Per la quantificazione del mantenimento bisogna rifarsi al concreto contesto sociale vissuto in costanza di matrimonio in modo da garantirne le condizioni al coniuge destinatario e alla prole

Il giudice, una volta accertato il diritto all'assegno di mantenimento ed al contributo per la prole minorenne, deve prendere in considerazione, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione della congruita' dello stesso, il concreto contesto sociale nel quale coniugi e prole avevano vissuto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualita' e la quantita' dei bisogni emergenti a cui le contribuzioni devono fare fronte, nonche' accertare le disponibilita' economiche del coniuge a cui carico l'assegno va posto, dando adeguata motivazione del proprio apprezzamento, con riguardo pure all'aumento delle esigenze economiche del figlio, che e' notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 28 gennaio 2009, n. 2191)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere

Dott. PANZANI Luciano - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19672/2005 proposto da:

GR. AN. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 3, presso l'avvocato REMIDDI LAURA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

TO. ST. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso l'avvocato PATTI SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avvocato DE TILLA MAURIZIO, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2721/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l'08/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2008 dal Consigliere Dott. GIANCOLA MARIA CRISTINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14.01 - 14.02.2000, il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale dei coniugi TO.St. (il quale, nel dicembre del 1996, aveva presentato il relativo ricorso, seguito da autonomo, analogo ricorso della GR. , al primo successivamente riunito) ed GR.An. , sposatisi il (OMESSO), respingeva le reciproche domande di addebito della separazione, affidava il figlio Br. Ma. , nato nel (OMESSO), alla Gr. , cui anche assegnava la casa coniugale, ed imponeva al To. di corrispondere alla moglie l'assegno di lire 7.000.000 mensili per il suo mantenimento nonche' il contributo mensile di lire 3.000.000 per il mantenimento del minore.

Con sentenza del 10.05 - 8.06.2004, la Corte di appello di Roma respingeva sia il gravame principale del To. , che quello incidentale della Gr. .

Con riferimento alle statuizioni d'indole patrimoniale che ancora rilevano, la Corte di merito richiamate le regole normative ed i principi giurisprudenziali in tema di assegni di mantenimento in favore del coniuge separato e della prole, osservava e riteneva, tra l'altro:

- che era incontestato che la Gr. fosse priva di redditi propri - che doveva essere valutato il tenore di vita che la stessa avrebbe potuto godere in costanza di matrimonio

che le potenzialita' economiche del To. erano senz'altro notevoli, considerato a tale riguardo che la sua famiglia d'origine si poteva definire ricca, e che, anche prima della morte del padre (avvenuta in data (OMESSO)), egli partecipava alla gestione di un cospicuo patrimonio, composto da numerose societa' con capitale sociale di svariati miliardi di lire sia in Italia che all'estero, come emergeva dalla "brochure" del gruppo To. prodotta in atti, e che, pur risalendo tali riscontri documentali al 1996, non era pensabile che un tale patrimonio si fosse dissolto nel corso di qualche anno che, tutto cio' premesso, dovessero essere confermate le determinazioni adottate dal Tribunale sugli assegni di mantenimento, ribadendo:

a) che l'assegno di mantenimento in favore del coniuge piu' debole aveva la funzione di garantirgli un tenore di vita analogo a quello che avrebbe potuto godere in costanza di matrimonio e non quella di pareggiare i redditi ed i patrimoni dei componenti la coppia e che pertanto un assegno di lire 7.000.000, al mese era adeguato e sufficiente a fornire ad una persona sola un tenore di vita piu' che agiato, tenendo anche conto dell'assegnazione della casa familiare

b) che parimenti l'assegno disposto in primo grado per il mantenimento del figlio minore, pari a lire 3.000.000, mensili, appariva equo ed ampiamente sufficiente per le esigenze di un bambino di famiglia di notevole censo.

Avverso questa sentenza la Gr. ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 22.07.2005, fondato su sei motivi.

Il To. ha resistito con controricorso notificato il 14.10.2005.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso la Gr. denunzia:

1. Omessa o insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia concernente la consistenza economica e patrimoniale del dott. To.St. (articolo 360 c.p.c., n. 5).

Si duole, in sintesi, che la Corte distrettuale abbia omesso di valutare la consistenza dei redditi e del patrimonio, mobiliare ed immobiliare, del To. , che abbia completamente disatteso tale parametro, altresi' omesso di fornire alcuna motivazione al riguardo, limitandosi a rilievi del tutto superficiali e generici ed incorrendo in violazione di legge.

2. Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia concernente il sopravvenuto miglioramento delle condizioni economiche e patrimoniali del dott. To. (articolo 360 c.p.c., n. 5).

Si duole, in sintesi, che la Corte distrettuale abbia immotivatamente confermato la pregressa entita' delle contribuzioni, omettendo anche di valutare il significativo incremento delle capacita' economiche e patrimoniali del marito, sopravvenuto nel corso del giudizio di appello, a seguito del decesso del padre.

3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia concernente il tenore di vita di cui la moglie ed il figlio hanno diritto di godere (articolo 360 c.p.c., n. 5) Si duole che i giudici di merito, pur correttamente richiamati i principi in tema di rapporto tra pregresso tenore della vita coniugale ed assegni di mantenimento, abbiano omesso di riferirli al caso in disamina, con evidente incongruita' e contraddittorieta' delle adottate determinazioni, nonche' omessa valutazione dell'adeguatezza e sufficienza degli apporti in relazione alle peculiarita' della fattispecie ed omessa motivazione in ordine all'irrisorieta' di quanto attribuitole.

4. Omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia concernente le esigenze del figlio minore (articolo 360 c.p.c., n. 5).

Si duole che la Corte distrettuale abbia mancato di considerare le accresciute esigenze del figlio minore, quali anche conseguenti al raggiungimento dell'eta' scolare, con connessi e documentati costi di inserimento in ambito scolastico;

5. Violazione e falsa applicazione degli articoli 148, 155 c.c., articolo 156 c.c., commi 1 e 2, (articolo 360 c.p.c., n. 3).

Sostiene che in riferimento agli assegni di mantenimento la pronuncia e' oltre che iniqua, contraria al dettato normativo.

6. Violazione e falsa applicazione del Legge n. 898 del 1970, articolo 5, comma 9, (articolo 360 c.p.c., n. 3), nonche' omessa o insufficiente motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5)

Si duole che la Corte distrettuale non abbia disposto, come da lei chiesto, indagini a mezzo della polizia tributaria, senza motivare sulle ragioni del diniego.

I primi cinque motivi del ricorso, che essendo strettamente connessi consentono esame unitario, sono fondati per le argomentazioni che seguono e che assorbono i residui profili di censura con essi dedotti ed il sesto motivo di gravame, inerente al potere dei giudici di merito di disporre, anche nel giudizio di separazione personale (Cass. 200510344), indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria.

In effetti la Corte distrettuale, una volta ritenuta la sussistenza del diritto della Gr. all'assegno per il suo mantenimento nonche' al contributo di mantenimento per l'unico figlio della coppia a lei affidato, appare avere confermato l'entita' di tali apporti, gia' stabilita dal Tribunale, con argomentazioni estremamente sintetiche e generiche, non aderenti alle regole normative (articolo 155, comma 2 (nel testo applicabile ratione temporis) e articolo 156 c.c., comma 2) ed ai relativi principi giurisprudenziali, pur richiamati nelle premesse.

Come noto, infatti, il giudice, una volta accertato il diritto all'assegno di mantenimento ed al contributo per la prole minorenne, deve prendere in considerazione, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione della congruita' dello stesso, il concreto contesto sociale nel quale coniugi e prole avevano vissuto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualita' e la quantita' dei bisogni emergenti a cui le contribuzioni devono fare fronte, nonche' accertare le disponibilita' economiche del coniuge a cui carico l'assegno va posto, dando adeguata motivazione del proprio apprezzamento, con riguardo pure all'aumento delle esigenze economiche del figlio, che e' notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (tra le altre, Cass. 200709915; 200506197; 200420638; 200203974; 199504720).

Nella specie, invece, la quantificazione degli apporti risulta illegittimamente avulsa da specifici riferimenti al tenore della pregressa vita coniugale e meramente correlata ad una non consentita, astratta valutazione di sufficienza dell'entita' di entrambi gli emolumenti a garantire in ogni caso condizioni economiche superiori ad un oggettivo livello medio di vita.

Conclusivamente, accolti i primi cinque motivi del ricorso, con assorbimento del sesto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, alla quale si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie i primi cinque motivi del ricorso, assorbito il sesto, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

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