Non può essere precluso il diritto di ottenere il divorzio. L'indissolubilita' costituisce un requisito del matrimonio religioso

L'indissolubilita' costituisce un requisito del matrimonio religioso previsto unicamente nell'ordine morale cattolico e nell'ambito dell'ordinamento canonico, che non e' stato recepito nell'ordinamento italiano ne' con il Concordato del 1929 attuato con la Legge 27 maggio 1929, n. 847, ne' con l'accordo modificativo del 1984 reso esecutivo con la Legge 25 marzo 1985, n. 121. Di conseguenza, quel vincolo non puo' avere alcuna incidenza sugli effetti civili del matrimonio concordatario, ne' puo' precludere il diritto strettamente personale ed irrinunciabile, riconosciuto ai coniugi dall'ordinamento italiano di far cessare gli stessi effetti civili.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 11 gennaio 2016, n. 212



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio - Presidente

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere

Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

ORDINANZA

sul ricorso 29579/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5554/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 19/03/2014, depositata l'11/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

udito l'Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l'Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che e' stata depositata la seguente relazione in ordine al del procedimento civile iscritto al R.G. 29579 del 2014: "La ricorrente, (OMISSIS), proponeva appello avverso la sentenza di divorzio n. 22385 del Tribunale di Roma, chiedendo in via preliminare e pregiudiziale di ritenere la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della Legge n. 898 del 1970, articolo 2 e, all'esito, rigettare la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario; in via subordinata, l'adeguamento dell'assegno divorzile e di mantenimento ed in via istruttoria, l'ammissione della prova per testi.

Si costituiva (OMISSIS) chiedendo, in via incidentale, la revoca ovvero la riduzione dell'assegno divorzile e del contributo per il mantenimento della figlia.

La Corte di appello di Roma rigettava l'appello principale ed accoglieva, parzialmente quello incidentale, argomentando come segue:

- e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale di parte appellante, atteso che la decisione del giudice italiano non attiene al vincolo matrimoniale bensi' ai meri effetti civili che le parti hanno concordemente chiesto fossero dallo Stato italiano riconosciuti al matrimonio religioso;

- la prova per testi e' irrilevante ai fini della decisione nonche' inammissibile;

- si ritiene la cessazione dell'obbligo di mantenimento della figlia, avuto riguardo all'eta', alla conseguita professionalita' ed inserimento nel mondo del lavoro in conformita' alle sue aspirazioni e scelte professionali, nonche' alla circostanza che la stessa di proprietaria di immobili (potenziali fonti di reddito);

- va ridotto l'assegno divorzile, in considerazione del peggioramento delle condizioni economiche del (OMISSIS).

Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma proponeva ricorso per cassazione (OMISSIS), affidandosi ai seguenti motivi:

ricorrente, con articolata censura, che per il tramite della norma in questione lo Stato imporrebbe la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso facendone venir meno l'essenziale carattere dell'indissolubilita'.

2. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all'articolo 112 c.p.c., articolo 156 c.c. e Legge n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6. Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla ricorrente-appellante, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere il Collegio ritenuto la rilevanza della prova per testi, sia in ordine alla sollevata questione di legittimita' costituzionale sia in ordine alla determinazione dell'assegno divorzile. Sottolinea, altresi', la ricorrente come il Collegio abbia ritenuto superflui i capi relativi alla situazione patrimoniale, poiche' trattasi di fatti gia' provati e non contestati, ma non abbia da tali fatti motivatamente fatto discendere le conseguenze ai fini della valutazione dell'assegno divorzile, che ha, oltre all'aspetto del mantenimento, natura perequativa e risarcitoria. Lamenta, infine, il fatto che nulla il Collegio ha stabilito sull'assegno di mantenimento dovuto dal marito alla moglie fino al passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerando assegno divorzile il contributo dovuto dal (OMISSIS) fin dalla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

3. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all'articolo 156 c.c. e Legge n. 898 del 1970, articolo 5, commi 6 e 9. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla ricorrente-appellante e rilevabile d'ufficio, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere il Collegio adeguatamente valutato la documentazione prodotta ai fini della determinazione dell'assegno divorzile e non aver disposto accertamenti di polizia tributaria, peraltro sollecitati dall'odierna ricorrente.

4. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli articoli 147 e 148 c.c. e alla Legge n. 898 del 1970, articolo 6. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti l'assegno di mantenimento in favore della figlia posto che le condizioni economiche della stessa non erano mutate (contratto di lavoro scaduto improrogabilmente, ritorno nella casa familiare, spese di mantenimento a carico della sola madre). Resisteva con controricorso (OMISSIS).

Si ritiene, in via preliminare, la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della Legge n. 898 del 1970, articolo 2. La ricorrente, oltre ad argomentazioni di tipo metagiuridico che, in quanto tali, non devono essere affrontate in questa sede, ripropone in punto di diritto questioni gia' diffusamente affrontate dalla giurisprudenza costituzionale che fermamente esclude l'illegittimita' costituzionale della norma in questione. A tale giurisprudenza questa Corte si e' sempre uniformata ("L'indissolubilita' costituisce un requisito del matrimonio religioso previsto unicamente nell'ordine morale cattolico e nell'ambito dell'ordinamento canonico, che non e' stato recepito nell'ordinamento italiano ne' con il Concordato del 1929 attuato con la Legge 27 maggio 1929, n. 847, ne' con l'accordo modificativo del 1984 reso esecutivo con la Legge 25 marzo 1985, n. 121. Di conseguenza, quel vincolo non puo' avere alcuna incidenza sugli effetti civili del matrimonio concordatario, ne' puo' precludere il diritto strettamente personale ed irrinunciabile, riconosciuto ai coniugi dall'ordinamento italiano di far cessare gli stessi effetti civili") e l'esame della censura non offre elementi idonei a mutare orientamento (v.Corte cost. 169/1971; Cass. 11860/93 e 7990/96).

Si ritiene, inoltre, l'inammissibilita' delle ulteriori censure per due ordini di ragioni:

(a) in ognuna delle restanti censure la ricorrente lamenta un vizio motivazionale, sotto il profilo della insufficienza e contraddittorieta', notoriamente non piu' censurabile alla luce della nuova formulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

(b) il ricorrente, nonostante prospetti formalmente la violazione di norme di diritto, si duole invero delle valutazioni di merito operate dal Giudice di secondo grado ai fini della non figlia maggiorenne le quali fuggono, in quanto tali al sindacato di questa Corte.

Per cio' che attiene alla mancata disposizione degli accertamenti di polizia tributaria da parte del Giudice di merito, giova precisare che "... l'esercito del potere officioso di disporre, per il detto tramite, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella sua discrezionalita', non trattandosi di un adempimento imposto dall'istanza di parte, purche' esso sia correlabile anche per implicito ad una valutazione di superfluita' dell'iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti (Cass. 14336/2013).

Peraltro deve osservarsi che secondo il consolidato orientamento di questa Corte la decorrenza dell'assegno divorzile puo' essere fissata alla data della domanda (Cass. 4424 del 2008; 20024 del 2014) ove adeguatamente motivata, come accaduto nella specie (pag. 13 sentenza impugnata). Ne consegue la manifesta infondatezza anche di questo profilo di censura. Per quanto riguarda la dedotta natura risarcitoria del predetto assegno si deve rilevare la radicale genericita' della censura, non essendo neanche adombrate le ragioni della decisione o riprodotti i capitoli di prova che ne avrebbero dovuto sostenere la fondatezza. Infine deve rammentarsi che tale criterio attiene esclusivamente alla determinazione del contributo e non alla sua natura.

Si propone pertanto il rigetto del ricorso, ai sensi dell'articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 1".

Il Collegio condivide la relazione osservando in ordine alla memoria di parte ricorrente che le pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione hanno avuto ad oggetto specificamente il profilo dell'indissolubilita' del matrimonio canonico sottolineata nel ricorso; che le censure di cui al secondo, terzo, quarto motivo colpiscono in concreto la motivazione del tutto adeguata e non omessa in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie; che i capitoli di prova indicati in memoria risultano solo enumerati in ricorso.

In conclusione il ricorso deve essere respinto con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese di lite del presente procedimento.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento da liquidarsi in euro 3000 per compensi euro 100 per esborsi oltre accessori di legge.

Si da' atto della sussistenza delle condizioni di legge per il versamento a carico del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-bis.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita' e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

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