Non si può attribuire al proprio figlio un nome ridicolo

Non si può attribuire al proprio figlio un nome ridicolo in quanro la peculiare rilevanza del prenome, quale primo elemento connotativo dell'individuo nella sua proiezione sociale, attraverso la sua comunicazione in ogni contatto conoscitivo e relazionale, esalta il carattere ridicolo e suscettivo di ironia e scherno, proprio del nome prescelto, con un grave nocumento alla persona. (Cass. 25452/2008)



- Leggi la sentenza integrale -

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n.25452/2008
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


Sezione prima civile

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario Gabriella Luccioli Presidente

Dott. Giuseppe Salmè consigliere

Dott. Renato Bernabei consigliere

Dott. Maria Cristina Giancola consigliere

Dott. Francesco Antonio Genovese consigliere Relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dai signori 1) M. O.; 2) R. G. ; elettivamente domiciliati a Roma, via g. Palombo, n. 12, presso l'avv. Simonetta Crisci, e rappresentati e difesi giusta delega in atti, dagli avv. Raffaella Multedo e Paola Rossi, del foro di Genova;

-ricorrenti-

Contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI GENOVA;

-intimato-

Proposto avverso il decreto della Corte d'appello di Genova nel proc. n. 487/07, depositato il 10 novembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/9/2008 dal Relatore cons. Francesco Antonio Genovese;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, il quale ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. a seguito della segnalazione da parte del comune di Genova, il Procuratore della repubblica chiedeva al locale tribunale che fosse rettificato il nome «Venerdì» imposto dai genitori, signori M. O. e R. G. , al proprio figlio, nato il 3 settembre 2006, non avendo essi alcuna intenzione di modificarlo.

Il tribunale accoglieva l'istanza, dichiarava illegittimo il nome scelto dai genitori e lo rettificava in Gregorio, corrispondente a quello del santo del giorno di nascita del bambino.

1.1. ricordava il Tribunale, ai sensi dell'art. 34, primo comma d.p.r. n.396 del 2002 [1], che «è vietato imporre al bambino – nomi ridicoli o vergognosi», e che occorreva evitare che, con l'attribuzione di un tale nome, si potessero creare situazioni discriminanti e difficoltà di inserimento della persona nel contesto sociale; che la libertà scelta genitoriale incontrava il limite del sentire comune e del significato proprio dei nomi all'interno della comunità sociale.

1.2. In particolare, i primi giudici rilevavano che il nome imposto dai genitori al figlio evocava il personaggio romanzesco creato dallo s scrittore Daniel Defoe nell'opera di Robinson Crusoe, una figura umana caratterizzata dalla sudditanza e dalla inferiorità che non raggiungerebbe mai lo stato dell'uomo civilizzato.

Di qui la prognosi di un probabile disagio per il bambino ed il futuro adulto,facilmente esposto al senso del ridicolo, in ragione di quel richiamo al personaggio letterario.

2. I signori M. O. e R. G. proponevano reclamo davanti alla Corte d'appello di Genova chiedendo la riforma del decreto del tribunale e la declaratoria di legittimità del nome imposto al figlio.

Secondo i ricorrenti il temuto senso del ridicolo andava escluso perché quelle connotazioni negative potevano essere proprie solo nella società inglese del XVIII secolo, non certo in quella attuale caratterizzata dalla parità degli individui e anche dalla diffusione di nomi facenti riferimento ad altri giorni della settimana (Domenico, Sabato, Sabatino) o, addirittura, ad animali (Lupo, Delfina) o eventi religiosi richiamanti sentimenti di inferiorità e di sofferenza (Genuflessa, Crocefissa, Addolorata, Incatenata).

Peraltro, le nuove disposizioni di legge, dettate in tema di rettifica dei nomi, sarebbero caratterizzate dalla volontà di dare maggiore peso alla volontà dei genitori,rispetto alle valutazioni dell'autorità.

3. Sul parere sfavorevole del PG la corte d'appello confermava il decreto del Tribunale.

3.1. Secondo il giudice del gravame, innanzitutto, la previsione contenuta nell'art. 34 del d.p.r. n. 396 del2000 riproduceva quella di cui all'art. 72 del r.d. n. 1238 del 1939, stabilendo – con la prima – una continuità normativa.

3.2. In secondo luogo, la peculiare rilevanza del prenome, quale primo elemento connotativo dell'individuo nella sua proiezione sociale, attraverso la sua comunicazione in ogni contatto conoscitivo e relazionale, avrebbe esaltato il carattere ridicolo e suscettivo di ironia e scherno, proprio del nome prescelto, con un grave nocumento alla persona.

3.3. Il nome Venerdì, specie nel sentire infantile, avrebbe avuto un carattere «inusuale, strano, bizzarro».

L'unico caso concreto di sua attribuzione a persona sarebbe stato quello proprio del personaggio romanzesco di Daniel Defoe, ossia il Robinson Crusoe.

3.4. Nell'impiego di tale nome si rinvenirebbe lo stesso senso del ridicolo dell'attribuzione di un nome comune, quale quello di un mese dell'anno, di un utensile, di un oggetto, oltre che connotazioni di tristezza e penitenza o, nella visione popolare, di connotazioni sfortunate o negative.

4. Avverso tale decreto i signori M. O. e R. G. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due mezzi.

L'intimato PM non ha resistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso (con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 34 del d.p.r. n. 396 del 2000) i ricorrenti censurano l'impiego del concetto di ridicolo fatto dalla Corte territoriale, n quanto ricondotto a ciò che è strano o inusuale.

L'art. 34 cit. , invece, non vieterebbe affatto i nomi stravaganti o non comuni (si segnalano i recenti nomi dati a tali Oceano o Chanel, i figli di noti personaggi pubblici).

Infatti, secondo i ricorrenti, perché un nome sia ridicolo dovrebbe avere qualcosa in piu' dello strano.

1.2. con il secondo motivo di ricorso (con il quale si lamenta la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il presunto divieto di utilizzazione del nome Venerdì) i ricorrenti censurano, anzitutto, la contraddittorietà della motivazione della corte territoriale che, da un lato, ha spiegato il divieto dell'uso del nome Venerdì in quanto nome comune (simile a nomi di cose) e, dall'altro, l'ha ricondotto ad un caso, sia pure ritenuto unico, di nome proprio (quello del personaggio di Daniel Defoe).

In secondo luogo, i ricorrenti denunciano l'erronea o insufficiente motivazione dell'impugnato decreto, laddove – a fronte dell'opposto richiamo ad altri nomi comuni dei giorni della settimana: Domenico e Sabato – ha ricondotto a spiegazione solo il primo (non anche il secondo) riferendolo al Santo e non anche al giorno settimanale (come appare chiaro anche dal femminile Domenica).

Ciò tanto piu' che nella nuova struttura della norma sullo stato civile sarebbe scomparso ogni riferimento al divieto riutilizzare nomi geografici come nomi propri e quindi, implicitamente, anche nomi della settimana.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo di impugnazione non è assistito, ai sensi dell'art. 360-bis cod. proc. civ. dal conclusivo quesito di diritto, necessario ai fini dell'ammissibilità del motivo, proposto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., essendo stata impugnata - per cassazione – una decisione pubblicata dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del D.lgs n. 40 del2006 che quella disposizione ha introdotto nel codice di rito civile.

2.2. Il secondo motivo, che pure introduce due profili di doglianza, è inammissibile perché il censurato vizio motivazionale (per contraddittorietà della stessa – primo profilo – e per insufficienza o difetto di motivazione – secondo profilo) non indica, in nessuna delle due censure, il fatto controverso in relazione al quale si ipotizzano le due doglianze.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (sezioni unite sent. n. 20603 del2007), infatti in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiché secondo l'art. 366 bis. cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Ciò che non è accaduto nella specie in quanto il ricorso non ha precisato quale sia stato il fatto controverso in relazione al quale assumono rilievo le censure relative alla motivazione della decisione impugnata.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere sulle spese di questa fase del processo, non avendovi l'intimata procura svolto difese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civile, dai magistrati sopraindicati il 30 settembre 2008.

Il consigliere estensore

(Francesco Antonio Genovese)

Il Presidente

(Maria Gabriella Luccioli)

DEPOSITATO IN CASSAZIONE

IL 20 OTTOBRE 2008.

INDICE
DELLA GUIDA IN Divorzio

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 1048 UTENTI