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Può essere causa di addebito della separazione l'atteggiamento dispotico del coniuge volto ad impedire la crescita professionale del partner
Pubblicata il 15/05/2009
(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 3 aprile 2009, n. 8124)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30260-2005 proposto da:
DI. LE. CA. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliato in ROMA, via F. DENZA 27, presso l'avvocato CAROLEO EMMA, rappresentato e difeso dall'avvocato SGUANCI ALFREDO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NO. PA. , elettivamente domiciliata in ROMA, Via FASANA 16, presso l'avvocato GIRARDI ELISABETTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BORSA MONICA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2146/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2009 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 No. Pa. , con ricorso depositato il 10 settembre 2001, chiedeva al tribunale di Torre Annunziata di pronunciare la separazione personale dal marito Di. Le. Ca. , con addebito a suo carico, in relazione ai suoi comportamenti, irrispettosi dei doveri nascenti dal matrimonio, dispotici e violenti. Il Di. Le. si costituiva aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendo il rigetto della domanda di addebito. Il tribunale pronunciava la separazione senza addebito, affidava i figli minori alla madre, alla quale assegnava la casa coniugale e poneva a carico del Di. Le. un assegno mensile di euro mille per il mantenimento dei figli. Il Di. Le. proponeva appello, in relazione alla misura dell'assegno per i figli posto a suo carico ed al capo riguardante le spese di causa. La No. proponeva appello incidentale insistendo nella domanda di addebito e chiedendo un maggiore assegno per i figli minori ed una somma a titolo di contributo per il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale. La Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 6 luglio 2005, e notificata il giorno 8 agosto 2005, rigettava l'appello principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale, in riforma della sentenza pronunciava la separazione con addebito a carico del marito. Il Di. Le. ha proposto ricorso a questa Corte avverso tale sentenza, con atto notificato il 14 novembre 2005 alla No. , formulando due motivi. L'intimata resiste con controricorso notificato il 22 dicembre 2 005, eccependo il tardivo deposito del ricorso e la sua conseguente improcedibilita'.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 In via pregiudiziale va rigettata l'eccezione d'improcedibilita' del ricorso, in quanto il ricorso e' stato notificato in data 14 novembre 2005 e depositato a mezzo posta in data 23 novembre 2005, entro il termine di cui all'articolo 369 c.p.c..
2 Con il primo motivo si denuncia l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Si deduce in proposito che la Corte di appello ha ripetutamente affermato che ai fini dell'addebitabilita' della separazione e' necessario accertare se la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento di uno o di entrambi i coniugi e se sussista un nesso di causalita' tra i comportamenti addebitati ed il verificarsi dell'intollerabilita' della convivenza. Peraltro ha poi male applicato tale principio, affermando che i comportamenti autoritari e violenti del ricorrente, che desumeva dalle deposizioni di testi non attendibili, costituivano valido motivo di addebito, senza dimostrare il nesso di causalita', in relazione all'epoca di tali comportamenti, rispetto all'insorgere dell'intollerabilita' della convivenza e senza tenere conto delle diverse deposizione dei testi addotti da esso ricorrente.
Il motivo e' infondato. La Corte di appello ha ritenuto accertato, sulla base delle deposizioni dei testi escussi, ivi compresi quelli introdotti dal ricorrente, che causa della separazione fu il comportamento del Di. Le. , dispotico e non rispettoso della dignita' della moglie, alla quale aveva cercato d'impedire di frequentare un corso per insegnante di sostegno, rifiutandole ogni finanziamento al riguardo, prendendola a schiaffi; ostacolando i suoi rapporti con la famiglia di origine; insolentendola in presenza dei bambini e dei parenti. Tali valutazioni sono circostanziate, congrue e specifiche, e considerano il comportamento del marito abituale, per cui ne risulta implicito l'accertamento del nesso di causalita' fra di essi e l'insorgere dell'intollerabilita' della convivenza, costituendo valido accertamento di fatto che si sottrae in questa sede a censura.
Con il secondo motivo si denunciano la violazione degli articoli 147 e 148 cod. civ. e vizi motivazionali in relazione all'assegno stabilito quale contributo al mantenimento dei figli minori, per non essere motivate le necessita' economiche dei figli e non essere stata determinata la quota a carico della madre.
Anche tale motivo e' infondato, dovendo i genitori, ai sensi dell'articolo 148 cod. civ., concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze ed avendo la Corte di appello confermato l'assegno per i figli di euro mille mensili facendo puntuale applicazione di tale norma, rilevando che la No. percepiva uno stipendio mensile di euro 1095,00, mentre il Di. Le. guadagnava circa lire 50.000.000 annui con la sua attivita' professionale, percependo inoltre un reddito annuo da locazione di lire 16.800.000, era titolare di una partecipazione azionaria in una societa' ed era proprietario di una Jaguar. Essendo i minori affidati alla madre, non doveva essere determinata alcuna quota di assegno a suo carico, essendo il contributo dovuto dal genitore non affidatario integrativo degli oneri che il genitore affidatario sostiene direttamente, dei quali il giudice tiene conto nella determinazione dell'assegno, fatta in relazione ai redditi di ciascuno, come e' avvenuto nel caso di specie.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Di. Le. Ca. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di No. Pa. nella misura di euro duemilasettecento, di cui euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.
In caso di diffusione omettere le generalita' di No. Pa. e Di. Le. Ca. .