Poichè il coniouge ha diritto allo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, l'altro sarà tenuto a garantire anche gioielli ed abiti firmati

Il coniuge obbligato al mantenimento deve assicurare all'altro lo stesso tenore di vita avuto nel corso delle nozze, con la conseguenza che, se la donna, casalinga, era abituata ad un elevato tenore di vita e indossava sempre abiti firmati e gioielli, l'uomo, dopo il divorzio, è tenuto a versare un assegno mensile di importo considerevole, in modo da consentirle di proseguire nell'acquisto di questi beni. E' quanto stabilito dalla Corte di cassazione con sentenza n. del 24 gennaio 2011, n. 1612.

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 24 gennaio 2011, n. 1612



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 27429/2006 R.G., proposto da:

MO. CL. , elettivamente domiciliato in Roma, viale Margherita n. 262 - 264, presso l'avv. ALOISIO ROBERTO G., dal quale, unitamente all'avv. VITTORIO ROSCINI VITALI del foro di Brescia, e' rappresentato e difeso in virtu' di procura speciale in calce al ricorso:

- ricorrente -

contro

LO. GR. , elettivamente domiciliata in Roma, via V. Locchi n. 6, presso l'avv. PIZZI GIANCARLO, dal quale, unitamente all'avv. GIOVANNI FERRARIO del foro di Monza, e' rappresentata e difesa in virtu' di procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente / intimata -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 426/2006, pubblicata il 25 maggio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 ottobre 2010 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l'avv. Roberto G. Aloisio per il ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, il quale ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilita' del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Il Tribunale di Brescia, dopo aver pronunciato, con sentenza non definitiva del 23 gennaio 2003, lo scioglimento del matrimonio contratto da Mo.Cl. con Lo.Gr. , con sentenza definitiva del 14 novembre 2005 riconobbe alla donna un assegno mensile di euro 7.500,00, da rivalutarsi annualmente, con decorrenza dalla sentenza.

2. - L'impugnazione proposta dal Mo. e' stata rigettata dalla Corte d'Appello di Brescia, che con sentenza del 25 maggio 2006 ha parzialmente accolto l'appello incidentale della Lo. . condannando il Mo. al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato i criteri legali di determinazione dell'assegno, avendo accertato che la Lo. , priva di redditi ed impossibilitata a procurarseli in quanto cinquantanovenne, non era in grado di mantenere l'elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, desumibile da consistente reddito del Mo. e dal suo ingente patrimonio, nonche' dal complessivo stile di vita della coppia e dal possesso di abiti firmati e gioielli da parte della donna.

Quanto alla determinazione dell'assegno, ha ritenuto irrilevante la circostanza che il patrimonio del Mo. fosse stato interamente acquisito anteriormente alle nozze, conferendo rilievo preminente al contributo fornito dalla Lo. in qualita' di casalinga, alla conduzione della famiglia, alla cura del figlio ed alla vita di relazione del coniuge, e quindi anche all'incremento del suo patrimonio personale.

3. - Avverso la predetta sentenza il Mo. propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La Lo. resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della 2697 c.c., nonche' l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Sostiene infatti che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno, la Corte d'Appello ha omesso di considerare le dazioni e le elargizioni da lui effettuate in favore della moglie, e segnatamente il godimento da parte di quest'ultima di una prestigiosa abitazione da lui acquistata e la sopportazione da parte di esso ricorrente delle relative spese di mantenimento e manutenzione, nonche' il pagamento di una polizza di assicurazione contro le malattie e gli infortuni da lui stipulata a favore della Lo. , e l'acquisto a favore di quest'ultima di una autovettura. Essa, inoltre, non ha tenuto conto dell'obbligo, da lui assunto, di provvedere al mantenimento del figlio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e con lui convivente, e non ha correttamente valutato la sua situazione economica, facendo riferimento al suo reddito lordo, anziche' a quello effettivo, e dando credito ad una valutazione del suo patrimonio fondata su una perizia di parte piu' volte contestata.

La Corte ha infine omesso di valutare le condizioni economiche pattuite in sede di separazione e l'entita' delle spese da lui sostenute in dipendenza delle stesse, fondando la propria decisione su fatti mai provati in giudizio.

1.1. - Il motivo e' inammissibile, conglobando in un unico contesto censure di violazione di legge e vizio di motivazione, senza che quest'ultimo costituisca oggetto di una distinta sintesi conclusiva, recante la chiara indicazione dei fatti controversi e delle ragioni per cui si afferma l'inidoneita' della motivazione a reggere la decisione adottata con la sentenza impugnata, e concludendosi con la formulazione di un quesito di diritto plurimo, mediante il quale il ricorrente, senza fare alcun cenno alla medesima decisione, chiede a questa Corte di stabilire astrattamente se. ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile e della liquidazione del relativo importo, debba tenersi conto delle elargizioni effettuate dal coniuge obbligato, del suo patrimonio e delle determinazioni adottate in sede di separazione.

Il quesito di diritto che, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, consiste proprio nell'imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionale alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e. quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 1, 24 luglio 2008, n. 20409).

La necessita' di una separata individuazione del fatto controverso e delle ragioni dell'inadeguatezza della motivazione, ove la sentenza sia impugnata ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, e' a sua volta connessa ad un'esigenza di chiarezza, emergente dallo stesso articolo 366 bis, la quale, pur non escludendo in linea di principio la deduzione con il medesimo motivo di vizi di violazione di legge e difetto di motivazione (cfr. Cass. Sez. Un. 31 marzo 2009. n. 7770), impone tuttavia, nella formulazione della censura. un distinto momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che circoscriva puntualmente i limiti della critica alla motivazione in fatto, in modo da non ingenerare incertezze in sede di valutazione della sua ammissibilita' (cfr. Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007. n. 20603; Cass., Sez. 3, 18 luglio 2007, n. 16002).

2. - E' parimenti inammissibile il secondo motivo, con cui il Mo. deduce la violazione e la falsa applicazione degli articoli c.c. e ss., e articolo 2727 c.c..

Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha fatto riferimento, ai fini della valutazione del suo patrimonio, ad una perizia di parte, piu' volte specificamente contestata, ha attribuito efficacia probatoria ad un atto che ne era sprovvisto, senza illustrare le ragioni per le quali l'ha ritenuta attendibile. Essa, inoltre, ha conferito rilievo alle risultanze di articoli di giornali scandalistici, in cui egli veniva definito un "magnate", benche' gli stessi non fossero stati acquisiti in contraddittorio e fossero stati da lui immediatamente contestati, e ne ha desunto l'elevato tenore di vita della famiglia, in violazione delle norme che regolano l'efficacia e l'assunzione della prova.

2.1. - E' noto peraltro che i documenti provenienti da terzi (ivi compresa la perizia di parte, ancorche' giurata), pur non essendo dotali di una piena efficacia probatoria, possono offrire elementi indiziari utili, in concorso con altre risultanze, ad integrare il fondamento della decisione, ed il cui apprezzamento e' pertanto affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimita' se adeguatamente motivata (cfr. Cass., Sez. 3, 22 aprile 2009. n. 9551; 25 febbraio 2002. n. 2737).

La censura in esame, sotto l'apparenza di una critica all'efficacia probatoria va attribuita dalla sentenza impugnata alla documentazione prodotta dalla controparte, appare dunque rivolta a sollecitare un diverso apprezzamento del materiale probatorio, non consentito in questa sede, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica. L'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 23 dicembre 2009. n. 27162; 11 luglio 2007, n. 11489).

3. - Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, ivi compresi euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

 

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