Responsabilità genitore - motorino truccato - figlio minorenne

Con sentenza n. 6685/2007, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha statuito che grava sul genitore la responsabilità del comportamento del figlio minorenne che modifichi le caratteristiche del motorino, accogliendo così il ricorso promosso dal Prefetto di Padova contro l’ordinanza del Giudice di Pace di Cittadella, reo di avere annullato il provvedimento di confisca sul mezzo adottato dal Prefetto. Secondo la S.C., infatti, il genitore può liberarsi esclusivamente se provi di avere esercitato la massima vigilanza sul minore e di aver fatto il possibile per evitare che il medesimo circolasse su strada con un veicolo capace di sviluppare una velocità superiore a quella consentita e di aver controllato che il veicolo non venisse a tali fini modificato. Peraltro, aggiunge il Collegio, il tipo di violazione in discorso non e' inquadrabile in una condotta episodica che può sfuggire al controllo di un genitore, ma comporta una modifica stabile della meccanica del motoveicolo, che l'esercente la potestà avrebbe potuto e dovuto verificare, tenuto anche conto che trattasi di un'operazione non inusuale e la cui facile realizzabilità è notoria. Nè può - conclude la Suprema Corte - il genitore esercente la potestà eludere i propri obblighi di vigilanza adducendo la non coabitazione con il minore, peraltro dimorante nella medesima città.

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