustificanti la revisione, nella direzione dell'aumento dell'importo dell'assegno postmatrimoniale da lire 200.000 mensili (fissate nel 1994) ad euro 206,58 mensili (pari alle vecchie lire 400.000), somma ritenuta idonea a consentire all'ex coniuge un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio: (a) la perdita del potere di acquisto dell'assegno cosi' come originariamente stabilito, tenuto conto degli oggettivi mutamenti del costo della vita e delle variazioni ISTAT, tanto piu' evidenti al cospetto di un assegno stabilito in misura modesta; (b) il miglioramento delle condizioni economiche del coniuge obbligato a corrisponderlo, in ragione sia della percezione, successivamente al divorzio, dell'intero importo dell'indennita' di fine rapporto, senza nulla corrispondere all'altro coniuge, sia del persistere del pieno e gratuito godimento di un immobile (l'abitazione familiare) di cui la beneficiaria dell'assegno e' comproprietaria.

Nel pervenire ad un aumento dell'importo dell'assegno post-matrimoniale, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del richiamato principio, giudicando, con logico e motivato apprezzamento, che tanto l'insufficienza dell'importo goduto a causa dell'aumento del costo della vita nel corso del decennio quanto il miglioramento delle condizioni patrimoniali dell'obbligato (sotto forma di percezione dell'intero trattamento di fine rapporto e di continuata utilizzazione gratuita di un immobile di proprieta' indivisa) sono fattori idonei ad alterare l'assetto dato ai rapporti economici tra le parti al momento della precedente pronuncia di attribuzione dell'assegno.

Deve, al riguardo, ulteriormente premettersi che (nella disciplina, applicabile ratione temporis, anteriore a quella recata dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40) il decreto con il quale la Corte d'appello provvede, su reclamo delle parti, alla revisione dell'assegno di divorzio, e' ricorribile per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost., solo per violazione di legge, cui e' riconducibile anche l'inosservanza dell'obbligo di motivazione, la quale si configura allorche' quest'ultima sia materialmente omessa (cioe' quando si verifichi una radicale carenza della stessa), ovvero si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendo del provvedimento impugnato (motivazione apparente), o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, obiettivamente incomprensibili (motivazione perplessa) (Cass., Sez. 1, 13 febbraio 2006, n. 3018; Cass., Sez. 1, 4 settembre 2004, n. 17895).

Nella specie, al di la' della indicazione contenuta nella rubrica, con il motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale - la' dove si censura, da parte di Ta.Lu., che la Corte territoriale avrebbe considerato mutamenti delle condizioni patrimoniali delle parti che tali non sono e, per converso, da parte di Si.Pa., che l'aumento della misura dell'assegno riconosciuto dal giudice del reclamo sarebbe insufficiente e non terrebbe conto delle maggiori necessita' di vita della ex moglie e delle sue precarie condizioni socio - economiche - non si contesta in realta' alcuna violazione di legge, ne' una radicale carenza di motivazione ad essa riconducibile, inammissibilmente incingendosi, invece, nel merito delle valutazioni effettuate dalla Corte d'appello.

Ed infatti, entrambi i ricorrenti si limitano a svolgere critiche sugli apprezzamenti di fatto espressi dalla predetta autorita' giurisdizionale circa la consistenza delle rispettive situazioni economiche, sollecitandone sostanzialmente il riesame, non consentito in sede di legittimita'.

Inoltre, il Ta. - il quale pure contesta che la percezione dell'(intero importo dell') indennita' di fine rapporto ed il permanere del godimento a titolo gratuito dell'immobile in comproprieta' gia' adibito a casa familiare costituiscano indici di un sopravvenuto miglioramento della condizione economica dell'obbligato - non muove alcuna censura al fatto che la Corte d'appello ha considerato altresi', onde giustificare l'aumento dell'assegno di divorzio da lire 200.000 ad euro 206,58 mensili, l'incidenza dell'aumento del costo della vita nel decennio sulla situazione economica della beneficiarla.

A sua volta, la ricorrente in via incidentale, nel dedurre che la Corte d'appello avrebbe erroneamente penalizzato la Si. per la mancata esibizione della denuncia dei redditi, non tiene conto che i giudici del reclamo, con congrua ed adeguata motivazione, hanno escluso che l'ex moglie avesse dimostrato di avere subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche, diverso ed ulteriore rispetto a quello derivante dalla diminuzione del potere d'acquisto dell'assegno di divorzio.

6. - Sfugge alle censure del ricorrente incidentale la statuizione che conferma l'esonero del padre dall'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio Gi., nato nel (OMESSO).

Escludendo il permanere dell'obbligo di mantenimento in favore del figlio trentatreenne, che piu' non svolge da molto tempo alcuna attivita' di studio e che ha gia' iniziato a lavorare, sia come dipendente (guardia giurata, ma solo per alcuni mesi) sia come imprenditore (attivita' di edicolante in proprio, anch'essa dimessa dopo circa un anno), la Corte d'appello si e' attenuta al principio - che va qui confermato - secondo cui non sussiste il diritto ad essere mantenuto del figlio maggiorenne, ancorche' allo stato non autosufficiente economicamente, il quale abbia in passato iniziato ad espletare un'attivita' lavorativa, cosi' dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacita', atteso che non puo' avere rilievo il successivo abbandono dell'attivita' lavorativa da parte del figlio, trattandosi di scelta che, se determina l'effetto di renderlo privo di sostentamento e-conomico, non puo' far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti sono gia' venuti meno, ferma restando invece l'obbligazione alimentare, ove ne ricorrano le condizioni (Cass., Sez. 1, 2 dicembre 2005, n. 26259; Cass., Sez. 2, 7 luglio 2004, n. 12477; Cass., Sez. 1, 5 agosto 1997, n. 7195).

E' pertanto infondato il secondo motivo del ricorso incidentale.

7. - Fondato e', invece, il terzo motivo del ricorso incidentale, con cui si censura che la Corte d'appello abbia dichiarato l'inammissibilita' della domanda di alimenti avanzata dal reclamante Ta.Gi..

Nel procedimento di revisione delle condizioni dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, promosso dal genitore divorziato per ottenere l'esonero dal relativo obbligo, la richiesta di alimenti da parte del figlio costituisce un minus necessariamente ricompreso in quella, dal medesimo avanzata in via riconvenzionale, di aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento. Pertanto, non costituisce domanda nuova, vietata in sede di reclamo, quella di alimenti, quando in primo grado, da parte del figlio convenuto nel giudizio di revisione, sia stato chiesto di non escludere, ma anzi di innalzare l'importo dell'assegno di mantenimento (cfr. Cass., Sez. 1, 16 giugno 1997, n. 5381; Cass., Sez. 1, 19 giugno 1996, n. 5677; Cass., Sez. 1, 3 marzo 1994, n. 2128).

La Corte d'appello, invece, ha ritenuto inammissibile la domanda di alimenti: per un verso giudicandola, erroneamente, domanda nuova, e come tale preclusa in sede di gravame; per l'altro facendo leva sulla diversita' di presupposti tra assegno di mantenimento e alimenti, ma senza considerare che il reclamante aveva addotto, a sostegno della richiesta in via subordinata, proprio il sopravvenire (per effetto della perdita dell'assegno di mantenimento) di uno stato di bisogno e l'accampata impossibilita' di provvedere al proprio mantenimento per gravi difficolta' caratteriali e seri problemi psicologici (con conseguenti ricadute sulla capacita' di reperire e di mantenere stabili occupazioni) dovuti all'essere stato dedito, in passato, all'uso di sostanze stupefacenti.

8. - La Corte del rinvio, cui la causa dovra' essere rinviata per effetto dell'accoglimento, in parte qua, del ricorso incidentale, dovra' pertanto procedere ad un esame nel merito della domanda di alimenti, verificando se ne sussistano, in fatto, i presupposti giustificativi, in particolare lo stato di bisogno del figlio e il non essere il medesimo in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Restano, di conseguenza, assorbiti il secondo motivo del ricorso principale ed il quarto del ricorso incidentale, concernenti la regolazione delle spese in sede di merito.

Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale; rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale; accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbiti il secondo motivo del principale ed il quarto dell'incidentale; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione.

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